F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 021/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 149/CSA del 15 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI: – AMM. € 5.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2017 ALLA SOCIETÀ; – INIB. FINO AL 30.6.2018 AL SIG. IANNASCOLI MATTEO; – INIB. FINO AL 30.6.2018 AL SIG. MOGGIA FABIO; – INIB. FINO AL 31.12.2017 AL SIG. CHIAVAROLI FRANCESCO; – INIB. FINO AL 31.10.2017 AL SIG. IANNASCOLI DANILO; – INIB. FINO AL 31.7.2017 AL SIG. TROILO MARCO; – SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 AL CALC. BORRUTO ALEJAN CRISTIAN; – SQUALIFICA FINO AL 30.11.2017 AL CALC. FELICIANO RICARDO CAPUTO; INFLITTE SEGUITO GARA ASD PESCARA/LUPARENSE C5 DEL 4.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 1039 del 19.6.2017)

RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO LE SANZIONI:

    • AMM.5.000,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 31.12.2017 ALLA SOCIETÀ;
    • INIB. FINO AL 30.6.2018 AL SIG. IANNASCOLI MATTEO;
    • INIB. FINO AL 30.6.2018 AL SIG. MOGGIA FABIO;
    • INIB. FINO AL 31.12.2017 AL SIG. CHIAVAROLI FRANCESCO;
    • INIB. FINO AL 31.10.2017 AL SIG. IANNASCOLI DANILO;
    • INIB. FINO AL 31.7.2017 AL SIG. TROILO MARCO;
    • SQUALIFICA FINO AL 31.12.2017 AL CALC. BORRUTO ALEJAN CRISTIAN;
    • SQUALIFICA FINO AL 30.11.2017 AL CALC. FELICIANO RICARDO CAPUTO; INFLITTE SEGUITO GARA ASD PESCARA/LUPARENSE C5 DEL 4.6.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 1039 del 19.6.2017)

L’A.S.D. Pescara, con ricorso datato 12.6.2017, propone reclamo avverso le sanzioni del Giudice Sportivo, il quale, con delibera pubblicata in Com. Uff. n. 1039 del 19.6.2017, comminava la sanzione dell’ammenda di5.000,00 e squalifica del campo al sodalizio abruzzese e verso i tesserati dirigenti, nello specifico, l’inibizione a Iannascoli Matteo fino al 30.6.2018, l’inibizione a Moggia Fabio fino al 30.6.2018, l’inibizione a Chiavaroli Francesco fino al 31.12.2017, l’inibizione a Iannascoli Danilo (presidente) fino al 31.10.2017, l’inibizione a Troilo Marco fino al 31.7.2017, nonché verso i calciatori la squalifica fino al 31.12.2017 a Borruto Alejan Cristian e la squalifica fino al 30.11.2017 a Feliciano Ricardo Caputo.

Questa Corte, raccolta tutta la documentazione ad oggetto la gara in questione, ritiene opportuno rispondere alle richieste promosse in sede di gravame, analizzandole una per volta. Saranno dunque affrontate prima le posizioni dei singoli tesserati e del Presidente dell’A.S.D. Pescara e, in conclusione, quella della società, collegata in parte a queste ultime.

Con riguardo alla posizione del sig. Iannascoli Matteo, il Giudice di prime cure ha disposto l’inibizione fino al 30.6.2018, in quanto quest’ultimo «Ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli ufficiali di gara, veniva allontanato per comportamento minaccioso nei confronti degli occupanti la panchina della società avversaria. Nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva all’arbitro frase minacciosa non direttamente percepita. Al termine dell’incontro faceva indebito rientro sul terreno di gioco tenendo un comportamento minaccioso verso i giocatori avversari e istigando il pubblico presente tanto da indurre alcuni sostenitori a penetrare indebitamente sul terreno di gioco per aggredire i calciatori avversari. Inoltre all’atto del suddetto allontanamento si posizionava nei pressi dell’ingresso degli spogliatoi ove tentava di aggredire l’allenatore della squadra ospitata, anch’esso espulso, senza riuscirvi per il pronto intervento degli steward rivolgendogli nella circostanza frasi ingiuriose. Recidivo».

La ricorrente, nel merito, sostiene che il tesserato in questione non avrebbe istigato alla violenza i sostenitori di casa. Con riferimento poi ai fatti verificatisi al termine della gara la reclamante afferma che l’ingresso in campo era dovuto esclusivamente per «calmare gli animi e per sincerarsi delle condizioni di salute del calciatore Caputo Ricardo Feliciano». Si contesta altresì che il dirigente in questione abbia minacciato di morte il primo arbitro.

Diversamente, sul punto è molto dettagliata la ricostruzione del C.d.C. Montanaro Vito il quale riporta nel referto di gara che il sig. Iannascoli Matteo «veniva allontanato dal direttore di gara, ma prima di abbandonare il rettangolo di gioco proferiva frasi ingiuriose nei suoi confronti del seguente tenore: “io ti […]”» (cfr. referto). Il C.d.C. Montanaro inoltre segnala, contrariamente da quanto sostenuto dalla reclamante, che al termine della gara gli steward riuscivano a bloccare circa trenta tifosi della compagine abruzzese tra cui anche il sig. Iannascoli Matteo, il quale tentava di arrivare a contatto con i giocatori della squadra avversaria. Nella medesima direzione si pone anche il C.d.C. Libero Brignoccoli, che indica nel sig. Iannascoli Matteo il dirigente che, pur allontanato dall’arbitro in precedenza, tentava di aggredire l’allenatore della Luparense Marin, a sua volta espulso dal terreno di gioco.

Ancora. Ulteriore condotta censurabile del sig. Iannascoli Matteo è riportata dal C.d.C. Stefano Sardoni, il quale sottolinea che, benché quest’ultimo fosse stato allontanato dalla gara, «al termine della stessa, faceva rientro sul terreno di gioco tenendo un comportamento minaccioso verso i giocatori della Luparense». Il C.d.C. Sardoni sottolinea altresì la condotta assolutamente antisportiva e minacciosa tenuta dal sig. Iannascoli Matteo che con il presidente Iannascoli Danilo, fomentava il pubblico presente. Della tentata aggressione e di ingiurie contro l’allenatore della Luparense Marin da parte del sig. Iannascoli Matteo tratta anche il C.d.C. Casella Michele Alfredo nel suo rapporto di gara. Medesima ricostruzione è compiuta anche dal C.d.C. Saiu Roberto. Quest’ultimo, inoltre, riporta che durante la rissa in questione il sig. Iannascoli Matteo entrava indebitamente sul terreno di gioco. Nella direzione dei referti testé richiamati, si pone altresì il rapporto del C.d.C. Tardella Fabio, che riferisce degli insulti e aggressioni verbali del sig. Iannascoli Matteo nei confronti dell’allenatore ospite. Tra l’altro, il sig. Iannascoli Matteo risulta già sanzionato per condotte dello stesso tipo, come da C.u. Div. Calcio a 5 n. 985 del 16.5.2017, con il quale il Giudice Sportivo aveva provveduto ad inibire quest’ultimo fino al 31.5.2017 in quanto «Ammesso in panchina in qualità di dirigente addetto agli ufficiali di gara veniva allontanato per aver rivolto agli arbitri frasi ingiuriose. Anziché permanere negli spogliatoi per la parte residuale dell'incontro, vi assisteva dagli spalti reiterando le ingiurie e le minacce nei confronti dei direttori di gara, insultando ulteriormente il commissario di campo che lo invitava a desistere da tale atteggiamento. Recidivo, già diffidato». Dello stesso tenore è anche la pronuncia del Giudice sportivo pubblicata in C.u. Div. Calcio a 5 n. 208 del 14.11.2016, con la quale inibiva fino al 23.11.2016 il sig. Iannascoli Matteo «Per comportamento offensivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria a fine gara».

Sì che il comportamento tenuto anche in occasione della gara che ci occupa manifesta un atteggiamento recidivo del sig. Iannascoli Matteo, che va assolutamente censurato.

In ragione, dunque, di quanto sopra descritto e dei referti dei Commissari di gara, questa Corte ritiene che il ricorso in parte qua non presenti alcun fondamento e vada pertanto respinto.

In riferimento al comportamento del sig. Moggia Fabio – inibito dal Giudice sportivo perché, penetrato indebitamente sul terreno di gioco si avventava contro il giocatore della Luparense Tobe e lo colpiva con un violento calcio all’addome – la reclamante sottolinea un presunto scambio di persone tra quest’ultimo e il sig. Chaivaroli Francesco, richiamandosi al referto di gara del C.d.C. Brignoccoli, il quale in effetti definisce quest’ultimo «magazziniere del Pescara […] (precedentemente allontanato dal campo di gioco in quanto addetto allo spazzolone)», quando, in realtà, il tesserato responsabile dello spazzolone era il sig. Chiavaroli Francesco. Tuttavia, il sig. Moggia Fabio non è «un fantasma», come invece lo definisce la ricorrente nel reclamo presentato. Infatti, sia il C.d.C. Sardoni che il C.d.C. Saiu riconoscono il sig. Moggia Fabio, imputandogli la prefata condotta estremamente violenta. Il primo riferisce che il Moggia «colpiva con un calcio all’altezza dello stomaco il giocatore Roberto Tobe», mentre il secondo Commissario afferma che

«il medesimo Roberto Tobe veniva colpito dal magazziniere del Pescara C5 Sig. Fabio Moggia». In ragione della fede privilegiata dei referti degli ufficiali di gara e dei commissari (art. 35.1.1 C.G.S.), anche in questo caso il ricorso non può essere accolto nel merito. La sanzione nei confronti del Moggia, data la gravità della condotta da questi tenuta, deve essere pertanto confermata.

Volgendo ora attenzione al sig. Chiavaroli Francesco, quest’ultimo viene sanzionato dal Giudice Sportivo «Perché svolgendo le mansioni di addetto allo spazzolone nel corso dell’incontro veniva allontanato per proteste nei confronti del direttore di gara. Durante il prosieguo della stessa si posizionava sugli spalti alle spalle del secondo arbitro al quale rivolgeva reiterate ingiurie. In occasione dei disordini verificati durante il saluto Fair-play entrava indebitamente sul terreno di gioco prendendovi parte attiva ed offendendo ripetutamente i tesserati della società avversaria. Successivamente penetrato nella zona degli spogliatoi, si posizionava davanti al locale riservato agli arbitri ritardandone volontariamente l’accesso e rivolgendo ai direttori di gara reiterate ingiurie». La reclamante sostiene che il Chiavaroli fosse avvinto da una «estrema tensione agonistica» e che quest’ultimo si sarebbe limitato soltanto ad alcune proteste. Lamenta inoltre una contraddittoria ricostruzione tra quanto riportato del secondo arbitro, sig. Francese e dal C.d.C. Casella. Il primo riferisce che il Chiavaroli «si posizionava dietro alle mie spalle offendendomi più volte con frasi ingiuriose», il secondo, che il tesserato «a più riprese penetrava negli spogliatoi ed a bordo campo». In realtà questa Corte non riscontra alcuna incongruenza in merito, ben potendo il Chiavaroli, una volta allontanato dall’arbitro nel corso della gara, muoversi, entrando e uscendo dagli spogliatoi o stazionando dietro al secondo arbitro con l’unico intento di disturbare lo svolgimento della gara, ingiuriando chiunque gli fosse intorno, Ufficiali di gara – i quali hanno riportato l’accaduto (come, nello specifico e in maniera molto dettagliata, il secondo arbitro Beneduce) – e Commissari di campo. In questa direzione depongono altresì i rapporti di gara degli arbitri e del cronometrista, nonché dai Commissari Montanaro, Sardoni, Caselle e Saiu. A tale condotta estremamente grave, va aggiunto la costatazione che il sig. Chiavaroli è un soggetto recidivo. In vero, durante la stagione sportiva in corso è stato già sanzionato dagli Organi di giustizia sportiva con inibizione fino al 10.5.2017 come da Com. Uff. Div. Calcio a 5 n. 912 del 26.4.2017. Il richiamo fatto dalla reclamante alla tensione agonistica, altresì, non può essere in alcun modo preso in considerazione, posto che trattasi di dirigente e non di calciatore coinvolto in azioni di gioco. I dirigenti dei sodalizi sono tenuti ad un comportamento costumato, senza alcuna esimente in merito (art. 1 bis C.G.S.). Ragion per cui questa Corte, anche in applicazione della recidiva specifica di cui all’art. 21, stigmatizzando con fermezza la condotta del sig. Chiavaroli Francesco, respinge il reclamo, perché non fondato, e conferma la sanzione inflitta in primo grado.

Con riguardo alla condotta del sig. Troilo Marco, il quale viene inibito dal Giudice sportivo

«Perché assistendo alla gara dalla tribuna nel corso della stessa rivolgeva agli arbitri reiterate ingiurie», la reclamante lamenta l’eccessività della sanzione inflitta, contestando nello specifico profili di incertezza sulla condotta addebitata al dirigente e il fatto che soltanto una sola volta il Troilo sarebbe stato chiamato in causa dagli ufficiali di gara. Quanto ricostruito nel reclamo non corrisponde al vero. Infatti, oltre all’ufficiale di gara Resta Daniele, che sottolinea un comportamento ingiurioso e fortemente minaccioso nei propri confronti, anche i Commissari di campo Montanaro e Casella identificano in Troilo colui il quale, entrando indebitamente in campo, tentava con altri dirigenti dell’A.S.D. Pescara di giungere a colluttazione con i giocatori ed altri tesserati della Luparense, non riuscendovi soltanto per il pronto intervento dei Commissari medesimi. Comportamento, quest’ultimo, assolutamente intollerabile posta – va ribadita – la posizione di dirigente del Troilo al quale, ancor più che ai calciatori, è richiesto un comportamento decoroso (art. 1 bis C.G.S.). Per questi motivi, in virtù dei referti di gara, questa Corte ritiene doversi respingere il ricorso e confermare nei confronti del sig. Troilo Marco la sanzione dell’inibizione fino al 31.7.2017.

Va ora valutata la posizione del sig. Iannascoli Danilo, presidente dell’A.S.D. Pescara. La reclamante contesta la decisione del giudice di prime cure il quale, con riferimento a quest’ultimo, afferma che la sanzione è dovuta «Perché al termine dell’incontro teneva una condotta finalizzata a fomentare il pubblico presente tanto da indurre alcuni sostenitori a penetrare indebitamente sul terreno di gioco senza per altro far sì che il servizio d’ordine appositamente predisposto dalla società lo impedisse. Successivamente accedeva indebitamente all’interno dello spogliatoio arbitrale, tenendo una condotta irriguardosa nei confronti dei direttori di gara prima di essere allontanato dai commissari di campo. Inoltre rivolgeva ingiurie al presidente della società avversaria e posizionatosi sotto la zona occupata dai sostenitori della squadra ospitata li offendeva e provocava ripetutamente. Ammonito, già diffidato. (R.A. - RR. CC. dd. CC.)». La reclamante sostiene che il presidente Iannascoli non abbia in alcun modo tenuto un ruolo attivo con riferimento ai disordini avvenuti al termine della gara e che a quest’ultimo non possa essere imputata responsabilità alcuna per l’ingresso dei tifosi del Pescara sul terreno di gioco. Contesta altresì che il Giudice sportivo abbia qualificato come ingiuriose le frasi pronunciate dal sig. Iannascoli Danilo, ritenendo diversamente potersi configurare al massimo una condotta irrispettosa o irriguardosa, passibile, nella peggiore delle ipotesi – ad avviso della ricorrente – di una semplice ammonizione. La reclamante, infine, sottolinea l’unitarietà del contesto in cui le azioni si sono svolte. Si richiama, sul punto, ad alcuni precedenti giurisprudenziali, chiedendo una congrua e consistente riduzione della sanzione inflitta.

Anche su questo punto il ricorso dell’A.S.D. Pescara non risulta fondato. In primo luogo, si pongono in rassegna i referti degli Ufficiali di gara e dei Commissari di campo. Il primo arbitro Resta afferma che il Presidente Iannascoli a fine gara faceva ingresso indebitamente nei locali adibiti a spogliatoi degli arbitri che erano stati chiusi a chiave da questi ultimi e chiedeva con toni fortemente minacciosi spiegazioni. Il C.d.C. Montanaro, altresì, riferisce dell’ingresso del sig. I Iannascoli Danilo negli spogliatoi e che quest’ultimo proferiva «frasi ingiuriose sia nei confronti del presidente della squadra ospite, sia nei confronti della terna arbitrale, nonché dei Commissari di campo». Lo stesso, si legge ancora, «in precedenza e con altri suoi dirigenti, durante il saluto fair play, tentava di aggredire fisicamente e verbalmente alcuni giocatori della squadra ospite, ma veniva tempestivamente bloccato dagli steward». Altro C.d.C, sig. Brignoccoli, nel referto afferma che il presidente Iannascoli, a fine gara, «si posizionava sotto la curva occupata dai tifosi della Luparense e per diversi minuti li offendeva, scaldando ancora di più gli animi». Dello stesso tenore è anche il resoconto riportato dal C.d.C. Sardoni, il quale stigmatizza a più riprese il comportamento del sig. Iannascoli Danilo, che, con il vice presidente Iannascoli Matteo, fomentava il pubblico presente. Medesime considerazioni vengono svolte dal C.d.C. Casella; ed infine, dell’ingresso negli spogliatoi, delle offese ai dirigenti della Luparense, agli arbitri, nonché dei tentativi di aggressione ai giocatori della Luparense riferisce in maniera assolutamente dettagliata anche il C.d.C. Saiu.

Questa Corte ritiene il comportamento del sig. Iannascoli Danilo da censurare, a maggior ragione in virtù della qualifica di Presidente del sodalizio abruzzese. Il primo dirigente di un sodalizio sportivo è tenuto ad osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara, dei commissari di campo, dei propri dirigenti e del pubblico (art. 1 bis C.G.S.). Tra l’altro, la presenza di quest’ultimo, a fine gara, negli spogliatoi degli arbitri – che si erano ivi chiusi a chiave

–, e le ingiurie rivolte nei loro confronti rappresentano una condotta che va condannata con fermezza. Il sig. Iannascoli Danilo, inoltre, era stato in precedenza ammonito e diffidato dal Giudice sportivo per comportamenti analoghi come da Com. Uff. Div. Calcio a 5 n. 977 del 12.5.2017, ove si legge che quest’ultimo «pur non inserito nella distinta dei partecipanti al gioco, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo tentava di accedere nello spogliatoio degli arbitri per chiedere chiarimenti su di un episodio dell’incontro». Per questi motivi e, segnatamente, per la specifica recidiva ai sensi dell’art. 21 C.G.S., il reclamo anche con riferimento al sig. Iannascoli Danilo non può essere in alcun modo accolto.

Passando ad analizzare la posizione dei due calciatori, ci si sofferma in primo luogo sulla condotta di Borruto Alejan Cristian, il quale viene squalificato fino al 31.12.2017 dal Giudice Sportivo  «Per  aver  colpito  con  un  violento  pugno  al  capo  un  calciatore  avversario  che  in precedenza, durante l'effettuazione del saluto fair play, aveva a sua volta colpito con un pugno al viso un suo compagno di squadra e successivamente per aver rivolto agli arbitri reiterate frasi offensive». La reclamante sostiene disparità di trattamento e sostanziale irragionevolezza della sanzione rispetto alla posizione del calciatore Tobe Belope Roberto e richiamandosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione della squalifica comminata  al  calciatore  dell’A.S.D.  Pescara.  Questa  Corte  ritiene  soltanto  in  parte  fondato  il ricorso, posto che la condotta tenuta dal Borruto è censurabile, in quanto reiterata. In particolare, oltre  il  colpo  al  capo  inferto  ad  un  calciatore  avversario,  le  ingiurie  e  minacce  rivolte successivamente  agli  Ufficiali  di  gara   come  refertato  dal  secondo  arbitro  Francese  e  dal cronometrista Campi – aggravano ulteriormente la posizione del tesserato. Tuttavia, in proporzione agli  eventi  determinatisi,  pur stigmatizzando  il  comportamento  tenuto  dal  sig.  Borruto  Alejan Cristian, si ritiene, ex. art. 19.4 C.G.S., che possa essere parzialmente accolto il reclamo in parte qua. Ne consegue la rideterminazione della sanzione della squalifica in 12 giornate effettive di gara. Medesime considerazioni vanno svolte in merito alla condotta del calciatore Feliciano Ricardo Caputo, il quale viene squalificato fino al 30 novembre 2017 dal Giudice di prime cure «Perché reagendo ad un atto di violenza perpetrato ai suoi danni da un calciatore della squadra avversaria, lo inseguiva sul terreno di gioco mentre questi cercava riparo negli spogliatoi e lo colpiva con un pugno al capo». Anche in merito alla posizione del Feliciano la ricorrente chiede l’annullamento o la rideterminazione della pena. Questa Corte ritiene potersi accogliere parzialmente il reclamo come proposto dall’A.S.D. Pescara, valutando, nello specifico, l’attenuante della provocazione ai sensi dell’art. 19.4 C.G.S. pur se non testualmente e specificamente prevista (cfr. sul punto Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27.3.2012, n. 200/CGF), nonostante un comportamento assolutamente deplorevole tenuto dal calciatore in questione. Per questi motivi, è dunque possibile rideterminare la sanzione della squalifica in 10 giornate effettive di gara.

Con riferimento, infine, alla sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e della squalifica del campo, la ricorrente sottolinea la sproporzione di quest’ultima, citando a sostegno diversi arresti giurisprudenziali sui quali appare opportuno soffermarsi. L’A.S.D. Pescara si richiama segnatamente ad un precedente di questa Corte, pubblicato in Com. Uff. n. 143/CSA del 7.6.2017, nella parte in cui, per un caso ritenuto simile dalla reclamante, la sanzione dell’ammenda era stata cancellata «pur di fronte alla gravità dei fatti», citando l’espressione utilizzata nel ricorso. Orbene, la ricorrente avrebbe dovuto notare che in motivazione della citata decisione, peraltro riportata nell’atto, la sanzione dell’ammenda era stata annullata in quanto alla società reclamante nel procedimento richiamato (la S.S.D. Avis Pleiade Policoro A.R.L., n.d.r.) era stata inflitta la sanzione della penalizzazione di punti 3, per la gravità degli episodi posti in essere, che avevano comportato la sospensione della gara e l’alterazione del potenziale atletico della compagine avversaria, fattispecie non sovrapponibile a quella in discorso. Va, infatti, chiarito che la sanzione della penalizzazione è incompatibile con quella dell’ammenda, nei casi indicati dagli artt. 17 e 18 C.G.S.. Quest’ultima è in realtà “alternativa” alla penalizzazione, solamente per i casi di particolare tenuità. Cristallino sul punto è l’art. 17, comma 1, C.G.S., ove si legge che «La società ritenuta responsabile [di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione] è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se il fatto o la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lett. d), e), f) dell’art. 18, comma 1. 2». La sanzione dell’ammenda, dunque, fu annullata in virtù della penalizzazione comminata, la quale è incompatibile con la prima. Pertanto, in virtù della gravità degli accadimenti posti allora in essere, il richiamo alla pronuncia – pubblicata in Com. Uff. n. 143/CSA del 7.6.2017 –, presentato nelle memorie dalla A.S.D. Pescara per il caso che ci occupa, non è pertinente.

Al contrario, il comportamento dei tifosi locali in una con la condotta dei dirigenti del sodalizio abruzzese va censurato ai sensi degli artt. 4, 12, 18, 19 e 21 C.G.S. Va sottolineata sul punto la condotta recidiva sia della società, sanzionata ripetutamente con ammende durante la stagione sportiva in corso, sia – come segnalato pocanzi – dei dirigenti coinvolti. In tal senso, i rapporti di gara degli arbitri, i referti redatti dai Commissari di campo e dal Collaboratore della Procura Federale non lasciano margine ad alcun dubbio.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 18, lett. d), in combinato disposto con l’art. 13 C.G.S. questa Corte ritiene possibile accogliere parzialmente il reclamo e commutare la pena della squalifica del campo nell’obbligo di disputare le gare interne a porte chiuse fino al 31.12.2017.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pescara di Pescara ridetermina le sanzioni:

  • conferma l’ammenda di euro 5.000 e dispone l’obbligo di disputa delle gare interne a porte chiuse fino al 31.12.2017;
  • conferma;
  • conferma;
  • conferma;
  • conferma;
  • conferma;
  • squalifica per 12 giornate effettive di gara al calc. Borruto Alejan Cristian;
  • squalifica per 10 giornate effettive di gara al calc. Feliciano Ricardo Caputo;

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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