F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 021/CSA del 09 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 149/CSA del 15 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA ASD CALCIO A CINQUE RIMINI/MANTOVA DEL 27.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 1029 del 30.5.2017)

RICORSO A.S.D. CALCIO A CINQUE RIMINI AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA ASD CALCIO A CINQUE RIMINI/MANTOVA DEL 27.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 1029 del 30.5.2017)

L’ASD Calcio A Cinque Rimini  ha proposto reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo con la quale le è stata irrogata una sanzione pecuniaria di € 1.000,00 con riferimento alla partita tra

A.S.D. Calcio A Cinque Rimini e il Mantova Calcio A5 valevole per i play off Nazionali per la promozione in Serie B e tenutasi a Pesaro il 27.5.2017 e conclusasi con il risultato di 2 a 3 a favore della squadra di Mantova.

La sanzione è stata irrogata per il fatto che i sostenitori della squadra di Rimini hanno fatto esplodere, nel corso dell’incontro, otto petardi sugli spalti senza arrecare conseguenze fisiche ad alcuno.

Il reclamo è fondato.

I fatti non sono contestati in quanto la società reclamante li ha riconosciuti ammettendo che si è trattato di una condotta biasimevole e antisportiva .

Il reclamo tuttavia evidenzia l’eccessiva entità della sanzione.

Il Collegio ritiene che il reclamo possa essere accolto tenendo presente il comportamento tenuto dalla società prima e dopo lo accaduto.

In primo luogo non risultano precedenti  specifici a carico della società reclamante.

In secondo luogo assume carattere rilevante la circostanza dedotta in ricorso e non contestata relativa al fatto che, su richiesta dell’arbitro, la società si è subito attivata presso i propri sostenitori ottenendo l’immediata sospensione della condotta contestata .

Tutto ciò premesso si ritiene equo ridurre la sanzione irrogata da € 1.000,00 a € 800,00.

Per questi motivi la C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio a Cinque Rimini di Rimini e riduce la sanzione dell’ammenda a € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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