F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 045/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 030/CSA del 28 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO AS ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 27 del 22.8.2017)
RICORSO AS ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 27 del 22.8.2017)
Con atto, spedito in data 30.08.2017, la Società A.S. Roma ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 22.08.2017) con la quale, a seguito della gara Atalanta/Roma, disputatasi in data 20.08.2017, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00.
Alla seduta del 7.9.2017, è intervenuto, in rappresentanza della Società A.S. Roma, l’Avv. Conte che ha insistito nella richiesta, già formulata in ricorso, di audizione del sig. Robert Gombar, Responsabile della Sicurezza della Società A.S. Roma e dei signori De Cristoforo, Guadagnoli, Terenzio e Seghi, collaboratori del primo.
Questa Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha respinto la richiesta, ritenendo non necessario procedere all’audizione dei predetti soggetti in ordine ai fatti di cui è giudizio, atteso che la documentazione in atti risulta più che sufficiente al fine della comprensione di quanto accaduto in occasione della gara Atalanta/Roma, disputatasi in data 20.08.2017.
Alla seduta del 28.9.2017, il ricorso è stato discusso nel merito.
Questa Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato, limitatamente alla richiesta di riduzione della sanzione irrogata.
La società ricorrente ha dedotto l’illegittimità della delibera del Giudice Sportivo chiedendone, in via preliminare, l’annullamento atteso che l’art. 14 C.G.S. sarebbe applicabile esclusivamente a fatti violenti commessi dai sostenitori all’interno o nelle adiacenze del proprio impianto sportivo, mentre, nel caso di specie, la squadra della A.S. Roma giocava in trasferta; in via subordinata, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta tenuto conto dell’applicabilità, nel caso di specie, anche dell’attenuante, non applicata dal Giudice Sportivo, prevista dall’art.13, comma 1, lett. a) C.G.S..
A tal proposito, questa Corte ritiene che la prima censura sia manifestamente infondata atteso che, nel caso che ci occupa, viene in rilievo la violazione delle disposizioni di cui all’art. 12, comma 3, C.G.S. (introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere), che è pacificamente applicabile anche ai comportamenti dallo stesso descritti, posti in essere dai sostenitori di una squadra impegnata in trasferta (la disposizione fa, infatti, riferimento, in modo generico, agli “impianti sportivi”) e non la violazione delle disposizioni d cui all’art. 14 C.G.S. che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, sono, invece, applicabili esclusivamente ai comportamenti violenti posti in essere dai sostenitori all’interno o nelle adiacenze del proprio impianto sportivo (cfr., da ultimo, CSA – Sez. I, decisione di cui al Com. Uff. n. 64/CSA del 13.1.2017).
Quanto, invece, alla censura, formulata in via subordinata, questa Corte ritiene che la società
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- Roma abbia fornito, mediante la produzione documentale allegata al ricorso, un principio di prova in ordine alla ricorrenza, nella fattispecie che ci occupa, anche dell’esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. ovvero l’avere “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.
Al proposito, questa Corte coglie l’occasione per evidenziare che la esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) C.G.S. può essere riconosciuta in tutte le ipotesi in cui i predetti modelli di organizzazione, siano stati adottati ed efficacemente attuati, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui la stessa si colloca,
Tali modelli devono, in particolare, prevedere:
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- misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
- l’adozione di specifiche procedure per le fasi decisionali, sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché i adeguati meccanismi di controllo;
- l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- la nomina di un organismo di vigilanza, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.
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Nel caso di specie, questa Corte ritiene che la Società A.S. Roma abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione che risponde ai predetti requisiti; il che consente di operare una riduzione della sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo che viene rideterminata in euro 15.000 e non, invece, nel minimo edittale, come richiesto dalla Società ricorrente, atteso che comportamenti analoghi a quelli che ci occupano, erano stati posti in essere dai sostenitori della A.S. Roma proprio in occasione della gara Atalanta/Roma, disputatasi nella scorsa Stagione Sportiva.
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Roma S.p.A. di Roma, riduce la sanzione dell’ammenda in € 15.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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