F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 046/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 031/CSA del 29 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. ALBISSOLA 2010 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2017 INFLITTA AL SIG. SARPERO CARLO SEGUITO GARA ALBISSOLA/UNIONE SANREMO DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017)

RICORSO A.S.D. ALBISSOLA 2010 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2017 INFLITTA AL SIG. SARPERO CARLO SEGUITO GARA ALBISSOLA/UNIONE SANREMO DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017)

 

In data 21.9.2017 l’A.S.D. Albissola propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale-Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017, la quale sanziona la condotta del sig. Sarpero Carlo con la squalifica fino al 15.11.2017 per avere quest’ultimo, «al termine della gara, sul terreno di gioco, nel corso di una discussione animata con i tesserati della squadra avversaria, colpito l’allenatore (n.d.r. sig. Leandro) della medesima con un calcio ad un fianco. Successivamente spintonava il medesimo facendolo cadere a terra. Intervenuti altri tesserati per bloccarlo, all’interno dell’area degli spogliatoi, rivolgeva espressioni minacciose all’indirizzo di 2 tesserati della squadra avversaria e spintonava nuovamente l’allenatore della medesima».

La ricorrente contesta la ricostruzione operata dagli Ufficiali di Gara e dal Giudice Sportivo e chiede preliminarmente sia pronunciata nullità della decisione di primo grado per violazione dell’articolo 34, comma 2, C.G.S., in quanto il giudice sportivo avrebbe omesso palesemente di esaminare la condotta del tesserato della reclamante e di ravvisare il reale disvalore disciplinare, limitandosi a disporre la condanna. Avanza poi doglianza, nel merito, sulla quantificazione della sanzione comminata al signor Carlo Sarpero alla luce dell’art. 19 C.G.S, in quanto dalla condotta del proprio tesserato non era derivata, come riportato dal referto dell’assistente di gara, nessuna conseguenza negativa per il signor Leandro. In ragione di ciò chiede nello specifico di ridurre la squalifica comminata al proprio tesserato al numero massimo di quattro giornate effettive di gara, o alle giornate che risulteranno essere già state scontate al momento della trattazione del presente reclamo, o, in via subordinata, di ridurre la squalifica nella misura più opportuna. Chiede altresì in via istruttoria l’ammissione della prova video allegata e che l’assistente del direttore di gara, Marco Lencioni, sia sentito per chiarimenti circa l’episodio.

Tanto premesso, in primo luogo, questa Corte ritiene che la contestazione sollevata sulla mancanza di motivazione è priva di fondamento, poiché quest’ultima nel provvedimento  del Giudice Sportivo risulta più che esaustiva e conforme alle modalità con le quali vengono normalmente assunte le decisioni in primo grado, come condiviso da autorevole giurisprudenza sportiva. Difatti, se da un lato è vero che gli Organi di Giustizia Sportiva sono soggetti all’obbligo di motivare le loro decisioni al pari di qualsiasi altro Organo giurisdizionale, sebbene la propria funzione sia piú propriamente giustiziale e non giurisdizionale, è altrettanto vero che «tale onere, in ossequio al principio di speditezza cui è improntata la giustizia sportiva (onde non pregiudicare il corretto svolgimento dei campionati), è correttamente assolto con motivazioni succinte» (cfr. sul punto, Coll. gar. sport, 27.1.2015, n. 3, in www.coni.it).

In secondo luogo, va rilevata l’inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dalla ricorrente in quanto, ex art. 35, comma 1.2, C.G.S., «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte Sportiva d’Appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. Uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché più di recente Corte sportiva d’appello, ricorso ASD Srl Potenza calcio, in Com. Uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

Diversamente, in riferimento alle contestazioni sollevate nel merito, mediante un prudente apprezzamento e pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal sig. Sarpero, valutati attentamente i rapporti di gara, si ritiene che la condotta del tesserato, pur intenzionale e violenta, non avendo determinato particolari lesioni alla luce di quanto precisato in maniera cristallina dall’assistente nel proprio referto e non riscontrandosi la necessità pertanto di ascoltare quest’ultimo, possa comportare una sanzione più ridotta, tale da risultare congrua ed adeguata in relazione ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Albissola 2010 di Albissola (Savona) riduce la sanzione della squalifica fino al 31.10.2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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