F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 046/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 031/CSA del 29 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. SAN TEODORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REGIS LORENZO SEGUITO GARA MONTEROSI/SAN TEODORO DEL 17.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.9.2017)
RICORSO U.S. SAN TEODORO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REGIS LORENZO SEGUITO GARA MONTEROSI/SAN TEODORO DEL 17.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 20.9.2017)
Con decisione del 20.9.2017, Com. Uff. n. 27, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, in riferimento alla gara svoltasi il 17.9.2017 tra la Monterosi Calcio e il San Teodoro, valevole per il Campionato di Serie D, terza giornata di andata, infliggeva al calciatore della U. S. San Teodoro Regis Lorenzo la squalifica per 4 giornate di gara perché “calciatore in panchina, si alzava, lanciava a terra la pettorina e rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara: Nella circostanza tentava di colpire con un pugno un calciatore avversario senza tuttavia riuscirvi”.
Avverso tale decisione presentava reclamo la società U.S. San Teodoro la quale sostanzialmente si doleva della eccessività della sanzione, in relazione anche all’assenza di una condotta di particolare violenza o di particolare gravità, esibendo una dichiarazione sostanzialmente liberatoria del calciatore della Monterosi Calcio destinatario del gesto del Regis, e chiedeva una riduzione della sanzione inflitta.
Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.
Si deve, infatti, osservare che la dichiarazione resa dal calciatore Quatrana Luca, pur se valutata con opportuna circospezione, se non altro per essere notevolmente posteriore ai fatti di causa e connotata quindi da un carattere eminentemente difensivo, dimostra senza alcuna possibilità di dubbio che il tentativo di colpire l’avversario da parte del Regis non aveva sortito alcun effetto, e che il rapporto amichevole tra i due calciatori non era stato in nessun modo modificato dall’episodio in questione ritenuto, evidentemente, non grave.
Queste semplici osservazioni inducono a valutare meno severamente il comportamento del calciatore dell’U.S. San Teodoro, così da ritenere più adeguata, in applicazione di una più aderente dosimetria della pena, la riduzione da quattro a tre giornate di squalifica della sanzione inflitta, secondo una delle richieste avanzate dalla società ricorrente.
Per questi motivi la C.S.A. accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. San Teodoro di San Teodoro (Olbia-Tempio) riduce la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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