F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 046/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 031/CSA del 29 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALAZZOLO/ACIREALE DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017)
RICORSO A.S.D. ACIREALE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PALAZZOLO/ACIREALE DEL 10.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017)
In data 20.9.2017 l’A.S.D. Acireale di Acireale (Catania) propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale-Com. Uff. n. 22 del 13.9.2017 mediante la quale quest’ultima veniva sanzionata con un’ammenda di € 2.500,00 ed 1 gara a porte chiuse «per avere i propri sostenitori in campo avverso, nel corso del primo tempo, lanciato pietre ed accendini all’indirizzo di un A.A. I medesimi, inoltre nel corso del secondo tempo reiteravano il lancio di bottiglie di vetro, accendini, pietre di grandi dimensioni (10/15 cm) che cadevano nelle vicinanze dell’Ufficiale di gara. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del lancio di oggetti a cagionare danni alla incolumità fisica dei presenti».
La reclamante contesta quanto descritto nel rapporto di gara dal signor Emanuele Galgano,
A.A. Sostiene di rintracciare fortissime incongruità nella descrizione degli avvenimenti compiuta dall’ufficiale di gara oggetto del presente ricorso e ritiene, pertanto, che quanto rappresentato dal signor Galgano non soltanto non sia verosimile, ma non possa essere nemmeno accaduto, se non in modo marginale e con portata assolutamente ridotta, in quanto – contestando specificamente il lancio di pietre – ribadisce che l’area nella quale erano transitati i propri sostenitori era stata, secondo la ricostruzione della ricorrente, bonificata dalle forze dell’ordine, anche se – si ammette –
«in maniera superficiale». Inoltre, sottolinea che – in virtù delle rigorose norme sulla pubblica sicurezza in tema di manifestazioni sportive, le quali limitano l’introduzione e vendita di bottiglie di vetro – i sostenitori dell’Acireale non avrebbero avuto la possibilità di scagliare in campo alcunché durante l’incontro. Di conseguenza, chiede in via principale e nel merito, di dichiarare che l’Acireale A.S.D. sia estranea ai fatti in virtù dei quali è stata comminata l’ammenda di € 2.500,00 e per l’effetto annullarla; in via subordinata, chiede una riduzione sensibile della suddetta ammenda.
Tanto premesso, questa Corte ritiene il reclamo privo di fondamento, in ragione dei rapporti di gara allegati, redatti in maniera puntuale.
Si rammenta, infatti, che gli atti degli ufficiali di gara costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati, nonché degli accadimenti che avvengono dentro e fuori il terreno di gioco durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e che, nel caso di specie, risultano alquanto dettagliati.
L’A.A., signor Emanuele Galgano, afferma testualmente che «alla fine del primo tempo sostenitori dell’Acireale lanciavano verso di me oggetti (pietre e accendini). Durante l’intervallo riferivo l’accaduto al collega arbitro, lo stesso riferiva il tutto alla società Palazzolo che aveva messo a disposizione il servizio di sicurezza. Dal 40° del 2° tempo sempre sostenitori dell’Acireale riprendevano a lanciare oggetti più pericolosi (bottiglie di vetro vuote, bottiglie d’acqua piena, accendini, pietre di grosse dimensioni) senza colpirmi».
Vengono dunque individuati chiaramente i sostenitori dell’A.S.D. Acireale quali responsabili degli avvenimenti descritti, che a più riprese durante lo svolgimento della gara davano luogo ad una condotta da stigmatizzare con fermezza.
Ragion per cui ex artt. 4, 14 e 18, comma 1 lett. b) e lett. e), C.G.S., è parere di questa Corte che il comportamento tenuto dai sostenitori della squadra ospite sia da censurare unitamente alla responsabilità oggettiva imputabile al sodalizio siciliano.
In vero, sono considerati atti violenti non soltanto le aggressioni fisiche, i.e. “concrete”, dei sostenitori nei confronti di altri individui, o il danneggiamento di cose (come lo scuotere con violenza e/o forzare i cancelli di accesso, e la distruzione di panchine, porte di accesso, vetrate divisorie, cartelli pubblicitari e di altre strutture, etc.), ma anche il lancio di oggetti, indipendentemente dal fatto conseguente di procurare o meno ferite o danni (come, ad esempio, accendini, monete, bulloni, petardi, fumogeni, razzi, bengala, bottigliette d’acqua di plastica, tappi, pietre). La giurisprudenza sul punto è consolidata (cfr. ex plurimis, Giudice sport., in Com. Uff. LND, 26.5.2011, n. 190; Giudice sport., Sez. LNPA, in Com. Uff. FIGC, 8.4.2012, n. 201/GS;
Giudice sport., Sez. LNPB, in Com. Uff. FIGC, 29.4.2012, n. 110/GS; Giudice sport., Sez. LNPB, in Com. Uff. FIGC, 4.9.2012, n. 16/GS; Giudice sport., Sez. LNPA, in Com. Uff. FIGC, 3.12.2012,
n. 97/GS; C.S.A., in Com. Uff. 21.7.2017, n. 011/CSA, ricorso L’Aquila Calcio 1927 S.r.l.; C.S.A., in Com. Uff. 7.2.2017, n. 073/CSA, ricorso POL.D. Sammichele).
Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Acireale di Acireale (Catania).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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