F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 046/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 031/CSA del 29 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASTELLANI STEFANO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/PAVIA DEL 13.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 14.9.2017)

RICORSO U.S. FOLGORE CARATESE ASD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CASTELLANI STEFANO SEGUITO GARA FOLGORE CARATESE/PAVIA DEL 13.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 14.9.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva al calciatore Castellani Stefano la squalifica per 3 gare effettive a causa della condotta tenuta nella partita U.S. Folgore Caratese A.S.D./Pavia del 13.09.2017 (Com. Uff. n. 23 del 14.09.2017) per avere, a gioco fermo, in relazione a un fallo subito, colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario”. Al riguardo nel rapporto di gara del 13.09.2017 si attesta quanto sopra, specificando senza procurare danno”.

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società U.S. Folgore Caratese A.S.D. lamentando, in estrema sintesi, la erronea applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. in quanto la vicenda traeva origine da quando il n. 5 del Pavia interveniva nel corso di un'azione di gioco commettendo un fallo grave ai danni del Castellani Stefano, per di più a palla lontana”. Il che comportava la reazione del Castellani il quale veniva a sua volta espulso.

Censurava quindi la ricostruzione contenuta nel Com. Uff. n. 23 del 14.09.2017 del Giudice Sportivo che, comminando la squalifica di 3 giornate al calciatore Castellani, puniva il calciatore del Pavia con la sanzione di sole 2 giornate di squalifica, il che sarebbe erroneo sotto il profilo dell'afflittività della sanzione in quanto la condotta posta in essere dal calciatore Castellani non sarebbe stata "violenta", ex art. 19 comma 4 lett. b), bensì, al massimo, " antisportiva", ex art. 19 comma 4 lettera a), sia in quanto di reazione a un fallo subito e sia in quanto nessun danno è stato procurato al calciatore n. 5 del Pavia, come da referto del direttore di gara.

Chiedeva quindi, in via principale, la derubricazione della condotta da "violenta" a meramente "antisportiva" ex art. 19 comma 4 lett. a) CGS FIGC, considerando quale pena base il minimo edittale ed applicando le circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo e, in via subordinata, nella ipotesi della conferma della qualificazione della condotta del Síg. Castellani Stefano come violenta, la applicazione quale pena base del minimo edittale, tenendo conto le circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo edittale ex art. 19 comma 4 lett. b) CGS FIGC alle giornate di squalifica già scontate dal calciatore.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Infatti le argomentazioni poste alla base del reclamo non fanno venire meno il fatto che il calciatore,a gioco fermo”, ha posto in essere un atto indubbiamente intenzionale e inviolento, consistente nel colpi(re) con una gomitata al volto il giocatore avversario”.

ciò può trovare derubricazione quale reazione al fallo subito, che non fa venire meno la intrinseca intenzionalità, violenza e gravità del gesto.

tanto meno può rilevare il fatto che il giocatore avversario non abbia riportato danno, a fronte di una obiettiva aggressione che, in quanto rivolta contro una parte delicatissima del corpo (il volto), è in sé idonea a cagionare danni anche molto gravi, il che connota il gesto, in sé intenzionale e violento, di una non trascurabile gravità.

Ciò stante, la sanzione comminata dalla decisione del Giudice Sportivo impugnata come sopra appare congrua, valutando tutti i criteri dell’art. 16 e visto l’art. 19, comma 4 lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla effettiva gravità dei fatti inequivocabilmente violenti e intenzionali commessi dal calciatore Castellani Stefano, con conseguente infondatezza del reclamo che va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Folgore Caratese di Carate Brianza (Monza-Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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