F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 52/CSA del 30 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 037/CSA del 26 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DOTT. ARMENIA PAOLO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2017 ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PIACENZA/CUNEO DELL’8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)

RICORSO DOTT. ARMENIA PAOLO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2017 ED AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO PIACENZA/CUNEO DELL’8.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)

Con il gravame, proposto in data 20.10.2017, il reclamante avversava le sanzioni, inibizione a tutto il 31.12.2017 e ammenda di € 1.500,00 per “indebita presenza nel recinto di gioco e negli spogliatoi, nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi degli addetti federali, nei confronti dei quali assumeva un atteggiamento irriguardoso e minaccioso, e per aver, al termine della gara, atteso l'arbitro negli spogliatoi per rivolgergli frasi offensive”, infittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. n. 53/DIV del 10.10.2017, invocandone la riduzione.

Allo scopo, deduceva che parte del comportamento contestato si è svolta, per espressa ammissione dell'arbitro e del collaboratore della Procura federale, negli spogliatoi, da considerarsi a tutti gli effetti come area sita al di fuori del recinto di gioco, e che le frasi rivolte all'arbitro - per il loro contenuto - non sarebbe tali da integrare una vera e propria ingiuria, di talché il comportamento dovrebbe essere derubricato a semplicemente offensivo. Concludeva instando per in via principale per l'annullamento delle sanzioni comminate e, in via gradata, per la riduzione al minimo edittale o comunque alla parte già scontata all'atto della presente decisione.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale e da quello del rappresentante della Procura federale, non smentita dalle allegazioni difensive, il comportamento tenuto nella specie dal tesserato (anche nei confronti del collaboratore della Procura federale) appare infatti senz'altro meritevole, per la sua complessiva gravità, di essere sanzionato con l'inibizione e l'ammenda. Ritiene tuttavia la Corte che, per la parte svoltasi negli spogliatoi, la condotta contestata non abbia concretato una presenza abusiva all'interno del recinto di gioco del tesserato rimasto in concreto estraneo alla lista degli ammessi in campo (esulando i locali adibiti a spogliatoio dalla nozione di recinto di gioco in senso stretto), e che le frasi nella specie pronunciate all'indirizzo dell’arbitro, se certamente offensive, non sono tali da assumere anche una valenza propriamente ingiuriosa.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Dott. Armenia Paolo riduce la sanzione dell’inibizione fino al 15.12.2017.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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