F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 52/CSA del 30 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 037/CSA del 26 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. AVELLINO 1912 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGLIORINI MARCO SEGUITO GARA AVELLINO/SALERNITANA DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 46 del 17.10.2017)

RICORSO U.S. AVELLINO 1912 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MIGLIORINI MARCO SEGUITO GARA AVELLINO/SALERNITANA DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 46 del 17.10.2017)

Con reclamo in data 24.10.2017, l’U.S. Avellino 1912 S.r.l. ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 46 del 17.10.2017, in relazione alla gara Avellino vs. Salernitana svoltasi il 15.10.2017.

Con detto provvedimento il Giudice Sportivo ha squalificato per 3 giornate effettive di gara il calciatore Migliorini Marco reo di aver assunto, al termine dell’incontro, un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, posizionandosi alle sue spalle e cingendogli, per un paio di secondi, il collo con un braccio.

La società reclamante con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata a due giornate effettive di gara, sostenendo che il comportamento posto in essere dal giocatore de quo, sebbene sia sicuramente censurabile, non è però meritevole di una sanzione così severa.

Infatti, il gesto ascrivibile al calciatore sarebbe consistito in una trattenuta ai danni di un avversario di soli due secondi, trattenuta che non ha procurato danno fisico alcuno.

Inoltre, il gesto del tesserato dell’U.S. Avellino 1912 S.r.l. sarebbe stato determinato dal comportamento gravemente provocatorio assunto dal collega salernitano, Joseph Marie Minala, nei confronti del pubblico avellinese.

Conseguentemente, secondo la tesi difensiva della società reclamante, il comportamento tenuto dal proprio calciatore nell’evento per cui è causa non sarebbe da inquadrare nella condotta violenta ex art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. ma bensì nella fattispecie della condotta gravemente antisportiva disciplinata sempre dall’art. 19, comma 4, ma alla lett. a) C.G.S..

 

Alla seduta del 26.10.2017, il legale della parte reclamante ha esposto la propria tesi difensiva insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

E’ di tutta evidenza che la condotta tenuta dal calciatore Marco Migliorini, sebbene illecita, non possa qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., anche in considerazione del fatto che il gesto non ha determinato conseguenze dannose per l’avversario, trattandosi nel caso che ci riguarda, di lieve trattenuta consistita nell’aver cinto, per un paio di secondi, il collo del giocatore della Salernitana, Joseph Marie Minala, con un braccio, come certificato dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto.

Tale dinamica dei fatti conferma il carattere non violento del comportamento del calciatore della società ricorrente che, comunque, stante la sua natura illecita, dovrà essere sanzionato quale comportamento gravemente antisportivo, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi riguardanti eventi privi di conseguenze dannose a carico dei calciatori.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Avellino 1912 di Avellino riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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