F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 57/CSA del 14 Dicembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 055/CSA del 07 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RICORSO NEI CONFRONTI DEL CALC. LUCA MARTINELLI (SOC. FOGGIA) SEGUITO GARA FOGGIA/CITTADELLA DEL 2.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017)

RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL PROPRIO RICORSO NEI CONFRONTI DEL CALC. LUCA MARTINELLI (SOC. FOGGIA) SEGUITO GARA FOGGIA/CITTADELLA DEL 2.12.2017 (Delibera del  Giudice  Sportivo  presso  la  Lega  Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 5.12.2017)

In data 4.12.2017, il Procuratore Federale segnalava, ex art. 35 C.G.S., al Giudice Sportivo il comportamento violento tenuto, al 9° del secondo tempo, dal calciatore Luca Martinelli nei confronti del giocatore Christian Kouame, nell’ambito  dell’incontro  Foggia   Cittadella,  disputato  in  data 2.12.2017 e valevole per il Campionato di Serie “B”. A seguito di tale segnalazione, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti acquisite ed esaminate, ex art. 35, comma  1.3,  C.G.S.,  le relative immagini televisive ed interpellato l’Arbitro, decideva di non sanzionare la condotta del Sig. Martinelli, ritenendo inammissibile la richiesta formulata dal Procuratore Federale, in quanto la condotta oggetto d’esame era stata vista dal Direttore di gara.

Avverso tale decisione, propone tempestiva impugnazione il Procuratore Federale,  rilevando,  in primo luogo, come il Giudice Sportivo avrebbe valutato in maniera errata le immagini televisive fornitegli, le quali metterebbero in evidenza la condotta violenta del calciatore Martinelli e sarebbero, di conseguenza, in contrasto con la ricostruzione della dinamica dello scontro tra i due giocatori in questione, operata dal Giudice Sportivo stesso. Il Procuratore Federale aggiunge, altresì, che il Giudice Sportivo avrebbe errato anche nell’interpretare le parole del Direttore di gara dallo stesso interpellato: a parere del ricorrente, infatti, l’Arbitro, pur affermando di aver visto il calciatore della Cittadella cadere a terra a seguito di uno scontro il con giocatore Martinelli, non avrebbe precisato alcunché in merito all’effettiva causa della caduta ed  avrebbe  concluso  sostenendo  la  natura  non  fallosa  dello  scontro sulla base di quanto gli era stato possibile rilevare dalla posizione in cui si trovava. Per questi motivi, il Procuratore Federale chiede l’annullamento della  decisione  impugnata  e  la  contestuale  irrogazione della sanzione di tre giornate di squalifica al calciatore Martinelli.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 7 dicembre  2017,  è presente il Procuratore Federale, il quale si riporta a quanto dedotto nel proprio ricorso e, per la Foggia Calcio S.r.l., l’Avv. Cozzone.

La Corte, in primo luogo, precisa che il presupposto necessario  ed  imprescindibile  per l’ammissione della prova televisiva è costituito  dalla  totale  mancanza  di  percezione,  da  parte dell’Arbitro, della condotta oggetto della prova stessa. L’art. 35, comma 1.3., del C.G.S., fa riferimento, invero, ai fatti […] non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo per definire lambito di applicazione della prova televisiva, con la conseguenza che, nel caso in cui l’evento sia stato visto e, quindi, valutato dal Direttore  di  gara,  la  predetta  prova  non  potrà essere   ammessa.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Corte, in ragione della indubbia ed incontestata circostanza per cui l’Arbitro, per sua stessa ammissione, ha visto e valutato come non fallosa la condotta del calciatore Martinelli ai danni del giocatore Kouame, non può che confermare la decisione del Giudice Sportivo, ritenendo inammissibile la richiesta del Procuratore Federale di ammissione della prova televisiva.

Per questi motivi, la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

 

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