F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 66/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 036/CSA del 26 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CITTÀ DI FALCONARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KICK OFF/CITTÀ DI FALCONARA DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 83 del 10.10.2017)

RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  A.S.D.  CITTÀ  DI  FALCONARA  AVVERSO  DECISIONI  MERITO  GARA  KICK OFF/CITTÀ DI FALCONARA DEL 24.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5

Com. Uff. n. 83 del 10.10.2017)

 

Con decisione del 10.10.2017 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha respinto il ricorso dell’A.S.D. Città di Falconara, la quale chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara a carico dell’avversaria Kick Off C5 Femminile, poic quest’ultima in data 24.09.2017 avrebbe ospitato l’incontro tra le due compagini su un terreno di gioco asseritamente non regolamentare, sito nel Palazzetto del Centro Sportivo Enrico Mattei di San Donato Milanese.

La controversia si è appuntata sullo stato del “campo per destinazione del predetto terreno di gioco, che la ricorrente, odierna appellante, ritiene essere costruito in netta contrapposizione con quanto previsto dalla regola numero 1 del Regolamento del Calcio a 5”, cioè composto di mattonelle e cemento, così come la superficie degli spogliatoi. La resistente, di contro, ha eccepito l’omologazione del campo milanese, avvenuta in data 30.09.2015 da parte della Divisione Calcio a 5.

Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso dell’A.S.D. Città di Falconara valorizzando la circostanza che nello stesso verbale di omologazione il materiale del terreno di gioco è indicato in linoleum e che, poic per terreno di gioco si intende sia il rettangolo di gioco che il campo per destinazione, la pretesa della ricorrente è da ritenersi infondata.

Propone appello la squadra marchigiana A.S.D. Città di Falconara, la quale, in virtù del combinato disposto dell’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e degli artt. 4 e 5 del Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5, si lamenta della difformità tra il materiale del terreno di gioco (linoleum) e quello del campo per destinazione (mattonelle e cemento).

Si costituisce in appello l’avversaria milanese Kick Off, la quale in rito eccepisce l’inammissibilità dell’avverso gravamein quanto incardinato presso un giudice incompetente quale la Corte Federale d’Appello e non questa Corte Sportiva d’Appello – e rilevando, nel merito:

  1. che il Regolamento del Calcio a 5 impone l’utilizzo di specifici materiali per il solo rettangolo di gioco e non per il “campo per destinazione;
  2. che l’arbitro ha fischiato regolarmente il calcio d’inizio dopo aver preso atto della riserva scritta formulata dal team marchigiano;
  3. che il Palasport Mattei di San Donato Milanese ha ottenuto regolare omologazione da parte della Divisione Calcio a 5.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va respinto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Preliminarmente questa Corte dichiara priva di pregio l’eccezione di incompetenza formulata dalla Kick Off C5 Femminile, volta a rilevare sia che “controparte ha erroneamente individuato quale organo giudicante competente a decidere la controversia de qua la Corte Federale d’Appello e non la Corte Sportiva d’Appello sia che la “controparte ha destinato l’atto di gravame alla Corte Sportiva d’Appello Federale, organo inesistente all’interno della giustizia sportiva.

Ebbene, l’art. 23 del C.G.S. (CONI), norma che regola, in generale, il giudizio dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello, rende del tutto superfluo l’accertamento di un eventuale errore (di definizione o concettuale), pur non commendevole, che l’appellante A.S.D. Città di Falconara potrebbe aver commesso. Infatti, il comma 2 della predetta norma statuisce che il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro un termine perentorio stabilito dalla Federazione e, in difetto, di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata, salvo l’adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante. Da una piana lettura di tale disposizione emerge che l’atto d’appello dinanzi a questa Corte e la sua notificazione sono atti a forma libera ai quali si applica il principio di cui all’art. 121 c.p.c., in forza del quale gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.

Pertanto, se è vero che la squadra marchigiana ha notificato l’appello all’indirizzo pec di un plesso giurisdizionale incompetente quale la Corte Federale di Appello, tuttavia è altrettanto vero che, intestando l’atto alla Corte Sportiva d’Appello Federale (e non Nazionale, come avrebbe dovuto scrivere), con sede in Roma alla via Gregorio Allegri n. 14, essa intendeva rivolgersi proprio a questa Corte Sportiva d’Appello, ragion per cui lo scopo dell’atto di notificazione dell’appello è stato comunque raggiunto.

Nel merito, questa Corte puntualizza che l’oggetto della controversia attiene al concetto di “campo di gioco e, più in particolare, all’estendibilità dei vincoli previsti per larea o rettangolo di gioco anche al “campo per destinazione.

Quest’ultimo, ai sensi della regola n. 1 del Regolamento del Calcio a 5, costituisce uno spazio piano ed al medesimo livello, della larghezza m.1,00” posto “tra le linee perimetrali ed il rettangolo di giuoco ed un qualunque ostacolo. Inoltre, per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10”.

La norma federale di riferimento in subiecta materia è l’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, rubricato “campi di giuoco, il quale alla lettera d) dispone che per l’attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo Regolamento Impianti sportivi ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La norma prosegue affermando che per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta.

Tale disposizione rimanda, quindi, al Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5, emanato con Com. Uff. n. 808 del 2015.

Se, da un lato, l’art. 1, lettera b), di quest’ultimo Regolamento afferma che il campo di gioco è costituito dall’area di gioco, dal campo per destinazione che circonda l’area di gioco e dallo spazio occupato dalle panchine e dal tavolo del cronometrista, dall’altro l’art. 5 dello stesso circoscrive le restrittive caratteristiche della pavimentazione alla sola area di gioco e non al “campo per destinazione. Secondo l’art. 5, quindi, l’ area di gioco deve essere obbligatoriamente di legno e/o PVC e/o gomma, non di asfalto e o cemento, e la sua superficie deve essere piana, rigorosamente orizzontale (…), liscia e priva di asperità.

Tali caratteristiche si riscontrano nell area di giuoco del Palasport Mattei di San Donato Milanese, che ha ospitato l’incontro per cui è causa.

La conformità di siffatta area di gioco è stata, inoltre, accertata nel verbale di omologazione e dello stato di consistenza dell’impianto sportivo, redatto dal vice Fiduciario per i Campi Sportivi competente per la Divisione Calcio a 5 in data 02.09.2015, e questo verbale è stato omologato ai fini sportivi in data 30.09.2015, rispettando così la procedura delineata dall’art. 31, commi 1-4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Falconara di Falconara (Ancona).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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