F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 66/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 036/CSA del 26 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE FERRIERI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/FRATTESE DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017)

RICORSO  DEL  CALCIATORE  FERRIERI   FRANCESCO   AVVERSO   LA   SANZIONE   DELLA   SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  NARDÒ/FRATTESE DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 42 del 18.10.2017)

 

Con decisione del 17.10.2017, Com. Uff. n. 42 del 18.10.2017. il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara svoltasi il 15.10.2017 tra il Nardò e la Frattese, valevole per il campionato di Serie D, Girone H, settima giornata, infliggeva al calciatore della Frattese Francesco Ferrieri Junior la squalifica per 5 giornate effettive di garaper avere colpito con calci pugni e schiaffi il massaggiatore della squadra avversaria. La condotta avveniva durante la sospensione della gara decretata dall’Arbitro a causa di una rissa sugli spalti tra i sostenitori delle due squadre.

Avverso tale decisione presentava reclamo il Ferrieri il quale sosteneva di aver subito una aggressione da parte del massaggiatore del Nardò, Fioretti Francesco, e di essersi solamente difeso; in proposito il ricorrente richiamava la motivazione con la quale il direttore di gara, in referto, aveva spiegato l’espulsione del Fioretti, perc durante la rissa sugli spalti, veniva a contatto col 7 della Frattese, Ferrieri Francesco, sul terreno di gioco, con spintoni, schiaffi e pugni, che non hanno avuto conseguenze fisiche. Si richiedeva pertanto, anche in ragione della giovanissima età del calciatore, e dell’assenza di precedenti a suo carico, una congrua e significativa riduzione della squalifica inflitta. Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare parziale accoglimento.

Da un lato, infatti, non appare possibile condividere in toto la tesi della legittima difesa da una ingiusta aggressione, posto che l’episodio accaduto tra il calciatore ed il massaggiatore ha assunto le caratteristiche di una rissa nella quale non è possibile distinguere nettamente le condotte dell’aggressore e dell’aggredito, essendo entrambe caratterizzate dall’animus iniurandi piuttosto che da quello defendendi, dall’altro non può disconoscersi che il massaggiatore non avrebbe dovuto trovarsi all’interno del terreno di gioco, in quanto non convocato dall’arbitro, così che non può non concludersi che la sua presenza era finalizzata ad accendere, sul terreno di giuoco, la rissa che già era iniziata sugli spalti.

Da c discende che, valutato l’accaduto nella sua interezza, deve riconoscersi una responsabilità in qualche misura minore in capo al Ferrieri il quale ha partecipato ad una rissa che, però, non era stata da lui innescata. Conseguentemente, in applicazione adeguata di una dosimetria della pena aderente ai fatti, vi è spazio per una riduzione da 5 a 4 giornate di squalifica della sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrieri Francesco riduce la sanzione della squalifica a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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