F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 66/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 036/CSA del 26 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE LEGGIERO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL CISTERNINO/COME DOSSON C5 DEL 20.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 23.10.2017)
RICORSO DEL CALCIATORE LEGGIERO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL CISTERNINO/COME DOSSON C5 DEL 20.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 127 del 23.10.2017)
Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 127 del 23.10.2017, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, infliggeva al calciatore Leggiero Luca, tesserato per la ASD Futsal Cisternino, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara “per aver rivolto all’arbitro frasi offensive”.
Dal rapporto arbitrale si evince che all’atto della notifica dell’ammonizione per comportamento antisportivo, intervenuta al 13’ del secondo tempo regolamentare, il calciatore Leggiero si rivolgeva in maniera plateale nei confronti del secondo Arbitro, Sig. Giovanni Colombi, destinandogli la seguente espressione offensiva ed ingiuriosa: “Ma v………”.
Per tale condotta gravemente irrispettosa ed irriguardosa, il Leggiero veniva espulso dal Direttore di gara.
Infine, ottemperando alla decisione dell’Arbitro, lo stesso calciatore, palesemente contrariato, usciva dal recinto di gioco sbattendo violentemente la porta di ingresso in segno di protesta, posizionandosi in tribuna spettatori fino al termine della gara.
Avverso tale decisione il calciatore Leggiero Luca proponeva reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo la sanzione inflitta illegittima e ingiustificata, e comunque sproporzionata.
Il reclamo proposto dal calciatore Leggiero Luca, tesserato per la ASD Futsal Cisternino, va respinto per le seguenti considerazioni in
In riferimento alla squalifica per 2 giornate effettive di gara, il calciatore Leggiero Luca, tesserato per la ASD Futsal Cisternino, per tramite del suo legale rappresentante, deduceva l’errata interpreazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo.
In particolare il reclamante, pur confermando di aver proferito la predetta espressione ingiuriosa ed offensiva, si difendeva asserendo di aver destinato tali parole ad un giocatore avversario, reo di aver simulato.
Ritiene questa Corte Sportiva d’Appello che la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta nei confronti del calciatore Leggiero Luca, tesserato per la ASD Futsal Cisternino, sia stata correttamente applicata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5.
In particolare questa Corte, ricostruita la dinamica dei fatti che hanno portato all’espulsione del calciatore Leggiero Luca al 13’ minuto del secondo tempo regolamentare, attraverso il supporto di immagini fotografiche il cui contenuto è apparso chiaro ed inequivocabile, osserva che la predetta espressione irrispettosa ed ingiuriosa è stata effettivamente destinata al secondo Arbitro di gara, Sig. Giovanni Colombi.
Per quanto concerne la misura della sanzione inflitta al reclamante dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, C.G.S. “Gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.
La sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara risulta pienamente conforme al dettato normativo, oltre che commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati.
Occorre ricordare che la condotta irriguardosa consiste in espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, così oltrepassando i limiti del diritto di critica» (cfr. Corte giust. fed., 28.4.2010, cit.; nonché, Corte giust. fed., 19.1.2010, cit.; Corte giust. fed., 19.1.2010, cit.).
La condotta in questione, dunque, richiede che l’espressione utilizzata oltrepassi i limiti del cd. diritto di critica. Infatti, sul piano dell’ordinamento generale, la tutela dell’integrità morale della persona contro manifestazioni di opinioni lesive dell’onore, del decoro e della reputazione, deve essere bilanciata con la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dalla Costituzione. Questa, però, ai fini del menzionato bilanciamento, soggiace ai limiti della continenza, ossia del linguaggio appropriato, corretto, sereno e obiettivo, della pertinenza, quale esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza e alla divulgazione del fatto o dell’opinione, e della veridicità, cioè della corrispondenza tra fatti riferiti e accaduti o, quanto meno, della rigorosa e diligente verifica dell’attendibilità dei fatti narrati e riferiti.
La sussistenza di siffatti limiti al legittimo esercizio di tale diritto deve ritenersi predicabile anche nel caso del diritto di critica che, pur non potendosi pretendere caratterizzato dalla particolare obiettività propria del diritto di cronaca, non consente comunque gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa.
Sulla base di tali premesse, si può quindi concludere che non potrebbe mai sussistere l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, qualora l’espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata.
Ritenuto che le reiterate proteste poste in essere dal calciatore Leggiero Luca eccedano i limiti naturali del cd. diritto di critica, questa Corte, conformemente a quanto evidenziato dal Giudice Sportivo, qualifica tale condotta come irriguardosa.
Tra l’altro non può non evidenziarsi l’ulteriore circostanza che il Leggiero, uscendo dal recinto di gioco, abbia sbattuto violentemente la porta di ingresso e abbia deciso di posizionarsi in tribuna spettatori fino al termine della gara, a conferma che la condotta posta in essere dal reclamante non possa essere ritenuta, come contrariamente affermato dal suo legale rappresentante, improntata al rispetto e all’educazione.
La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Leggiero Luca. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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