F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 67/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 038/CSA del 26 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., DELLA SOCIETÀ U.S.D. COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PIETROBATTISTA LUCA SEGUITO GARA COLLIGIANA /MONTEVARCHI DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO  D’URGENZA,  EX  ART.  36  BIS  COMMA  7 C.G.S.,  DELLA  SOCIETÀ  U.S.D.  COLLIGIANA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL  CALC. PIETROBATTISTA LUCA SEGUITO GARA COLLIGIANA /MONTEVARCHI DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017)

 

La socie U.S.D. Colligiana preannunciava, con richiesta di procedimento d’urgenza, ex art. 36bis, comma 7 C.G.S. del 26.10.2017, reclamo avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale che con Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017 infliggeva la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Pietrobattista Luca.

La sanzione veniva inflitta perc durante l’incontro Colligiana/Montevarchi disputatasi il 22.10.2017, il Pietrobattista rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.

Contestualmente formulava richiesta di atti ufficiali.

Questa Corte rileva che il ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto non proposto nei termini imposti dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Ai sensi dell’art. 36bis, comma 7 C.G.S. un ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza deve essere proposto entro le ore 12:00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del Giudice di primo grado .

Il presente gravame è stato fatto pervenire a questa Corte tramite mail il giorno successivo alle ore 16:09.

Per questi motivi la C.S.A. rilevata la tardività del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla socie U.S.D. Colligiana di Colle di Val d’elsa (Siena) lo dichiara inammissibile.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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