F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 033/CSA del 12 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. GAVORRANO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERETTI” GAVORRANO/LUCCHESE DEL 23.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 5/TB del 27.9.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. GAVORRANO 1930 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERETTI GAVORRANO/LUCCHESE DEL 23.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 5/TB del 27.9.2017)

 

La Società U.S. Gavorrano 1930 ha avanzato ricorso in appello, avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiano Calcio professionistico il 27.9.2017, per fatti relativi alla gara

U.S. Gavorrano 1930/Lucchese, del 23.9.2017, nell’ambito del campionato nazionale D. Beretti.

In particolare il direttore di gara rilevava che durante lo svolgimento dell’incontro erano presenti nel recinto di giuoco circa 12 persone non autorizzate.

Ciò ha comportato la interruzione , per circa un minuto, della gara, così da permettere alle stesse di uscire dal campo.

Inoltre, il direttore di gara, segnalava che, al termine della gara, stazionavano, fuori lo spogliatoio altre persone prive di titolo.

Nei motivi di appello la società, non contesta il dato fattuale, ma segnala che i soggetti in questione era atleti della società che avrebbero dovuto tenere, subito dopo la gara in questione, una seduta di allenamento sullo stesso terreno di giuoco.

Anche le persone posizionate fuori lo spogliatoio, altri non erano che tesserati della società in attesa di effettuare l’indicato allenamento.

Ora, la mancata e certa identificazione dei soggetti, asseritamente non inclusi nella lista dei soggetti ammessi al recinto di giuoco, sia con riferimento a quelli che permanevano nell’indicata area sino al minuto 22 del primo tempo, che quelli che stazionavano fuori lo spogliatoio, consente di valutare, impregiudicata la oggettività del fatto riportato, la versione fornita dall’appellante circa i motivi e le ragioni di tale evenienza, in uno con l’assenza di nocumenti causati dagli sconosciuti alla regolari della gara e/o all’ordine pubblico.

Tale elementi convincono la Corte a ridurre la sanzione ad200,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

U.S. Gavorrano 1930 di Bagno di Gavorrano (Grosseto), riduce la sanzione dell’ammenda in200,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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