F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 68/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 033/CSA del 12 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/SASSUOLO DEL 01.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 03.10.2017)

RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  S.S.  LAZIO  S.P.A.  AVVERSO  LA  SANZIONE   DELL’OBBLIGO   DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAZIO/SASSUOLO DEL 01.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 03.10.2017)

 

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Lazio/Sassuolo, disputato in data 1.10.2017 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ha inflitto alla S.S. Lazio S.p.A. la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Curva Nord” privo di spettatori per aver alcuni suoi sostenitori, collocati nel predetto settore dello stadio, in due diverse circostanze (al 31° ed al 33° del primo tempo) intonatocori espressione di discriminazione razziale, durati alcuni secondi, nei confronti rispettivamente dei calciatori del Sassuolo Adjapong Claud e Ducan Alfred”. Il Giudice Sportivo ha ritenuto, inoltre, opportuno revocare la sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Roma/Lazio del 30.4.2017 (Com. Uff. LNPA n. 197 del 2.5.2017), per mancata decorrenza dell’annuale “periodo di prova.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Lazio S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, Società”), la quale sostiene che i comportamenti dei propri tifosi non sarebbero connotati da particolare gravi, in ragione (i) della brevissima durata dei cori oggetto di contestazione,

(ii) della immediata cessazione degli stessi a seguito dell’intervento dell’Arbitro e (iii) del numero esiguo dei tifosi che avrebbero intonato i predetti cori rispetto al numero totale degli spettatori. La Società aggiunge, altresì, di aver adottato da tempo modelli organizzativi idonei a prevenire i comportamenti contestati, di aver stampato, nel biglietto e nei voucher di accesso allo stadio, il richiamo per il tifoso al rispetto del regolamento dello stadio e di aver cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle relative condotte. I motivi sopra esposti, secondo la Società, sarebbero idonei ad escludere la sua responsabilità, ai sensi dell’art. 12 C.G.S., o quantomeno ad attenuarla.

Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, tenutasi in data 12.10.2017, per la Società è presente l’Avv. Gentile, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come la richiesta di applicazione al caso di specie delle esimenti di cui all’art. 13 C.G.S non possa essere accolta, in quanto il comportamento dei tifosi della Lazio oggetto del presente procedimento è stato sanzionato dal Giudice Sportivo ai sensi dell’art. 11 C.G.S. e non dell’art. 12 C.G.S. al quale il predetto art. 13 C.G.S. prevede un espresso richiamo.

Fermo quanto sopra, però, la Corte auspica un intervento legislativo che possa attenuare la responsabilità delle società chiamate a rispondere dei fatti oggetto dell’art. 11 C.G.S., attraverso l’adozione di una norma che disciplini fattispecie attenuanti, in modo analogo al ruolo svolto dall’art. 13

C.G.S. rispetto ai comportamenti richiamati nell’art. 12 C.G.S..

Ciò detto, la Corte precisa che i cori intonati dalla tifoseria della Lazio non solo hanno natura discriminatoria, ma devono essere ritenuti per portata, dimensione, provenienza e percepibilità concretamente ed effettivamente offensivi e, quindi, come tali, sanzionabili ai sensi dell’art. 11, comma 3, C.G.S..

A tal proposito, la Corte desidera, infatti, precisare che tali cori:

  1. erano costituiti da espressioni oggettivamente offensive e di discriminazione razziale, in quanto dirette a denigrare due giocatori di colore;
  2. venivano intonati da circa due mila tifosi laziali;
  3. erano provenienti da un settore specifico, la curva nord, in cui erano ubicati i sostenitori della Lazio;
  4. venivano percepiti dai collaboratori della Procura Federale, correttamente posizionati all’interno del recinto di giuoco.

Sulla base della sua consolidata giurisprudenza, la Corte ritiene, quindi, di condividere la decisione del Giudice Sportivo.

Ciò posto, sulla fattispecie astratta in esame, la Corte ritiene, però, opportuno rilevare in questa sede che, ai fini dell’esame dei cori discriminatori, nelle decisioni successive alla presente, si pot tenere conto, quale ulteriore criterio di valutazione, oltre a quelli già noti, la ripetitivi dei cori medesimi nella stessa gara.

Fermo restando, infatti, che, per definizione, il coro discriminatorio è sempre inaccettabile ed insopportabile, la ripetitività dello stesso (e, cioè, il numero di volte che viene ripetuto nella stessa gara) pot essere tenuta in considerazione, insieme con gli altri criteri di valutazione, allo scopo di determinare l’applicazione di una determinata sanzione.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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