F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 69/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 040/CSA del 09 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING FULGOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING FULGOR/AUDACE CERIGNOLA DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 28.9.2017)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING FULGOR AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING FULGOR/AUDACE CERIGNOLA DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 31 del 28.9.2017)
Il 5.10.2017 l’A.S.D. Sporting Fulgor presenta reclamo avverso delibera del Giudice Sportivo del 28.9.2017, con decisione pubblicata in Com. Uff. n. 31 del 28.9.2017, nella quale il giudice di prime cure
«letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. Audace Cerignola A.R.L., con il quale si chiede che venga inflitta alla A.S.D. Sporting Fulgor la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 17, comma 1, C.G.S., ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima; lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. Sporting Fulgor, secondo le quali la mancata disputa della gara sarebbe da ricondurre esclusivamente a “motivi non imputabili alla società resistente” [omissis]. Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla
A.S.D. Sporting Fulgor la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo». L’A.S.D. Sporting Fulgor impugna tale decisione.
Sono necessarie alcune puntualizzazioni.
Il provvedimento in primo grado veniva così assunto in quanto l’impianto “San Sabino” di Canosa di Puglia è stato designato dalla A.S.D. Sporting Fulgor quale proprio campo di gioco all’atto dell’iscrizione al campionato, ottenendo, in data 27.7.2017, da parte del Sindaco e del proprietario gestore dell’impianto, nel rispetto della normativa federale vigente, specifico nulla-osta all’utilizzo del medesimo per l’intera stagione sportiva. In data 2.9.2017, tuttavia, il Sindaco di Canosa di Puglia inibiva temporaneamente l’utilizzo del suddetto impianto in relazione allo svolgimento della gara di cui in epigrafe «dovendosi provvedere ad una approfondita verifica delle condizioni strutturali». Tale determinazione risulta essere maturata ad esito di attente ricognizioni effettuate e condivise tra la Prefettura e il Comitato di Sicurezza comunale, nei giorni immediatamente antecedenti la data prevista per l’incontro tra la Sporting Fulgor e l’Audace Cerignola.
Ad avviso della ricorrente la decisione assunta dal competente giudice sportivo è iniqua, infondata ed erronea in fatto ed in diritto e chiede la revoca con ogni conseguenza del caso del provvedimento emanato, argomentando ex art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28.5.2001, in modifica degli artt. 141 e 142 del R.D.
n. 635 del 6.5.1940. A giudizio della reclamante, nello specifico, il provvedimento di nulla-osta – emanato in data 27 luglio 2017, dal Comune di Canosa di Puglia, proprietario e gestore dell’impianto Sportivo “San Sabino”, attraverso la propria commissione di vigilanza, e attestante la perfetta idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità e degli annessi servizi e strutture – eliminerebbe in radice qualsiasi addebito e dimostrerebbe l’evidente errore nel quale sarebbe incorso l’organo giudicante che ha ritenuto l’A.S.D. Sporting Fulgor responsabile di lacune e mancanze rispetto alle quali quest’ultima aveva modo, in concreto e secondo canoni di ordinaria diligenza, di assumere le iniziative atte a garantire l’agibilità e pertanto assicurare la disputa della gara.
Osserva ancora la reclamante che tale documentazione proverebbe che il Comune di Canosa di Puglia, all’atto della concessione del nulla osta, avrebbe dovuto adoperare le verifiche e le cautele del caso, non di competenza dell’A.S.D. Fulgor cui non spetterebbe constatare quanto attestato dal Sindaco del Comune. Contesta, altresì, quanto affermato dal giudice sportivo in merito agli accertamenti operati dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani sui quali trova fondamento l’adozione del provvedimento di temporanea inibizione l’utilizzo dell’impianto, i cui risultati (mancanza del certificato prevenzione incendi; mancata realizzazione di posto di primo soccorso; mancanza impianto antincendio; mancanza maniglioni porte antipanico; mancanza visto conformità Commissione provinciale di vigilanza dei pubblici spettacoli; mancanza certificato di omologazione impianto) sono stati posti a sostegno della responsabilità dell’A.S.D. Sporting Fulgor, che avrebbe avuto modo anche su tali aspetti di assumere le opportune iniziative. Al contrario, sottolinea la ricorrente che tali lacune sarebbero emerse soltanto la mattina del 2.9.2017, ossia il giorno prima dell’evento sportivo, nel corso di una riunione tenutasi presso la Prefettura, tra organi prefettizi, di pubblica sicurezza e comunali, con l’emanazione di un provvedimento notificato alla reclamante, dal comando della stazione carabinieri di Molfetta, solo alle 19:10, quindi a poche ore dalla disputa della gara con l’Audace Cerignola. Da tali considerazioni emergerebbe l’impossibilità per l’A.S.D. Sporting Fulgor di adoperarsi affinché fosse concessa deroga, consentendo l’utilizzazione di un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva ovvero la concessione della medesima struttura per la disputa di gare a porte chiuse.
Alle memorie esposte controreplica la S.S.D. Audace Cerignola A.R.L. la quale sostiene, in primo luogo, l’inammissibilità del reclamo della Sporting Fulgor perché tardivo, ex art. 36, comma 2, C.G.S, e nel merito, che, a seguito anche dei successivi rilievi imposti dai diversi enti amministrativi sull’impianto, risulterebbe evidente come, al momento dell’iscrizione, la Società Fulgor avesse certificato una inesistente fruibilità e agibilità del campo e tra l’altro non si fosse attivata nei termini idonei a concludere un ordinario iter amministrativo che conducesse ad agibilità dell’impianto secondo le disposizioni dei regolamenti di settore, né, tra l’altro, avrebbe indicato un campo alternativo provvisto di agibilità e né ancora, in ultima analisi, avrebbe richiesto di disputare la gara a porte chiuse. L’Audace Cerignola, forte degli accertamenti svolti dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, sottolinea l’atteggiamento negligente da parte della società ospitante anche circa l’omologazione del campo sportivo, in quanto la somma per il rinnovo della suddetta omologazione del “San Sabino” è stata stanziata, come in atti, soltanto in data 4.9.2017. Fa presente pertanto che tale determinazione dimostrerebbe che la società Sporting Fulgor abbia agito a suo rischio e pericolo oltre i limiti di tempo per rispettare i regolamenti che in realtà avrebbe violato. Allega a sostegno delle proprie tesi una serie di precedenti giurisprudenziali e ampia documentazione tra cui Circolare Coni, datata 4.7.2017, ad oggetto l’obbligo di impiego negli impianti sportivi del defibrillatore semiautomatico. Nel documento del Comitato olimpico viene precisato che in caso di mancanza di suddetto defibrillatore – ferme le eventuali responsabilità di natura civile e penale – «è prevista l’impossibilità di svolgere l’attività sportiva all’interno dell’impianto medesimo, risultando quest’ultimo inutilizzabile». Defibrillatore che, come constatato dagli organi competenti, non era disponibile il giorno della gara presso il campo da gioco “San Sabino”.
In ragione di ciò, ad avviso della controinteressata, le indagini operate dalla Prefettura evidenzierebbero la presenza di carenze e omissioni, note alla reclamante, la quale non avrebbe assunto alcuna iniziativa in merito, atte a garantire l’agibilità ed assicurare la disputa della gara. Richiede, pertanto, l’inammissibilità del reclamo tardivo e comunque, nel merito, di confermare la responsabilità della società A.S.D. Sporting Fulgor per la mancata disputa della gara Sporting Fulgor/Audace Cerignola del 3.9.2017, campionato di Serie D e, per l’effetto, respingere il reclamo della Sporting Fulgor, confermando la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, C.G.S., inflitta dal Giudice Sportivo alla reclamante.
Sul primo punto del reclamo, da una valutazione compiuta con gli Uffici di segreteria, il ricorso risulta tempestivo, ragion per cui la domanda di inammissibilità va rigettata.
Diversamente, nel merito, appaiono necessarie alcune considerazioni.
Ad avviso di questa Corte – al fine di rintracciare la responsabilità della società ospitante, come prescritto dall’art. 17 C.G.S. – il punto nodale del reclamo proposto va rintracciato segnatamente nella misura della esigibilità della condotta ravvisabile in capo alla società ricorrente, ossia nella individuazione dei margini di operatività nel caso di specie della “forza maggiore”, non vincibile da quest’ultima. Per forza maggiore si intende, in dottrina, ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo “inevitabile”, al compimento di un’azione. In vero, nell’ordinamento generale sia il caso fortuito sia la forza maggiore sono caratterizzati dall’eccezionalità, presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo. Questa impostazione giurisprudenziale induce a ritenere che il giudice sportivo possa apprezzare la imprevedibilità o l’inevitabilità dell’evento come elementi sintomatici dell’eccezionalità, la quale, tuttavia, già ad un primo esame non sembra potersi riscontrare nel caso che occupa.
Per altro verso, neanche è possibile negare che la mancata disputa della gara possa essere imputata esclusivamente alla società sportiva ospitante, là dove, differentemente, sono palesi le responsabilità anche degli enti amministrativi ai quali spetta la gestione dell’impianto “San Sabino”, nonché ogni altra valutazione in merito al controllo dell’ordine pubblico e alla sicurezza degli avventori, si pensi su tutte al rilascio del nulla-osta da parte del Sindaco del Comune di Canosa di Puglia compiuto con estrema leggerezza.
Ciononostante, a seguito di attenta valutazione, si ritiene che, pur se sono riscontrabili nella gestione della vicenda tali negligenze da parte di alcune delle Istituzioni locali, si rileva un comportamento quantomeno superficiale e non diligente tenuto dalla società reclamante, in concorso con i suddetti enti.
Per la risoluzione del caso, è utile il richiamo ad un precedente giurisprudenziale quale il provvedimento avverso il reclamo dell’A.S.D. Augusta 1986 del 24.6.2015, pubblicato in Com. Uff. n. 131/CSA, là dove veniva scagionata da ogni responsabilità la società Carlisport Cogianco in quanto, in virtù degli accertamenti posti in essere dalla Procura Federale, si era potuto accertare che il lasso di tempo intercorso tra le comunicazioni degli enti preposti e il sodalizio ospitante, tese ad inibire lo svolgimento dell’incontro e avvenute nell’immediatezza della gara, non aveva permesso a quest’ultimo di rimediare tempestivamente al provvedimento degli organi di pubblica sicurezza. Vicenda, però, non sovrapponibile al caso in esame, poiché le comunicazioni tra il Comune, la Prefettura di Barletta- Andria-Trani e la Società Sporting Fulgor sono intervenute in tempo tale da consentire a quest’ultima, a parere di questa Corte, di richiedere la disputa della gara a porte chiuse o di individuare un campo di gioco alternativo.
Ciò premesso, è corretto assumere quanto rilevato dal giudice sportivo e cioè che, ad un esame della documentazione in atti, emerge che gli accertamenti operati dalla Prefettura, su cui si fonda l’adozione del provvedimento di temporanea inibizione all’utilizzo dell’impianto, evidenziano una serie di omissioni da parte della A.S.D. Sporting Fulgor la quale aveva modo, in concreto e secondo diligenza, di assumere le iniziative per assicurare lo svolgimento della gara: o garantendo la piena agibilità del “San Sabino”, o indicando un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva, ovvero ancora richiedendo che fosse concessa la medesima struttura per la disputa dell’incontro “a porte chiuse”.
Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sporting Fulgor di Zapponeta (Foggia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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