Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0117/TFN - SD del 11 Dicembre 2023  (motivazioni) –

Impugnazione –  Istanza:  Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12328/555pf22-23/GC/SA/mg, depositato in data 8 novembre 2023, nei confronti della società NF Ardea Calcio -già ASD Team Nuova Florida 2005- Reg. Prot. 100/TFN-SD

Massima: Regolare è la notifica di fissazione udienza innanzi al Tribunale effettuata presso l’avvocato della società anche se rinunciante alla difesa…il Collegio ritiene doveroso accertare la regolarità della notifica dell’atto di deferimento e dell’avviso di fissazione dell’udienza effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore presso il quale la ASD Team Nuova Florida (oggi, NF Ardea Calcio) si era domiciliata con l’atto del 4 maggio 2023. In particolare, con la delega depositata in sede di proposizione dell’istanza ex art. 126 C.G.S. la società eleggeva domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore relativamente alla seguente questione: “consulenza ed assistenza in ambito di diritto sportivo, avente ad oggetto la conclusione delle indagini e tutti gli atti prodromici e futuri di cui alla comunicazione della Procura Federale FIGC n. 25316/55pf 22-23 del 19/04/2023, per la fase stragiudiziale e giudiziale, esclusivamente, innanzi al Tribunale Federale disciplinare della FIGC”. Anche con la successiva delega inviata il 10 maggio 2023, al fine di estendere il mandato defensionale anche al Presidente della Società, si ribadiva che l’elezione del domicilio della ASD Team Nuova Florida (oggi, NF Ardea Calcio) presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore aveva ad oggetto il “procedimento disciplinare, avente n. 555 pf2022-2023, d’innanzi ai competenti Organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Pper la fase innanzi alla Procura Federale e l’eventuale fase innanzi al Tribunale Federale Nazionale FIGC”. Alcun dubbio può sussistere, dunque, in ordine alla costituzione della società presso il predetto difensore per il procedimento de quo, anche in relazione alla fase giudiziale innanzi a questo Tribunale Federale. Irrilevante è poi la successiva rinuncia al mandato da parte del difensore, avendo la società omesso di eleggere o, comunque, d’indicare un nuovo domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni. Sul punto la giurisprudenza è chiarissima nel ritenere che “la rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l’efficacia dell’elezione di domicilio presso il suo studio, se essa non viene espressamente revocata” (da ultimo, ex multis, Corte di Cassazione, II, 28.9.2023, n. 39507). Del resto, l’art. 85 del C.P.C. chiarisce che “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”. É chiaro quindi che, rispetto alla controparte, l’avvocato rinunciante o revocato conserva lo ius postulandi ed è pertanto legittima la notifica degli atti diretti all’ex cliente effettuata presso di esso. Tra l’altro, nel caso di specie, la società ha dimostrato l’assenza di qualsivoglia interesse a difendersi nel procedimento de quo, omettendo anche successivamente all’inoltro da parte del precedente difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza, sia di comunicare una nuova elezione di domicilio, sia di costituirsi.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0043/CFA del 9 Ottobre 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata n. 18 del 07.09.2023

Impugnazione – istanza Montescaglioso Calcio/CR Basilicata

Massima:.…Resta poi da evidenziare che, seppure è vero che il verbale della camera di consiglio del 7 settembre 2023 non risulta firmato, esso deve considerarsi formare un unico documento con il dispositivo di decisione, quest’ultimo debitamente firmato e pubblicato.

Massima:….Priva di rilevanza è la doglianza della mancata indicazione dei componenti dell’organo che ha adottato la delibera impugnata, non essendo stata in alcun modo messa in discussione la validità della seduta e dell’iter di formazione della relativa volontà.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0109/CFA del 26 Maggio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 138 del 4 aprile 2023

Impugnazione – istanza: sigg.ri A.C.-V.C.-ASD Marca Football Club- PFI

Massima: Annullata la decisione con remissione degli atti al primo giudice per violazione del contraddittorio…deve rilevarsi che dell’avviso di fissazione dell’udienza – per quanto regolarmente notificato alla società, all’indirizzo specifico di questa - è stata tentata la notificazione, quanto ai signori C. e C., agli indirizzi dei difensori nominati già nella fase di indagini, ma, in entrambi i casi, erroneamente digitati; rispetto agli indirizzi utilizzati nella citata fase di indagini, invero, al quale le notificazioni della Procura, come da questa esposto nel corso dell’udienza di discussione, sono andate a buon fine, i due indirizzi di destinazione della notifica dell’avviso di fissazione di udienza avanti al Tribunale Federale risultano diversi per l’inserimento, in entrambi i casi, di una “e” accentata. Come è noto, i caratteri ammessi per gli indirizzi di posta elettronica (PEC o PEO) sono, per standard internazionale, e per quanto concerne le lettere, i caratteri dell’alfabeto inglese, che non contempla le lettere accentate. L’inserimento, nella composizione dell’indirizzo elettronico del destinatario, di un carattere diverso da quelli ammessi, comporta, di fatto, l’indicazione di un indirizzo diverso da quello realmente esistente e questo ne impedisce comunque, pure ove la richiesta venga processata dal gestore di PEC (o PEO), che il recapito vada a buon fine. Che il processo notificatorio non sia qui andato a buon fine, del resto, si ricava, secondo lo schema dimostrativo proprio dei “fatti negativi", sia dalla circostanza, anch’essa negativa, che non sono agli atti le corrispondenti ricevute di avvenuta consegna, sia da quella, positiva e contraria, che le stesse ricevute sono invece presenti per le notifiche effettuate, nella fase di indagini, agli indirizzi digitati senza l’inserimento della lettera accentata (sulla prova dei “fatti negativi" si veda, nella giurisprudenza di questa Corte, la decisione n. 64/CFA/2021-2022). Poiché la mancata notificazione ha riguardato l’avviso di fissazione di udienza, si è determinata una violazione delle norme sul contraddittorio, che inevitabilmente vizia la decisione, in via principale, nei capi relativi ai signori C. e C. e, in via derivata, nei confronti della società. Sebbene, invero, l’avviso di fissazione di udienza fosse stato regolarmente notificato alla società, poiché la responsabilità di questa è comunque una derivazione, appunto, di quella dei due agenti, l’annullamento dei capi della decisione relativi alla responsabilità dei primi comporta l’annullamento conseguenziale anche dei capi relativi alla società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 113/TFN - SD del 26 Gennaio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 14858/105pf 22-23/GC/CAMS/mg del 23 dicembre 2022 nei confronti del sig. F.C. e della società FC Rieti Srl - Reg. Prot. 103/TFN-SD

Massima: … ai fini della regolarità del contradditorio, si osserva che, come richiamato anche dalla Corte di Cassazione “ la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l’operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario “piena”, da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 26810 del 21 giugno/12 settembre 2022). Nel caso di specie, come già rilevato in fatto, l’avviso di fissazione udienza risulta regolarmente inviato in data 23 dicembre 2022 ma non consegnata per casella piena.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 17/TFN - SD del 8 Agosto 2022  (motivazioni)

Impugnazione - Ricorso del sig. P.G. nei confronti della Associazione Italiana Arbitri e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 13/TFN-SD

Massima: Rigettata l’istanza di differimento. Il processo sportivo è, invero, ispirato a una rafforzata declinazione del principio di ragionevole durata di cui agli artt. 6 C.e.d.u. e 111 Cost., proporzionale ai peculiari interessi che si agitano nelle controversie oggetto della cognizione degli organi di giustizia. La serrata tempistica dell’iter processuale (per come sagomato dal Codice di Giustizia Sportiva), in presenza dell’opposizione manifestata dal ricorrente (sia nel contesto della propria seconda memoria sia in seno all’odierno dibattimento), non consente di rinviare l’udienza, constando peraltro agli atti tutti gli elementi funzionali alla giusta decisione.

Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0048/CFA del 24 Dicembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Calabria, pubblicata sul C.U. n. 57 del 9 novembre 2021

Impugnazione – istanza: Procuratore federale interregionale/A.S.D. Paolana

Massima: Annullata la decisione con rinvio al TFT per violazione del contraddittorio ovvero per la nullità del provvedimento di fissazione consistente nella omessa notifica dello stesso ai deferiti…E’ principio processuale fondamentale che ogni decisione debba essere resa nel contraddittorio delle parti e cioè che queste ultime siano effettivamente poste in grado di rappresentare adeguatamente al giudice le proprie ragioni, formulando domande ed eccezioni, controdeducendo e replicando alle richieste e alle tesi avversarie. Ciò vale anche per il processo sportivo che, secondo la puntuale previsione del comma 1 dell’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva, “attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. La verifica della corretta instaurazione del contraddittorio e cioè che la domanda giudiziale sia stata ritualmente portata a conoscenza della parte avversa, che quest’ultima abbia potuto effettivamente ed adeguatamente svolgere le proprie difese e che, per quanto riguardo lo svolgimento del processo, le parti siano state ritualmente e correttamente informate del giorno (e dell’ora) in cui esso si sarebbe svolto, costituisce questione rilevabile d’ufficio da parte del giudice, trattandosi di presupposto processuale cioè di una condizione di validità del processo. Nel caso di specie, come emerge dagli atti di causa, l’avviso del Presidente del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di fissazione dell’udienza del 5 novembre 2021 per la trattazione del deferimento della Procura Federale prot. n. 001323/806 pfi20-21/PM/mf del 1° settembre 2021 risulta spedito sia per l’U.S.D. Paolana che per il Sig. …, suo Presidente, in data 19 ottobre 2021 all’indirizzo PEC ....@pec.it. Risulta altresì dagli atti che per quell’invio è stato generato un avviso di mancata consegna per il seguente errore: “5.1.1. – Aruba Pec S.p.A. – indirizzo non valido. Il messaggio è stato rifiutato dal sistema”. Da tanto trova conferma che la U.S.D. Paolana non è stata posta in condizione di poter svolgere le proprie difese e di partecipare all’udienza all’esito della quale è stata resa la decisione reclamata; né d’altra parte la Procura Federale ha dedotto e tanto meno provato o offerto di provare che l’indirizzo pec, al quale è stato inviato l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione del deferimento, sia quello unico e/o ufficiale della U.S.D. Paolana o quello da quest’ultima indicato per il procedimento in questione. Risulta pertanto integrata la fattispecie di violazione del principio del contraddittorio, rilevabile d’ufficio, il che consente di prescindere dall’esame delle questioni, che emergono implicitamente dalle difese dell’U.S.D. Paolana e dalle correlate eccezioni della Procura Federale, circa l’ammissibilità nel processo sportivo del reclamo incidentale, in generale, e di quello incidentale tardivo, in particolare. Il riscontrato vizio del contraddittorio determina la nullità del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria e della decisione reclamata che, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva deve essere annullata con rinvio, per l’esame del merito, al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Calabria.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 20/TFN - SD del 09Agosto 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 12747/396 pf20-21/GC/gb del 10.6.2021 e atto di rinnovazione n. 12791/396 pf20-21/GC/blp del 12.6.2021 nei confronti del sig. B. M. + altri - Reg. Prot. 138/TFN-SD

Massima: Tenuto conto che nel Codice di Giustizia sportiva, per la forma di comunicazione degli atti è previsto il ricorso, fra gli altri, agli ordinari mezzi postali, deve evidenziarsi che, come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità le lettere raccomandate si presumono conosciute nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale” (Cass. Sez. Un. 24 aprile 2003, n. 6527). Come è noto, l’avviso di giacenza viene rilasciato nella cassetta della posta al momento in cui viene tentata, invano, la consegna; pertanto, nel caso di specie, la raccomandata risulta in consegna alla data del 21 luglio 2021 con conseguente rispetto del termine di giorni otto (così abbreviato il termine di comparizione) fissato nel provvedimento adottato in limine all’udienza dell,8 luglio 2021, essendo entrata nella sfera di conoscibilità dei destinatari, producendo gli effetti di cui all’art.1335 c.c., alla data del 21 luglio 2021.

 

Decisione C.F.A. – Sezione Unite: Decisione pubblicata sul CU n. 103/CFA del 7 Maggio 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare n. 132/TFN del 06/04/2021

Impugnazione – istanza:  Procura Federale/Sigg.ri L.C. – P.I. – R.F. - società S.S. Lazio S.p.A.

Massima: ….è del tutto condivisibile l’affermazione del primo giudicante, il quale, fondandosi sull’orientamento del giudice penale di legittimità, ha equiparato il rinvio preliminare a udienza fissa al rinvio a nuovo ruolo, con la conseguenza della sostanziale riammissione in termini delle parti per quel che riguarda deposito della lista testi e presentazione di memorie e documenti. Si tratta di un orientamento che, se pure non univoco, è certamente maggioritario (da ultimo vedasi Cass. pen. Sez. 6, sent. n. 26048 del 2016, ric. Gandini che, a condizione che la posizione dell'imputato non sia stata trattata alla prima udienza, considera il rinvio a udienza fissa prima dell’apertura del dibattimento condizione necessaria e sufficiente per rimettere in termini le parti in relazione alle incombenze che, appunto, tale apertura precedono). Per altro, la natura semplificata e informale del procedimento sportivo rende naturale (e dunque obbligato) tale orientamento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 93/TFN - SD del 27 Gennaio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 7442 /1084pf19-20/GC/blp del 22.12.2020 nei confronti del sig. V.T.  + altri - Reg. Prot. 83/TFN-SD

Massima: …il Collegio dispone lo stralcio, con fissazione di nuova udienza, della posizione del deferito (…) per violazione, ritualmente eccepita e verbalmente ribadita, del termine a comparire per l’udienza fissata dinanzi al Tribunale, essendo stato il relativo avviso notificato al medesimo solo in data 11.01.2021. Non può essere condivisa, con riguardo a questa specifica posizione, l’obiezione del rappresentante della Procura Federale che ha sottolineato come il tesserato sia comunque comparso e si sia difeso con memoria, atteso che proprio in detto atto viene in via preliminare eccepita la violazione processuale. Analogamente va disposto lo stralcio con fissazione di nuova udienza per la società (…), non essendo anche in questo caso rispettato il termine di venti giorni previsto dal codice di rito e non essendosi la società costituita in giudizio.

Massima: Va…separata la posizione del deferito (…) cui non risulta recapitato l’avviso di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale. Diversamente il Collegio non ritiene di separare la posizione del deferito (…) che, pur richiamando il mancato rispetto del termine dei venti giorni, sia nella memoria scritta sia in udienza ha chiarito che detto richiamo è da intendersi esclusivamente subordinato alla richiesta integrazione istruttoria che il Collegio ritiene superflua, come verrà illustrato nella parte motiva della relativa gara.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 043 CFA del 6 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con C.U. n. 10/TFT C.R. Campania in data 18.09.2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale - A.S.D. Parete + altri

Massima: Annullata la decisione per aver il TFT errato nel dichiarare improcedibile “per mancato rispetto dell’art. 93 del C.G.S…Questa Corte a SS.UU. ha affermato, nella recentissima decisione n. 23-2020/2021 R.D. depositata il 25 Settembre  2020 che questa Sezione condivide integralmente, che i termini endoprocessuali dettati dall’art.  93 per la fissazione dell’udienza e per il suo svolgimento non hanno natura perentoria ma “svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio”. Né, in contrario, può essere data prevalenza al disposto dell’art. 44 CGS. Tale disposizione prevede che la natura perentoria di “tutti i termini stabiliti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”. In proposito, l’art. 54 CGS stabilisce che “fatto salvo quanto previsto dall’art. 110” per i giudizi disciplinari “tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo in secondo grado”. Tale disposizione fissa, senza alcun richiamo ai termini endoprocedimentali succitati, solo i termini per la decisione – essendo sufficiente al riguardo, come noto, il deposito del dispositivo – in primo e secondo grado. Dal suo canto, l’art. 110 CGS fissa proprio i “Termini di estinzione del giudizio disciplinare” chiarendone sin dal titolo la natura perentoria di termini che riguardano esclusivamente i gradi di merito del giudizio disciplinare e non fasi endoprocedimentali. Ciò premesso, atteso che il presente procedimento ha natura disciplinare e che la fissazione dell’udienza per la decisione al 19 Settembre  2020 risultava in tempi ampiamente congrui rispetto al termine di novanta giorni ex art. 1, comma 1 prima parte, nel caso in scadenza alla data dell’11 Ottobre 2020, il reclamo non può che essere accolto.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 038 CFA del 2 Novembre 2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 10/TFT del 18 Settembre  2020

Impugnazione – istanza: Procura Federale Interregionale-A.S.D. Villaricca Calcio

Massima: Annullata la decisione per aver il TFT errato nel dichiarare improcedibile “per mancato rispetto dell’art. 93 del C.G.S. Il reclamo è fondato, atteso che la decisione impugnata ha dichiarato improcedibile il procedimento unicamente in ragione della mancata fissazione, da parte del Presidente del Tribunale Federale Territoriale, dell’udienza nel termine di 30 giorni dal 20 luglio 2020, data di ricezione dell’atto di deferimento previsto dall’art. 93 C.G.S., assumendo, evidentemente, la natura perentoria di detto termine. Al contrario, come anche da ultimo confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 23/2020-2021, vero è che “ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato.” Poiché il termine di 90 giorni di cui all’art. 110, comma 1, C.G.S., decorrente dalla ricezione dell’atto di deferimento del 16 luglio 2020 alla data della pronuncia della decisione impugnata (14 Settembre  2020) era pendente ed il mancato rispetto del termine endoprocessuale di fissazione dell’udienza a seguito del deferimento dinanzi al Tribunale Federale Territoriale, alla luce del principio di diritto sopra espresso, non è ostativo alla pronuncia della decisione di primo grado, il reclamo va accolto per insussistenza della improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado, al quale il procedimento va rinviato, secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 2 C.G.S., per l’esame del merito e di ogni altra questione.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE:  DECISIONE N. 023 CFA del 28 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Liguria, pubblicata con il C.U. n. 3 del 16 luglio 2020

Impugnazione – istanza: Procuratore federale interregionale/P.G. – P.G.D. - U.S.D. Bolzanatese

Massima: Va rigetta l’eccezione di inammissibilità del deferimento circa il mancato rispetto del duplice termine previsto dall’art. 93 CGS per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, in relazione alla perentorietà dei termini stabilita in linea generale dall’art. 44 del CGSin virtù del seguente principio di diritto: ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato. Giova al riguardo osservare che i summenzionati termini previsti dall’articolo 93, comma 1, e 103, comma 1, del CGS, non sono posti a beneficio della sola parte resistente, ma di tutte le parti del giudizio, venendo ivi stabilito che “fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza - ovvero il termine entro cui si può prendere visione del fascicolo processuale - le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti”. Con il termine “parti” - secondo i principi del processo sportivo in generale (art. 44 CGS) e secondo la struttura del giudizio avanti al Tribunale e alla Corte d’appello federale, ispirato al principio della parità dialettica (artt. 82 e 103), e non essendo altresì specificato che si tratti solo di alcune e ben individuate parti - va certamente inclusa la Procura, che, dunque, avrebbe potuto e dovuto svolgere le deduzioni esposte nel corso dell’udienza avanti a queste Sezioni Unite entro i ricordati termini; ciò anche per consentire ai soggetti deferiti e poi reclamati, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, di poterne prendere visione al fine di predisporre una compiuta (ancorché verbale) replica (non è infatti previsto un termine sfalsato di replica scritta alle deduzioni avversarie). Venendo dunque alla questione posta dalla parte reclamata, occorre premettere in punto di fatto che l’atto di deferimento della Procura risulta ricevuto dai destinatari in data 5 giugno 2020, sicché i due termini, di dieci e trenta giorni, previsti dall’articolo 93, comma 1, CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza avanti al Tribunale federale, venivano rispettivamente a scadere il 15 giugno e il 5 luglio successivi. A fronte di ciò, il provvedimento di fissazione dell’udienza è stato adottato il 16 giugno e l’udienza si è svolta il giorno 8 luglio. Il duplice termine indicato dall’articolo 93, dunque, non è stato rispettato. La parte reclamata, come ripetuto, eccepisce, in ragione di tale, mancato rispetto, la nullità del deferimento (sebbene, va osservato, ciò potrebbe derivare non come effetto diretto – come sarebbe in caso di mancato rispetto di un termine in carico alla Procura - ma in via mediata dalla estinzione del giudizio) in ragione di quanto previsto dall’art. 44, comma 6, secondo cui “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”. Dal punto di vista generale, il termine indica il tempo entro cui deve essere svolta una determinata attività; in ambito processuale, è il tempo entro cui deve essere compiuto un atto del processo. I termini si distinguono – com’è noto - tra ordinatori e perentori a seconda delle diverse conseguenze che derivano dal loro vano spirare. Lo spirare dei primi, di norma, non ha conseguenze sulla possibilità di svolgere quella determinata attività o di compiere quell’atto. Lo spirare dei secondi invece determina, sempre di norma, proprio la decadenza da quella stessa possibilità. Si è usata l’espressione generica “possibilità”, ma si dovrebbe propriamente parlare di diritto. Il termine perentorio, infatti, viene di norma posto a delimitare temporalmente l’esercizio di un diritto, ed è esso diritto, o meglio, la possibilità di esercitarlo, che decade allo spirare del relativo termine. Il termine perentorio non è invece, sempre di norma, posto a delimitare un obbligo. Se, infatti, un termine ha come obiettivo quello di accelerare lo svolgimento di un’attività doverosa, far discendere, come conseguenza dallo spirare di quel termine, il venir meno dell’obbligo, realizzerebbe, al massimo grado, l’effetto opposto a quello che l’assegnazione del termine intendeva realizzare. Perciò (si ripete, di norma) le attività doverose non sono assistite da termini perentori ma ordinatori, perché un dovere eseguito in ritardo è comunque preferibile alla vanificazione del dovere stesso. Fanno eccezione i casi nei quali il compimento accelerato di un dovere intende tutelare un soggetto dai pregiudizi derivanti dall’indefinito protrarsi di quell’attività doverosa. E’ il caso, per fare un esempio fuori del diritto sportivo, del vano decorso del termine per esercitare l’azione penale (a prescindere dal fatto che si tratti di reati procedibili a querela di parte o d’ufficio). Ciò detto in linea generale, occorre precisare che il vigente CGS ha operato, all’articolo 44, una precisa scelta nel senso della generalizzata attribuzione della natura perentoria a “tutti i termini stabiliti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso”. Un’affermazione, a ben vedere, in linea con quella già contenuta all’articolo 38, comma 6, del codice previgente (“Tutti i termini i previsti dal presente Codice sono perentori”). L’elemento di novità dell’attuale formulazione risiede nella specificazione secondo cui i termini devono intendersi perentori “salvo che non sia diversamente indicato”, che ribalta il rapporto tradizionalmente promanante, anche negli ordinamenti giuridici particolari, dalla regola contenuta nell’articolo 152, secondo comma, cpc, in base alla quale “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Si tratta di una previsione, quella del CGS, di speciale importanza, tesa a sensibilizzare tutti gli attori del processo sportivo nella direzione della celerità del giudizio, per raggiungere l’obiettivo della effettività della tutela. Una giustizia che non sia anche tempestiva rischia infatti di rivelarsi, in determinate situazioni, irrimediabilmente vana. Proprio con riferimento alla durata dei giudizi, stabilisce l’articolo 54 del CGS che “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 110” per i giudizi disciplinari, “tutte le controversie sono decise dagli organi di giustizia sportiva entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell’eventuale reclamo in secondo grado. Nel caso di specie il deferimento, come ricordato, è stato adottato (e comunicato) il 5 giugno, mentre il giudizio è stato deciso con il dispositivo reso l’8 luglio, dunque dopo soli trentatré giorni (quarantuno considerando la data di deposito delle motivazioni). Ricordato quanto sopra esposto circa la strategica finalità della previsione contenuta nell’art. 44 CGS, occorre dunque interrogarsi sulla sua applicabilità anche in un caso, come quello in esame, in cui il mancato rispetto del termine, cosiddetto “endoprocessuale”, di cui all’articolo 93, comma 1, CGS, si è verificato in un giudizio nel quale il termine complessivo di durata del grado è stato ampiamente rispettato. Vi sono, invero, termini che hanno un carattere strumentale, servente a un termine superiore. Nel sistema delineato dal CGS, tale carattere strumentale è ravvisabile nei termini (come quello, duplice, di cui all’articolo 93) che svolgono una funzione acceleratoria al servizio di un termine ulteriore, consistente nella durata massima del giudizio. Sarebbe dunque stridente con la ratio sottesa sia alla previsione dei complessivi termini di durata previsti dal citato articolo 54, sia della stessa previsione contenuta nell’articolo 44, ritenere che derivino conseguenze estintive dell’intero giudizio in un caso in cui il mancato rispetto del termine di fissazione dell’udienza e di suo svolgimento non abbia inciso in alcun modo sullo svolgimento (celerissimo) dell’intero giudizio. Si tratta, del resto, di un termine il cui mancato rispetto non altera nemmeno l’equilibrio tra le parti, dal momento che esso si dispiega per l’appunto in egual modo nei confronti di entrambe.   Diverso è a dire per i termini cosiddetti “a difesa”, che sono a consumazione immediata; proprio per restare a due disposizioni rilevanti nella presente fattispecie, se la memoria prevista dall’articolo 93 o 103 viene depositata due giorni prima dell’udienza anziché tre giorni prima, le altre parti e l’organo decidente, ovvero i soggetti a beneficio dei quali è stabilito quel termine, hanno irreversibilmente un giorno in meno per l’esame della memoria e per svolgere le conseguenti attività loro rimesse in base al rispettivo ruolo processuale (ciò è avvenuto, come si è visto, proprio nella vicenda in esame, con riferimento alle deduzioni e circostanze esposte svolte solo in sede di udienza e non nel rispetto dei menzionati termini di cui agli articoli 93 e 103). In questo senso i termini a difesa sono, di norma, a consumazione immediata dell’interesse presidiato, a differenza di quanto accade per i termini propriamente endoprocessuali, che intendono scandire una tempistica non avente un valore in se stessa, ma, si ripete, strumentale a un interesse superiore, qui individuabile nella celere durata del giudizio. La fissazione dell’udienza l’undicesimo giorno anziché il decimo e il suo svolgimento il trentatreesimo giorno anziché il trentesimo cessano di avere un autonomo rilievo nel momento in cui il termine e l’interesse superiori sono, come nel caso di specie, comunque rispettati. Risulterebbe dunque contrario alla ratio che ispira la riforma del CGS quella di fare da ciò derivare la drastica conseguenza della estinzione del giudizio, che si risolve sempre in un diniego di giustizia. E’ proprio la ricordata ratio sottesa alla previsione in esame, volta a garantire l’effettività della tutela, che conduce a svolgere riflessioni ulteriori rispetto al dato formale e letterale della disposizione, e che impone all’interprete di indagare caso per caso se considerare il termine come perentorio conduca a un effetto opposto a quello che il termine stesso intendeva assicurare. Queste Sezioni Unite, di recente, chiamate a risolvere un caso in cui veniva in rilievo il mancato rispetto del termine per proporre reclamo, hanno avuto modo di affermarne la perentorietà, senza tuttavia fermarsi al dato formale della previsione contenuta nell’articolo 44, comma 6, CGS, ma andando ad indagare la natura e la funzione del termine stesso; per l’effetto, esso è stato dichiarato perentorio “in considerazione della funzione del termine in oggetto, volto a disciplinare le scansioni dell’attività processuale, rispetto alle quali è evidente che l’equilibrato contemperamento tra la esigenza di stabilità delle decisioni assunte e la ricorribilità delle medesime, si traduce nella necessità che la impugnabilità delle medesime decisioni sia assoggettata ad un regime univocamente definito, secondo fasi, tempi e modalità non liberamente gestibili ed espandibili ad opera delle parti, bensì stabilito normativamente, con un correlato sistema di preclusioni procedimentali, come effettivamente nel caso di specie, a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante” (CFA – Sezioni Unite – decisione n. 50/2019-2020 del 12 Febbraio 2020). E’ proprio tale “sistema  di  preclusioni  procedimentali… a  garanzia  del  contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante” che non viene in rilievo nel caso in esame, dal momento che la violazione dei termini di cui all’articolo 93, comma 1, prima parte, non altera in alcun modo l’equilibrio tra le parti processuali e si tratta comunque di termini preordinati strumentalmente ad assicurare un termine superiore, quello della durata del giudizio, che è stato qui largamente rispettato (con una durata pari a un terzo di quella massima consentita). Non v’è dubbio, infatti, come già accennato, che taluni termini, per loro natura, non si prestino ad essere considerati perentori, se non con un effetto contrario a quello che il rispetto del termine intendeva presidiare. Si ponga il caso del termine di durata massima del giudizio; se oggetto del giudizio è un provvedimento incidente in maniera negativa nella sfera giuridica del soggetto che l’abbia attivato, far derivare dal superamento del termine massimo di durata l’estinzione del giudizio, con il conseguente consolidamento del provvedimento negativo, produrrebbe per l’appunto un effetto opposto a quello che il termine intendeva assicurare. Anziché una giustizia celere, si avrebbe il diniego assoluto di giustizia, se non nelle forme eventuali e successive della giustizia per equivalente, ma mai in forma specifica. La previsione contenuta nell’articolo 44, comma 6, CGS, secondo cui tutti termini previsti dal Codice sono perentori, salvo che non sia diversamente stabilito, va dunque intesa nel senso che sono effettivamente tali tutti i termini che per loro natura siano suscettibili di essere considerati perentori. Sulla base di quanto sin qui esposto, l’eccezione riproposta dalla parte reclamata deve essere respinta e la questione posta dalla sezione prima nell’ordinanza di rimessione va risolta con l’affermazione del seguente principio: ferma restando la perentorietà di tutti i termini previsti dal CGS, secondo quanto stabilito dall’articolo 44, comma 6, dello stesso CGS, non rileva, ai fini della estinzione del giudizio, il mancato rispetto dei termini endoprocessuali di cui all’articolo 93, comma 1, primo periodo, e 103, comma 1, primo periodo, del CGS, per la fissazione e lo svolgimento dell’udienza, là dove il termine complessivo di durata del giudizio sia stato comunque rispettato.

Massima: Il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive previsto dall’articolo 123, comma 1, decorre dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo..Stabilisce invero l’articolo 123, comma 1, CGS, che il Procuratore federale, “se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all’interessato avviso di conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare memoria”. Stabilisce poi l’articolo 125, comma 1, che l’atto di deferimento “deve intervenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 123, comma 1”. Diventa allora decisivo, in un caso, come quello in esame, in cui l’avviso è stato ricevuto in un giorno diverso da quello di invio, stabilire se ai fini del decorso del termine di cui all’articolo 123, comma 1, e conseguentemente di quello, ad esso collegato, previsto dall’articolo 125, comma 1, debba prendersi come riferimento la data di invio o quella di ricezione dell’avviso previsto dallo stesso articolo 123, comma 1. In punto di fatto è pacifico e risulta dagli atti che l’avviso di conclusione delle indagini fu inviato a mezzo del servizio postale in data 7 Febbraio 2020 e venne ricevuto dai destinatari il giorno 12 Febbraio 2020. Il Tribunale ha considerato la data di invio, dunque il 7 Febbraio, con la conseguenza che, applicata la sospensione dei termini stabilita in relazione all’emergenza Covid, il termine per il deferimento sarebbe venuto a scadere il giorno 1^ giugno. Poiché il deferimento è stato adottato (e, per inciso, anche comunicato) il 5 giugno, il Tribunale ne ha dichiarato la tardività. Considerando invece la data di ricezione dell’avviso, dunque il 12 Febbraio, il termine per il deferimento sarebbe venuto a scadere il 5 giugno 2020, sicché il deferimento medesimo, che è stato adottato (e comunicato) proprio il 5 giugno, risulterebbe tempestivo. Sul punto, questa Corte federale d’appello, sezione I, ha già avuto modo di chiaramente pronunciarsi, affermando che “il termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive” previste dall’articolo 123, comma 1, “a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo, ossia dalla data di ricezione della comunicazione” di conclusione delle indagini (CFA, sezione I, n. 83-2019/2020 del 30 giugno 2020). Ciò è del resto coerente con la natura del termine previsto dall’articolo 123, comma 1: trattandosi di un termine a difesa, affinché sia effettivo deve necessariamente decorrere dalla data di ricezione dell’avviso e non della sua spedizione, perché è solo dopo la ricezione che il diritto di difesa può essere esercitato.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I:  DECISIONE N. 021 CFA del 24 Settembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata con il C.U. n.18 del 24/07/2020;

Impugnazione – istanza: Fulvio Gismondi - ASD Grifone Monteverde/Procura Federale Interregionale

Massima: Annullata la decisione del TFT per violazione dell’art. 93 del CGS il quale prescrive che “Entro dieci giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento il Presidente del Tribunale, accertata l’avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura Federale dell’atto di deferimento fissa l’udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento” atteso che a fronte dell’atto di deferimento datato 20 Dicembre  2019, pervenuto al Tribunale in data 8 Gennaio 2020, l’udienza è stata fissata con evidentissimo ritardo solo il 20 Febbraio 2020. Ebbene, la Sezione ritiene di poter richiamare, sul punto specifico, la recente decisione n. 27/2019 delle Sezioni Unite della CFA nella parte in cui chiarisce che l’art. 103 del codice di giustizia sportiva della FIGC - il cui tenore è esattamente identico a quello dell’art. 93 CGS - deve essere interpretato nel senso che il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione dell’atto alle parti, deve prontamente fissare l’udienza di discussione che deve svolgersi entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento. Si tratta, quindi - chiariscono le Sezioni unite - di un accertamento limitato alla sola corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio di scissione degli effetti della notificazione dell’atto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 Novembre 2002), da condursi al fine precipuo di verificare, prima facie, se le stesse siano state rese edotte della pendenza della lite. Se dunque c’è la prova della notifica ritualmente effettuata, come rilevato nel caso di specie, non è dato al Presidente di procedere a verifiche ulteriori quale quella di accertare il momento dell’effettivo ricevimento della notifica al destinatario. Operazione quest’ultima che implica un onere a carico della segreteria e che richiede tempi non ipotecabili quanto a durata, cosicché in grado di incidere sul rispetto dei termini perentori fissati dalla legge per i conseguenti adempimenti e nello specifico per la fissazione dell’udienza. Ne consegue che, esistendo la prova della notifica dell’atto di deferimento a mezzo di raccomandata semplice (che risulterà ricevuta il 9 Gennaio 2020), l’udienza andava fissata nei termini di legge, vale a dire entro il 18 Gennaio 2020 laddove, in attesa di acquisire il report della spedizione (acquisizione avvenuta il 3 Febbraio 2020) non solo è stata violata in parte qua la norma relativa alla fissazione dell’udienza ma risulta altresì violata la stessa norma nella parte in cui prescrive che la celebrazione dell’udienza intervenga entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento, giacché quel termine veniva a scadenza l’8 Febbraio 2020 e l’udienza è stata celebrata il 20 Febbraio 2020. Il motivo di censura è quindi fondato e va accolto con l’effetto di travolgere tutto il procedimento di deferimento posto in essere nei confronti delle parti appellanti. Quantunque si tratti di censura pregiudiziale assorbente, il Collegio non può esimersi dal rilevare che nella specie risulta violato anche l’art. 110, commi 1 e 2 del CGS nella parte in cui stabilisce che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”, nella specie avente scadenza il 6 aprile 2020. Invero la giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione di primo grado, rappresentata dalla difficoltà ad accedere ai luoghi al termine del periodo di sospensione (fino al 17.05.2020) non può essere accolta perché essa è riconducibile alla inefficienza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge. In ogni caso la violazione del suddetto termine è incontestabile e integra un concorrente motivo di annullamento della decisione appellata.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE N. 065CFA del 1 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale (Sezione disciplinare), n. 19/TFN – SD 2019/2020

Impugnazione Istanza: D.B.G./PROCURA FEDERALE)

Massima: L’art. 85, comma 2, C.G.S. prevede il c.d. termine a difesa nel giudizio sportivo innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale; i quindici giorni costituiscono il termine minimo concesso alla parte per predisporre la sua difesa. La violazione del termine comprime il diritto di difesa della parte; quest’ultima può, dunque, eccepirne il mancato rispetto ed ottenere, seppure non espressamente previsto, il rinvio dell’udienza al fine di procedere all’integrazione delle difese. I termini a difesa, infatti, sono previsti nell’interesse della parte e solo questa può dolersi della loro violazione. Per principio generale che si ricava dalle disposizioni del codice di procedura civile in materia di nullità degli atti processuali (artt. 156 e ss. c.p.c.), nel caso in cui la parte a beneficio della quale il termine a difesa è posto – e, dunque, ai fini che qui interessano, il deferito – non eccepisca la sua violazione prontamente e, comunque, nella prima difesa utile, ed invece espleti integralmente la sua attività difensiva, implicitamente rinuncia all’eccezione dando prova che il mancato rispetto del termine non le ha procurato alcun svantaggio. La nullità (anche extraformale) è, così sanata e il giudizio potrà procedere verso la decisione finale. Nel caso di specie non risulta dalla sentenza impugnata, né il reclamante né dà conto, che sia stata eccepita la violazione del termine a difesa; quanto sopra è sufficiente a ritenere sanata la asserita violazione del termine ed escludere la nullità degli atti successivi all’avviso di fissazione dell’udienza, ivi compresa della sentenza impugnata.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II : DECISIONE N. 060CFA DEL 6 Marzo 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Decisione n. 99/TFN – SD del 30.01.2020

Impugnazione Istanza: U.S. AVELLINO 1912 - SIG. M.C. - PROCURA FEDRALE

Massima: Ai sensi dell’art. 38, comma 8 lett. b), CGS previgente (vigente all’epoca dei fatti in virtù di quanto disposto dall’art. 142, comma 2, CGS), le comunicazioni alle persone fisiche andavano effettuate, alternativamente, presso il domicilio eletto ovvero presso “la società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento”. Pertanto, atteso che il procedimento risulta essere stata instaurato al momento della relativa iscrizione in una data (29 Novembre 2019) anteriore rispetto a quella (6 Dicembre  2019) nella quale l’avv. M. è cessato dalla carica di Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della US Avellino 1912 (come risulta dalle visure camerali presenti negli atti del giudizio di primo grado), deve ritenersi la piena legittimità delle comunicazioni disposte nei suoi confronti presso la società US Avellino. Peraltro, non può non evidenziarsi come lo stesso avv. …abbia presentato proprie memorie e abbia partecipato alla riunione del 23 Gennaio  2020 innanzi al Tribunale federale nazionale, esponendo in entrambe le sedi le ragioni di fatto e di diritto a favore della propria tesi, sanando così ogni eventuale vizio di notifica che, peraltro non ha mai formato oggetto di eccezione nel corso del giudizio di primo grado.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 94/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. N.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF; INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. F.A., ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF; SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE N.R.PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF; SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE K.I. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF; AMMENDA DI € 450,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12620/653 PFI 16-17 MB/CS/PS DEL 15.5.2017

Massima: La Corte accoglie il ricorso e rimette gli atti al TFT per violazione del diritto difesa per il mancato rispetto dei termini a comparire in quanto per l’udienza del 02/10/17… risulta che gli atti di contestazione del Tribunale Federale Territoriale della Campania sono stati notificati ai tesserati …. con perfezionamento delle notifiche nei confronti dei destinatari il 27 settembre 2017 (data di ritiro degli atti presso l’Ufficio postale ove erano depositati).  …Emerge per tabulas la violazione del termine a difesa stabilito ex art. ex art. 30, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva che prescrive debba esserci uno spazio temporale non inferiore a venti giorni liberi tra la contestazione dell’addebito e la successiva discussione dinanzi all’Organo giudicante.…La descritta violazione determina un’illegittima compromissione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato ex artt. 24 e 111. La predetta Corte di Appello, già in precedenti pronunce (provvedimento del 20 luglio 2017), ha ribadito che: “non può condividersi la tesi della Procura federale circa la non perentorietà del rispetto di tale termine e ciò non solo per l’espressa previsione del citato art. 30 , comma 11 (“il termine … non può essere inferiore”) ma altresì per la portata generale del principio del contraddittorio (sancito negli artt. 24 e 111 Cost. e 100 c.p.c.), inteso come cardine e principio insormontabile di qualsiasi corretta dialettica processuale che non può correttamente svolgersi senza la possibilità di una piena, tempestiva e consapevole conoscenza dei fatti di causa in capo a tutte le parti del giudizio”. 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 45/TFN-SD del 01 Marzo 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BAÙ FRANCESCO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD arl Sacilese Calcio),  Società SSD ARL SACILESE CALCIO - (nota n. 9615/509 pf16-17 MB/GP/gb del 08.03.2017).

Massima: E’ improcedibile il deferimento poiché gli avvisi di convocazione ad entrambe le riunioni, inviati dal Tribunale ad entrambi i deferiti ai sensi dell’art. 41 comma 2 CGS agli indirizzi in questa sede confermati dalla Procura Federale, sono tornati al mittente con le diciture destinatario trasferito (…) ed irreperibile  (Società ….), la PEC di tale società è risultata non più valida. Il contraddittorio non si è pertanto instaurato e ciò determina di per sé l’improcedibilità del deferimento. Infatti ove si procedesse nel merito si verrebbe a ledere il diritto di difesa degli incolpati, che si estrinseca attraverso la facoltà di costoro di prendere visione degli atti, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quanto altro ritengano utile ai fini della difesa, compreso il diritto di essere sentiti personalmente e che costituisce un principio cardine anche dell’ordinamento sportivo. In tal senso soccorre lo specifico precedente di questo Tribunale sempre nei confronti degli stessi deferiti (cfr. Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017, proc. n. 225), decisione peraltro confermata dalla CFA con Com. Uff. n. 72 del 20.12.2017.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 037/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 125 del 22.6.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMI 1 STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF; INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FOGLIA ALDO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMI 1 STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6, NONCHÉ 61, COMMI 1 E 5 DELLE NOIF; SQUALIFICA PER GIORNATE 5 INFLITTA AL CALC. NAPOLITANO RAFFAELE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 DELLE NOIF; SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. KOBYLIATSKY IVAN, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 DELLE NOIF; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 E AMMENDA DI450,00 INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  12620/653 PFI16-17 MB/CS/PS DEL 15.5.2017

Massima: La annulla la decisione impugnata, rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per l’esame di merito perché nell’avviso di convocazione, il Tribunale federale aveva disposto la riduzione a dieci giorni del termine di comparizione di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S. e tale avviso era stato consegnato all’interessato dopo l’avvenuto svolgimento dell’udienza di discussione (senza la costituzione dei deferiti). Ciò posto, non può condividersi la tesi della Procura federale circa la non perentorietà del rispetto di tale termine e ciò non solo per l’espressa previsione del citato art. 30, comma 11 (“il termine … non può essere inferiore”) ma altresì per la portata generale del principio del contraddittorio (sancito negli artt. 24 e 111 Cost. e 100 c.p.c.), inteso come cardine e principio insormontabile di qualsiasi corretta dialettica processuale che non può correttamente svolgersi senza la possibilità di una piena, tempestiva e consapevole conoscenza dei fatti di causa in capo a tutte le parti del giudizio. Tale principio trova ulteriore riconoscimento nell’art. 37, comma 4, ultimo periodo, del C.G.S., laddove impone a questa Corte la restituzione degli atti del giudizio al Giudice di primo grado, laddove si rilevi una violazione delle norme sul contraddittorio.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 72 del 04/10/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello FIGC (Sez. Disciplinare) del 23 marzo 2017 (pubblicata con il C.U. n. 128/CFA dell'8 maggio 2017) che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dallo stesso sig. R. contro la decisione del Tribunale Federale FIGC, ha ridotto le sanzioni irrogate a carico del ricorrente nell’inibizione a 12 mesi e nell’ammenda pari a € 5.000,00.

Parti: A. R./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:…..non trova applicazione, nel caso di specie, l’art. 41 CGS FIGC “il termine per comparire innanzi all’Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione”.,  i cui termini sono, invero, applicabili ai procedimenti per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica e non anche ai procedimenti disciplinari promossi per violazione della disposizione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC.

Decisione C.F.A. Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016

Impugnazione - istanza:  RICORSO SIG. V. E. M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 18 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 E 8, COMMI 1, 2 E 4 C.G.S., IN RELAZIONE ART. 21, COMMI 2 E 3 DELLE NOIF E ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL’11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)

Massima: In primo luogo, in diritto, il termine a comparire di giorni venti è applicabile solo ai procedimenti «per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica», mentre nel caso di specie, la Procura federale ha contestato la violazione della disposizione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, seppur in relazione all’art. 8 CGS. In secondo luogo, in fatto, anche laddove si fosse trattato di un procedimento al quale fosse stato applicabile il termine a comparire di giorni venti, nel caso di specie, il predetto termine a difesa sarebbe stato comunque rispettato, atteso che il dibattimento, originariamente fissato per l’udienza del 9 febbraio è stato, poi, aggiornato all’udienza del 22 febbraio. Pertanto, tenuto conto che l’avviso di convocazione delle parti è stato notificato il giorno 30 gennaio 2017, alla data dell’udienza del 22 febbraio erano comunque complessivamente decorsi venti giorni e, esattamente, giorni ventidue liberi.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite  : Comunicato ufficiale n.  116/CFA del 23 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CFA del 08 Maggio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. A. R. (PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VARESE 1919 S.P.A. NELLE STAGIONI SPORTIVE 2010/11, 2011/12 E 2012/13) AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 24 E AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO FEDERALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3667/705PF15-16 GT/SDS DELL’11.10.2016 (FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 SPA)

Massima: In primo luogo, in diritto, il termine a comparire di giorni venti liberi per la comparizione in udienza, previsto dall’art. 41, comma 1, C.G.S., è applicabile solo ai procedimenti «per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica», mentre nel caso di specie, la Procura federale ha contestato la violazione della disposizione di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, seppur in relazione all’art. 8 CGS. In secondo luogo, in fatto, anche laddove si fosse trattato di un procedimento al quale fosse stato applicabile il termine a comparire di giorni venti, nel caso di specie, il predetto termine a difesa sarebbe stato comunque rispettato, atteso che il dibattimento, originariamente fissato per l’udienza del 9 febbraio è stato, poi, aggiornato all’udienza del 22 febbraio e, successivamente, su istanza motivata dello stesso reclamante, al 23 marzo (con sospensione dei termini). Pertanto, tenuto conto che l’avviso di convocazione delle parti è stato notificato il giorno 30 gennaio 2017, alla data dell’udienza del 22 febbraio (e, ancor di più, a quella del 23 marzo) erano comunque complessivamente decorsi oltre venti giorni. Né si è realizzata alcuna estinzione del giudizio. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 34 bis, comma 2, CGS, decorre, all’evidenza, dal deposito dei motivi del ricorso e non già, ovviamente, dal suo mero preannuncio.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.023/TFN del 11 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.F. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1567/112 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016).

Impugnazione Istanza: (40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.F.(all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1578/113 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016).

Impugnazione Istanza: (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.F. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1543/429 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016).

Impugnazione Istanza: (44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.F. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 1551/111 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016).

Massima: La mancata notifica dell’atto di convocazione alla società, a fronte dell’irreperibilità della stessa presso l’indirizzo indicato nel suddetto atto e pertanto dispone di demandare alla Procura Federale, l’individuazione di un nuovo indirizzo dove provvedere alla notifica del nuovo atto di convocazione.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n.  008/CFA del 21 Luglio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata:  Delibera del Tribunale Federale Territoriale Veneto – Com. Uff. n. 2 del 6.07.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO A.C.D. SONA MAZZA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA A CARICO DEL CALCIATORE CIPRIANI ANDREA;INIBIZIONE DI 40 GIORNI A CARICO DEL SIG. GRISI MATTEO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA MAZZA; AMMENDA DI € 100,00 PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/16, A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. SONA M. MAZZA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1BIS COMMI 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S. NONCHÉ, ARTT. 61, COMMA 5 E 39 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 10276/939 PF 15 16 AA/AC DEL 26.5.2016

Massima: Priva di pregio, anzitutto, l’eccezione di annullabilità della decisione impugnata per violazione delle norme sul contraddittorio, riproposta dagli appellanti anche in questa nuova fase d’appello. Questo Collegio non può che ribadire quanto già dalla Corte ritenuto ed affermato nella precedente decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 144/CFA del 20.6.2016. La norma di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S., così dispone: «Il termine per comparire innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sezione Disciplinare - ed ai Tribunali Federali a livello Territoriale  non  può  essere  inferiore  a  venti  giorni  liberi,  decorrenti  dalla  data  di  ricezione dell'avviso di convocazione, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine sino alla metà, per giusti motivi». Con provvedimento del presidente del Tribunale federale territoriale, pubblicato sul Com. Uff. n. 90 del 18.5.2016 del Comitato Regionale Veneto, è stata disposta l’abbreviazione dei termini, così come previsto e consentito dalla disposizione sopra ricordata. Pertanto, il termine per comparire innanzi al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S. è stato (e doveva considerarsi) abbreviato della metà e, dunque, pari a 10 giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione. Con riferimento al caso di specie l’avviso di convocazione è stato notificato  in data 17 giugno e rinnovato in data 20 giugno. La seduta innanzi al Tribunale Federale Territoriale si è tenuta il 5.7.2016: nessuna inosservanza, pertanto, dei termini a comparire, nessuna violazione del contraddittorio.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.049/TFN del 02 Febbraio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (83) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), T.P. (all’epoca dei fatti copresidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl - (nota n. 4165/1051 pf14-15 DP/fda del 30.10.2015).

Massima: Atteso che l’atto di convocazione non risulta correttamente notificato essendo le Raccomandate inviate dalla segreteria ritornate con la dicitura “irreperibile”, il TFN- SD, previa sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS, dispone ai sensi dell’art. 34, comma 4 che la Procura Federale effettui accertamenti sugli attuali indirizzi dei destinatari del deferimento, onde procedere agli adempimenti di notifica previsti dall’art. 38 del CGS.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 18 Dicembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 03 Marzo 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Lazio – Com. Uff. n. 83/LND del 7.11.2014

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. A.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 40 COMMI 1, 2, 3 LETT. A) ED H) REGOLAMENTO A.I.A. – NOTA 608/1153 PF 13 14/MS/VDB DEL 30.7.2014

Massima: La Corte annulla la decisione del TFT rimettendo gli atti allo stesso per il merito in quanto non può dirsi che l’avviso di convocazione innanzi al TFN sia stato regolarmente notificato al deferito per il solo fatto che la raccomandata è in giacenza presso l’ufficio postale di competenza

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN  del 5 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (290) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD MINTURNO (C/5 – SERIE D) AVVERSO LA DELIBERA DELLA C.D.T. PRESSO C.R. LAZIO – C.U. N. 189 DEL 14.3.2014 (nota n. 2960/35 pf13-14/GT/dl dell’11.12.2013).

Massima: La CDN annulla la decisione della CDT per violazione del diritto di difesa in quanto “le comunicazioni inviate all’indagato ed alla sua società affinché potessero farsi ascoltare in forza dell’art. 30, co. 8, CGS sono giunte agli stessi dopo l’espletamento della riunione della Commissione Disciplinare Territoriale, privandoli sostanzialmente di un grado di giudizio.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 93/CDN  del 10 Giugno 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (337) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.O. (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Ostuni Sport), A.T. (dirigente della Soc. Ostuni Sport) e della società Ostini Sport (nota n. 8257/1447pf09-10/AM/AA/ac del 25.5.2010).

Massima: La CDN, nel caso in cui la convocazione per la riunione sia stata effettuata ad un numero di fax non più riferibile alla Società, dispone gli accertamenti presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti circa l’attuale censimento della Società nonché i numeri di telefono e telefax riferibili alla stessa.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 14/CGF del 30 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 35/CGF del 13 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il SettoreTecnico – Com. Uff. n. 001 del 3.7.2009

Impugnazione - istanza: 2) Ricorso del sig. D.A. G. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.10.2009 e l’ammenda di € 400,00 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 35, comma 1 del regolamento settore tecnico della F.I.G.C.

Massima: La CGF annulla la decisione di primo grado allorquando dagli atti emerge, su eccezione del ricorrente, l’omessa comunicazione della data di udienza in quanto inviata presso un indirizzo in cui il deferito risulta trasferito e nonostante l’indirizzo corretto risulti dagli atti depositati in Lega.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 n. 9 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 n. 9  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 123 del 30.6.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso del signor P. G., già presidente dell’A.S.D. Basilicata avverso la sanzione della inibizione inflittagli per mesi 6 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 e 3 del C.G.S.

Massima: E’ regolare la notificazione dell’avviso di convocazione all’udienza effettuata al domicilio del presidente in quanto eseguita nel rispetto del principio, stabilito dall’art. 139, cod. proc. civ.. A nulla vale rilevare, in senso contrario, che l’atto non fu ricevuto personalmente dal destinatario. Come chiaramente recita la norma citata, l’atto può essere consegnato anche ad altri soggetti addetti alla casa o all’azienda, purchè non incapaci. Ne discende che, essendo stato l’avviso consegnato a persona che in quel momento era appunto addetta alla manutenzione della casa del presidente, la notificazione sia andata a buon fine.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 06/CGF del 26 luglio 2007 n. 6 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. Comunicato ufficiale n. 294/CGF del 17 luglio 2009 n. 6  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com, Uff. n. 108 dell’1.6.2007

Impugnazione – istanza: Ricorso del calciatore S. U. avverso la sanzione della squalifica inflittagli per anni 1, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 94 N.O.I.F., 39, comma 2 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 1, comma 1 del C.G.S.

Massima: La C.G.F. quando rileva che il fax di fissazione del dibattimento è stato inviato al calciatore presso la società di precedente tesseramento, annulla l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale competente.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 02/CDN  del 03 Luglio 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 43 del 13.5.2009 Impugnazione - istanza: (301) – Appello della società ASD San Secondo Parmense avverso le sanzioni dell’inibizione per mesi 6 al sig. D.B. (già v. presidente ora presidente della soc. ASD San Secondo Parmense) e della penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008/2009, inflitte a seguito di deferimento della Procura Federale, (302) – Appello del sig. E. P. (già calciatore tesserato ASD San Secondo Parmense, attualmente svincolato) avverso la sanzione della squalifica fino al 31.1.2010, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale . Massima: E’ nullo il procedimento di primo grado per la violazione dell’art. 30 comma 8 CGS quando che non è stato rispettato il termine minimo per comparire innanzi all’Organo della Giustizia sportiva che, per espressa previsione normativa, non può essere inferiore a dieci giorni liberi decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione, con tutte le conseguenze in ordine alla violazione del diritto di difesa che ne sono derivate ai deferiti. Ciò determina la nullità del procedimento di prima istanza, per la violazione delle norme sul contraddittorio, imponendo la rimessione degli atti alla Commissione disciplinare territoriale ai sensi dell’art. 37 comma 4 CGS.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 129/CGF Riunione del 22 febbraio 2008 n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 227/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata:Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n,. 25/CDN del 18.1.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. S.A. (già direttore sportivo della Pro Ebolitana inibito per anni 5) avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2, con decorrenza dalla scadenza della precedente inibizione, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 17, comma 8 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti e all’art. 1, comma 3 C.G.S.

Massima: La CGF rimette gli atti alla CDN quando rileva che l’avviso di convocazione dell’udienza innanzi alla CDN ed il deferimento non sono stati notificati al deferito per aver lo stesso cambiato residenza, come provato dal certificato storico di residenza, e ciò nonostante gli atti risultino essere stati notificati per “compiuta giacenza”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 29 maggio 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 40 del 9.4.2008

Impugnazione - istanza:  Appello della società SS Inter Club Parma avverso l’ammenda di € 250,00 e l’inibizione per mesi tre al presidente M.D. a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: L’art. 30 comma 8 non prevede la nullità dell’atto di convocazione per l’inosservanza formale contestata dagli incolpati. Tale irregolarità avrebbe potuto giustificare tutt’al più una richiesta di rinvio, richiesta che invece gli incolpati non hanno mai avanzato. Non si deve neppure dimenticare che, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, primo dovere di ogni tesserato è quello di conoscere le norme che regolano l’attività sportiva della Federazione alla quale si aderisce volontariamente, accettandone le regole, ivi comprese quelle che regolano le procedure disciplinari. Per mera accademia si osserva infine che l’eventuale nullità dell’atto di convocazione non comporterebbe il proscioglimento degli incolpati ma solo l’annullamento della decisione di primo grado e la restituzione degli atti alla CDT in sede di rinvio. E’ noto infatti che la nullità deve essere espressamente comminata dalla norma per la violazione contestata, che la nullità è sempre esclusa se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, che comunque le nullità sono sanate se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto omesso o nullo è preordinato. [Nel caso specifico, i reclamanti lamentano che la convocazione per l’udienza dinnanzi la C.D.T. non recava l’avviso che le parti avevano la facoltà di prendere visione degli atti e di chiederne copia entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per la convocazione. Tale eccezione era stata già sollevata in primo grado con memoria. Vale a dire che, in disparte l’osservazione che l’art. 30 comma 8 CGS non commina la nullità per l’inosservanza della prescrizione in questione, dodici giorni prima dell’udienza, in seguito alla convocazione ricevuta, gli incolpati, essendo a conoscenza della facoltà di consultare gli atti e di estrarne copia, hanno potuto svolgere esaurientemente il loro diritto di difesa e, comunque, avrebbero potuto regolarmente esercitare tutte le facoltà difensive. Pertanto, l’atto di convocazione, pur se irregolare sotto il profilo della carenza dell’avviso previsto dall’art. 30 comma 8 CGS, ha raggiunto lo scopo al quale era destinato (consentire agli incolpati di svolgere il loro diritto alla difesa); in ogni caso, poi, gli incolpati si sarebbero potuti avvalere di tutte le facoltà loro concesse e se non lo hanno fatto è stato solo per loro libera scelta].

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 011/C Riunione del 20 Settembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 51 del 30.6.2006

Impugnazione - istanza: 6. APPELLO DELLA POL. THARROS S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SARDEGNA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 94 TER, N. 13 DELLE N.O.I.F.

Massima: Ai sensi degli artt. 33, comma 5 e 37, commi 3 e 4 C.G.S. la Caf rimette gli atti all’organo competente allorquando vi è stata la violazione del principio del contraddittorio, che si verifica anche quando non viene rispettato il termine a comparire disciplinato dall’art. 37 CGS il quale prevede che “ il termine per comparire dinanzi all’Organo di giustizia sportiva non può essere inferiore a dieci giorni liberi, decorrenti dalla data di ricezione dell’avviso di convocazione”.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 63/CDN del 06 Giugno 2008  n. 2,3,4,5  - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Veneto – CU n. 70 del 23.5.2008

Impugnazione – istanza: Appello del Procuratore Federale avverso le sanzioni irrogate a seguito di proprio deferimento a carico di: R.V., R.B., F.R.A. e della societa’ AC Sona M. Mazza.  – Appello della società AC Sona M. Mazza avverso la penalizzazione di punti 8 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2008/2009 e ammenda di € 1.000,00 a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Appello del sig. R.V. (dirigente AC Sona M. Mazza) avverso la propria inibizione per mesi 3 a decorrere dal 1.9.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Appello del sig. R.B. (dirigente AC Sona M. Mazza) avverso la propria inibizione per mesi 2 a decorrere dal 1.9.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Il CU n° 107/A del 15.5.2008, vertendosi, sulla base del deferimento, in materia di illecito sportivo, giacchè la procedura da applicare è quella inerente l’astratta ipotesi accusatoria del momento, a prescindere dalle successive modifiche di essa e dalla sua fondatezza o meno, prevede la riduzione alla metà del termine di cui all’art. 30 comma 9 del CGS per la fissazione della riunione dibattimentale.

 

 

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/Cf del 19 Aprile 2006 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Ricorso del Genoa Cricket And F.C. S.p.A. ex art. 22, comma 3, codice di giustizia sportiva, datato 10 aprile 2006

Interpretazione: Nel procedimento di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, non è richiesta la previa comunicazione agli interessati della data della riunione della Corte Federale ai fini della loro eventuale partecipazione.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 15/Cf del 19 Aprile 2006 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta di parere interpretativo del presidente federale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), codice di giustizia sportiva, richiesto dal Genoa Cricket And F.C. S.p.A., in ordine all’art. 22, comma 2, codice di giustizia sportiva  Interpretazione: Nel procedimento di cui all’articolo 22, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva non è richiesta la previa comunicazione agli interessati della data della riunione della Corte Federale ai fini della loro eventuale partecipazione.

Interpretazione: L’articolo 22 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, dispone che «nei procedimenti di cui al comma 1 la Corte Federale provvede in camera di consiglio. Le parti possono essere ascoltate, farsi assistere da persona di loro fiducia, nonché consultare gli atti del procedimento ed estrarne copia». Il tenore della disposizione (le parti “possono”…) non può generare alcun dubbio circa l’attribuzione alla Corte Federale di un potere discrezionale in ordine all’audizione delle parti ed al conferimento ad esse delle facoltà espressamente indicate. La norma, tuttavia, non esonera il soggetto interessato dall’onere di formulare alla Corte l’istanza volta a consentirgli l’esercizio delle attività in questione, in coerenza con quanto disposto, per i provvedimenti disciplinari, dall’art. 30, comma 5, Codice Giustizia Sportiva, secondo cui «è diritto delle parti richiedere di essere ascoltate…».

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 28/C Riunione del 12 gennaio 2006 n. 7 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 46 del 01.12.2005

Impugnazione - istanza:Appello della S.S.C. Gragnano avverso la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. C.V. fino al 23.10.2008

Massima: La richiesta di essere ascoltati in sede di discussione, peraltro inoltrata oltre i termini regolamentari, è stata comunque rispettata con telegramma, in virtù del quale il presidente della Società è stato convocato dalla Commissione Disciplinare.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 3/C Riunione del 20 luglio 2005 n. 4- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 138 del 21.6.2005

Impugnazione - istanza:Appello calciatore C.C. Cristofaro avverso la sanzione della squalifica fino al 26.5.2008

Massima: Nel caso in cui il reclamo avverso la squalifica del calciatore sia proposto dalla società, la Commissione Disciplinare ha correttamente provveduto alla sola audizione del rappresentate della società che ne ha fatto richiesta e non anche del calciatore.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 44/C Riunione del 19 Aprile 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 338 del 23.3.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Procuratore Federale avverso la declaratoria di non luogo a procedere nei confronti dei calciatori G.G.G e S.R., nonché la reiezione del deferimento a carico dei calciatori T.P., D.D.V. e dell’A.S. Forio Calcio a 5

Massima: La mancata presentazione ad organo di giustizia sportiva che ne ha fatto richiesta, previa regolare convocazione, comporta l’applicazione della sanzione della squalifica/inibizione.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione del 26 Gennaio 2004 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Agenti di Calciatori – Com Uff. n. 109/A del 18.12.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’avv. P.C. avverso i provvedimenti di deplorazione e di sospensione inflittigli dalla Commissione Agenti di Calciatori

Massima: Fermo il fatto che non era certo obbligo della Commissione Agenti di Calciatori fissare l’udienza nelle date indicate preventivamente dall’interessato, rimane il fatto che la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 18 del Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori è chiara nel senso che la convocazione dell’avente diritto è volta al fine di consentire l’esposizione anche orale degli argomenti ritenuti utili a difesa. Orbene, l’adozione di una procedura diversa, non prevista ed elusiva dell’audizione orale integra violazione della norma citata, violazione rafforzata dal fatto che non risulta neppure comunicata la data della riunione in cui il procedimento sarebbe stato deciso, atteso che non può ritenersi vicariata la partecipazione orale dalla redazione di una memoria, in ragione del chiaro dettato della norma de qua. Tale violazione inficia di nullità il procedimento e comporta che la decisione impugnata debba essere annullata per violazione del diritto di difesa, con invio degli atti alla Commissione Agenti di calciatori per un nuovo giudizio.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 35/C Riunione del 27 Maggio 2002 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 24.4.2002

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Circolo Lentini avverso decisioni seguito gara Circolo Lentini/Or.Sa del 24.3.2002

Massima: Circa il diritto del ricorrente di essere sentito,quando se ne fa espressa richiesta, l’organo disciplinare deve inviare la convocazione presso l’indirizzo risultante dalla scheda di censimento presso il Comitato Regionale per l’attuale stagione sportiva. Tale indirizzo deve considerarsi prevalente su ogni altra diversa indicazione, anche rispetto all’indirizzo indicato sulla carta intestata con la quale è stato inoltrato il reclamo, da cui è conseguita la lettera di convocazione. La decisione viene, pertanto, annullata dalla CAF ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame di merito.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 33/C Riunione del 16 maggio 2002 n. 16 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com.Uff. n. 49 del 9.5.2002

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Virtus Catania avverso decisioni merito gara Virtus Catania/Valguarnera del 21.4.2002

Massima: Non si ha violazione del diritto di difesa della società per la mancata convocazione all’udienza da parte della Commissione Disciplinare, quando nonostante l’espressa richiesta, la commissione ha convocato per l’udienza solo i calciatori dandone comunicazione presso la sede della società ed il presidente ha fatto pervenire un proprio impedimento a partecipare a tale udienza, con la conseguenza che lo stesso era ben a conoscenza del giorno in cui si sarebbe celebrato il dibattimento. Ed a nulla rileva che la comunicazione per l'udienza era stata inoltrata a lui non a titolo personale, ma per la convocazione di tesserati della "sua" società, essendo certi formalismi del tutto estranei a buon senso e ragionevolezza prima che al modo in cui la CAF ritiene debba essere amministrata la giustizia sportiva.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 22 marzo 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com.Uff. n. 42 del 22 aprile 1999

Impugnazione - istanza:Appelli della S.S. Potenza Picena e del sig. C.F. avverso decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara del Torneo Velox Sllievi Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998, di cui al Com. Uff. n. 26 dell’11.1.2001 (ammenda di lire 3.000.000 a S.S. Potenza Picena e Sangiustese Calcio; inibizione per anni 3 ai sigg.ri C.F., dirigente S.S. Potenza Picena, M.F., dirigente Sangiustese Calcio e S.C., allenatore Sangiustese Calcio). Appelli della S.C. Sangiustese Calcio e dei sigg.ri M.F. e S.C. avverso decisioni della commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara del Torneo Velox Allievi Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998, di cui al Com. Uff. n. 26 dell’11.1.2001 (ammenda di L. 3.000.000 a S.S. Potenza Picena e Sangiustese Calcio; inibizione per anni 3 ai sigg.ri C.F., dirigente S.S. Potenza Picena, M.F., dirigente Sangiustese Calcio e S.C., allenatore Sangiustese Calcio)

Massima: L’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il Presidente della Commissione Disciplinare, una volta ricevuti gli atti, deve provvedere alla notificazione alle parti, a mezzo raccomandata, “dell’atto di contestazione degli addebiti” e all’avviso di convocazione per il giudizio. Si tratta di due atti distinti. Il primo è costituito dall’avviso di convocazione, atto proprio del Presidente della Commissione Disciplinare. Il secondo è quello predisposto dal Procuratore Federale, contenente tutti gli elementi posti a fondamento dell’accusa e le prove richieste, che deve essere notificato per intero e non può essere riassunto per estratto nell’avviso di convocazione. Nel caso in specie, la Commissione Disciplinare ha notificato agli incolpati unicamente l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, riportando sommariamente gli addebiti che risultavano dall’atto di deferimento del Procuratore Federale. In violazione del disposto della norma citata è stata quindi omessa la notifica dell’intero atto di contestazione, contenente gli elementi di fatto che la Procura Federale poneva a fondamento dell’accusa e l’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini. L’omissione della notifica dell’intero atto di deferimento viola il diritto di difesa degli incolpati che non sono stati messi in condizione di conoscere compiutamente gli accertamenti svolti e i fatti posti a fondamento dell’incolpazione, con la conseguente nullità del procedimento di primo grado. Essendo state violate le norme sul contraddittorio, la decisione impugnata deve essere annullata ai sensi dell’art. 27 comma 5 C.G.S. e gli atti devono essere rimessi alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame del merito.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 14/C Riunione del 4 gennaio 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 17 del 9.11.2000

Impugnazione - istanza:Appelli della Pol. Campiglione e del sig. F.G. avverso rispettivamente la sanzione della penalizzazione di n. 3 punti in classifica del campionato 2000/2001 e dell’inibizione per anni 3, loro inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara San Filippo Valle/Campiglione del 28.5.2000.

Massima: L’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che il Presidente della Commissione Disciplinare, una volta ricevuti gli atti, deve provvedere alla notificazione alle parti, a mezzo raccomandata, “dell’atto di contestazione degli addebiti” e dell’avviso di convocazione per il giudizio. Si tratta di due atti distinti. Il primo è costituito dall’avviso di convocazione, atto proprio del Presidente della Commissione Disciplinare. Il secondo è quello predisposto dal Procuratore Federale, contenente tutti gli elementi posti a fondamento dell’accusa e le prove richieste, che deve essere notificato per intero e non può essere riassunto per estratto nell’avviso di convocazione. L’omissione della notifica dell’intero atto di deferimento viola il diritto di difesa degli incolpati che non sono stati messi in condizione di conoscere compiutamente gli accertamenti svolti, i fatti posti a fondamento dell’incolpazione e i mezzi di prova richiesti, con la conseguente nullità del procedimento di primo grado. Consegue che la CAF, investita del reclamo, deve rimette gli atti nuovamente alla Commissione Disciplinare per il rinnovo del procedimento. (Nel caso in specie, la Commissione Disciplinare ha notificato alla società, tramite raccomandata, unicamente l’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, riportando sommariamente gli addebiti che risultavano dall’atto di deferimento del Procuratore Federale. In violazione del disposto della norma citata è stata quindi omessa la notifica dell’intero atto di contestazione, contenente gli elementi di fatto che la Procura Federale poneva a fondamento dell’accusa, l’esito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini e l’indicazione dei tesserati di cui si chiedeva l’escussione).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 2, 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 42 del 22.04.1999

Impugnazione - istanza:Appelli della S.S. Potenza Picena e del sig. C.F. avverso decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara del Torneo Velox Allievi Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998, di cui al Com. Uff. n. 42 del 22.4.1999 (ammenda di L. 3.000.000 a S.S. Potenza Picena e Sangiustese Calcio; inibizione per anni 3 ai sigg.ri C.F., dirigente S.S. Potenza Picena, M.F., dirigente Sangiustese Calcio, e S.C., allenatore Sangiustese Calcio). Appelli della Sangiustese Calcio e dei sigg.ri M.F. e S.C. avverso decisioni della commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara del Torneo Velox Allievi Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998, di cui al Com. Uff. n. 42 del 22.4.1999 (ammenda di L. 3.000.000 a S.S. Potenza Picena e Sangiustese Calcio; inibizione per anni 3 ai sigg.ri C.F. dirigente S.S. Potenza Picena, M.F., dirigente Sangiustese Calcio, e S.C., allenatore Sangiustese Calcio).

Massima: II procedimento per illecito sportivo viene disciplinato nel Titolo IV, Parte II del Codice, che all'art. 30 comma 2 stabilisce: "Pervenuti gli atti alla Commissione Disciplinare, il Presidente dispone la notificazione alle parti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dell'atto di contestazione degli addebiti e dell'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, con l'avvertimento che gli atti rimangono depositati fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che entro tale data le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie e istanze e quant'altro ritengano utile ai fini della propria difesa”. La norma disciplina specificatamente il procedimeto per illecito sportivo e amministrativo e si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 25, che disciplina il procedimento disciplinare e che è inserito nel Titolo V Parte II del Codice di Giustizia Sportiva. Nel caso in specie, erroneamente, sia il deferimento del Procuratore Federale, sia l'atto di contestazione e convocazione a comparire della Commissione Disciplinare hanno fatto esplicito riferimento all'art. 25 comma 2 C.G.S., fissando un termine inferiore a quello fissato dell'art. 30 e omettendo l'avvertimento previsto dalla stessa norma a garanzia e difesa degli incolpati. La violazione del disposto del citato art. 30, applicabile nella fattispecie, trattandosi di procedimento per illecito sportivo, ha determinato una irregolare instaurazione del contraddittorio e una lesione del diritto di difesa dei soggetti deferiti. Da tale violazione deriva la nullità assoluta dell'intero procedimento.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 28/C Riunione del 29 aprile 1999 n. 8– www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 82 del 23.3.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Cetraro avverso decisioni merito gara Cetraro/Gasperina del 29.11.1998

Massima: Quando il telegramma di convocazione spedito dalla Commissione Disciplinare è pervenuto all'indirizzo indicato dalla società interessata - una casella postale - il giorno stesso, il fatto che la copia del messaggio sia stata ritirata solo all'indomani della decisione impugnata, dipende dalla negligenza dell'appellante, la quale, come titolare del recapito sopra indicato, deve farsi parte diligente nell'accertare l'arrivo della corrispondenza. Per cui non si è verificata alcuna violazione del contraddittorio.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 17/C Riunione del 4 febbraio 1999 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 55 del 12.1.1999

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Cetraro avverso decisioni merito gara Cetraro/Gasperina del 29.11.1998

Massima: E’ affetta da nullità, per difetto di contraddittorio, la decisione della Commissione Disciplinare adottata il giorno precedente a quello in cui è stato notificato alla controparte il telegramma della Commissione riportante l'avviso della discussione del reclamo, precludendole di fatto la possibilità di difendersi in sede di audizione, della quale avevano fatto espressa richiesta nelle proprie controdeduzioni.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 28 luglio 1997 - n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 82 del 30.6.1997

Impugnazione - istanza: Appello della Polisportiva S. Marco La Catola 1984 avverso decisioni merito gara Atletico Pettoranello/ S. Marco La Catola del 31.5.1997

Massima: La C.A.F. annulla, ai sensi dall'art. 27 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, la delibera della Commissione Disciplinare con rinvio degli atti alla stessa per nuovo esame, quando la reclamante aveva espressamente richiesto ai sensi dall'art. 26 comma 6 C.G.S., di essere ascoltata e di prendere visione dei documenti ufficiali, ma, come risulta dal verbale della riunione della Commissione Disciplinare nonché dagli atti del procedimento, non vi è prova alcuna che la Società reclamante sia stata inviata a presentarsi ed a far valere oralmente e direttamente le proprie ragioni.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 19 giugno 1997 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Comunicato Ufficiale n. 44/Bis del 9.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Belforte avverso decisioni merito gara Casinina Urbinelli Calcio/Belforte

Massima: L’art. 24 comma 4 C.G.S. stabilisce testualmente che è diritto delle parti di essere ascoltate in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli presso i Giudici Sportivi. Pertanto, qualora la Commissione Disciplinare ha violato l’art. 24 comma 4 C.G.S. omettendo di convocare la reclamante che ne aveva fatto espressa richiesta, la CAF adita deve annullare la decisione per difetto di contraddittorio, ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S. e rimettere gli atti nuovamente alla Commissione Disciplinare per un nuovo esame nel merito.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C Riunione del 20 marzo 1997 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 31 del 13.2.1997

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Avis Sassocorvaro avverso decisioni merito gara Ostra/Avis Sassocorvaro del 12.1.1997

Massima: La delibera della Commissione Disciplinare viene annullata dalla CAF, ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S., quando si è verificata una violazione del contraddittorio. Consegue che la CAF rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo esame (nel caso di specie la Commissione Disciplinare ha disatteso la richiesta di audizione dei rappresentanti della società reclamante avverso la regolarità della gara, ledendo così un fondamentale diritto di difesa).

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 14/C Riunione del 4 gennaio 1996 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff . n 16 del 16.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. S.Giovanni avverso decisioni merito gara Santu Predu/S. Giovanni del 29.10.1995

Massima: Ai sensi dell’art.27 comma 5 C.G.S., la CAF deve annullare la decisione della CommissioneDisciplinare e rimettere gli atti alla stessa per un nuovo esame, per violazione del principio del contraddittorio, quando la società eccepisce che la Commissione Disciplinare ha disatteso la sua richiesta di audizione dei propri rappresentanti.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 11/C Riunione del 30 novembre 1995 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 13 del 3.11.1995

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Tivoli avverso decisioni merito gara Campionato Allievi Regionali Tivoli/Castel Madama del 17.9.1995

Massima: La mancata audizione della sociètà, che ne ha fatto espressa richiesta, si profila come violazione dell'art. 24 C.G.S. che, al comma 4 dispone: "è diritto delle parti di essere ascoltate in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli presso i Giudici Sportivi". Ne consegue l’annullamento della decisione impugnata da parte della CAF, ai sensi dell'art. 27 comma 5 C.G.S., per violazione delle norme sul contraddittorio e conseguente rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il competente Comitato Regionale del Settore per l' Attività Giovanile e Scolastica per nuovo esame.

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