Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Terza: Decisione n. 115 del 20/12/2021

Decisione impugnata: Delibera della Commissione di Disciplina d’Appello (CDA) dell’Associazione Italiana Arbitri n. 5 del 2020, dispositivo dell’11 settembre 2020 e motivazione comunicata il 30 settembre 2020, con la quale, in reiezione dell’appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione della Commissione di Disciplina Regionale AIA n. 43 del 23 dicembre 2019, è stato confermato, a carico dello stesso ricorrente, il provvedimento disciplinare del ritiro della tessera, per una serie di contestazioni tutte attinenti alla violazione degli artt. 40 del Regolamento AIA, nonché Premessa, commi 2 e 3, e 6.1, 6.3 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA, con l’aggravante di cui all’art. 7, n. 4, lett. B), delle Norme Disciplina.

Impugnazione Istanza: C. G./Associazione Italiana Arbitri/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:..in virtù del rinvio che l’art. 2, comma 6, CGS CONI prevede in ordine all’applicabilità delle norme generali del processo civile, il ricorso di cui all’art. 59 CGS e il successivo procedimento devono intendersi modellati alla stregua di quanto previsto dal codice di rito per le controversie devolute alla Corte di cassazione (cfr., Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., Decisione n. 14/2017; Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, Decisione n. 57/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, Decisione n. 55/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. II, Decisione n. 53/2016; Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, Decisione n. 50/2016). Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto per violazione del principio di c.d. autosufficienza, mutuato dall’art. 366 c.p.c. (cfr., Collegio di Garanzia CONI, Sez. I, Decisione n. 25/2021; Collegio di Garanzia CONI, Sez. I, Decisione n. 69/2018). Il ricorso promosso nel presente giudizio deve essere dichiarato inammissibile innanzitutto poiché non specifica con la necessaria autosufficienza le ragioni addotte a fondamento delle censure svolte, presupponendo la lettura degli atti depositati nei precedenti gradi di merito, che non sono nemmeno allegati nel fascicolo. Non solo gli atti non sono allegati, ma nemmeno è indicato dove sarebbero localizzate le difese svolte nei gradi di merito che si sarebbe inteso implicitamente di ribadire innanzi al Collegio di Garanzia. Invero, “il principio di autosufficienza che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante «contenutistico»” (cfr., Cass. civ., Sez. I - Ordinanza n. 28184 del 10 dicembre 2020).

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 107 del 29/11/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici – LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 “a corrispondere al sig. G. M. la somma di euro 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto”), è stato dichiarato risolto, “per grave inadempimento del calciatore G. M. l’accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920”).

Impugnazione Istanza: B. P./A.C.D. San Martino Speme/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile il ricoro avverso la decisione della Corte Federale di Appello con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Veneto, che aveva dichiarato l'improcedibilità del giudizio instaurato a seguito del deferimento a carico di P. e della società A.C.D. San Martino Speme, è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale Interregionale e sono stati rinviati gli atti al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo CGS FIGC, per l'esame del merito…Il ricorso è inammissibile, in forza delle plurime ragioni che seguono. I sei motivi di censura innanzi riepilogati, ed attentamente esaminati, pur talvolta offrendo pregevoli ricostruzioni normative, soffrono, tuttavia, di alcuni limiti che non consentono di potersi dire superato il necessario vaglio di ammissibilità, vuoi in merito all’avvenuto rispetto delle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, vuoi in relazione alla individuabilità della sussistenza dell’interesse all’azione, ex art.100 c.p.c., vuoi, più in generale, circa i requisiti di autosufficienza, così come individuati nelle ripetute giurisprudenze della Suprema Corte.È previsto, infatti (cfr. 59, comma 3, CGS CONI, sul contenuto del ricorso, in combinato disposto con l’art. 54, comma 1, CGS CONI, sulla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport), che il procedimento innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport si svolga secondo le regole proprie, e se in quanto applicabili, del procedimento innanzi alla Corte di Cassazione (per effetto del rinvio di cui all’art. 2, comma 6, del Codice medesimo, come affermato da costante giurisprudenza di questo Collegio). In argomento, preme a questo Collegio rimarcare come nella specie non si tratta di rilievo meramente formale, in quanto tale omissione non solo impedisce l’apprensione, da parte del Collegio giudicante, del presupposto de quo attraverso la mera lettura del ricorso, ma, di più, rende oscura del tutto la individuazione dell’interesse dei ricorrenti, che non può ridursi al mero dato di aver subito una sanzione, ma deve spingersi al dovuto riscontro in correlazione con ogni motivo di gravame, così da potersi ritenere che l’eventuale accoglimento del ricorso possa, in concreto, giovare alle ragioni di merito. Si tratta di questione di non poco conto, atteso quanto la Suprema Corte ha più volte rimarcato, ritenendo inammissibili quei ricorsi che, pur se proposti adducendo censure condivisibili, non consentono di escludere la possibilità che la decisione gravata resti, comunque, valida, quando, così come nella fattispecie, si fondi su plurime argomentazioni, ovvero su distinte motivazioni atte a giustificare autonomamente il rigetto di ogni singola eccezione. Ne è riprova anche il fatto che non risultano prodotti innanzi a questo Collegio gli atti difensivi prospettati avverso il reclamo proposto dal Procuratore Federale Interregionale, donde non è possibile scrutinare se le questioni per cui si lamenta la omessa pronuncia fossero state effettivamente prospettate nel secondo grado del giudizio endofederale. Questo Collegio, invero, facendo propri i notissimi principi fissati dalla Suprema Corte sul punto (cfr., Sez. I, decisione n. 25/2021), ha ritenuto generico il ricorso non assistito dalla produzione degli atti tutti dei gradi di merito: “Né, a tal fine, può sopperire la circostanza che taluni fatti storici, ovvero processuali, risultino incontroversi tra le parti, atteso il dovuto controllo che il Giudice di legittimità deve poter effettuare senza dover ricercare addendi estranei al ricorso introduttivo. Invero, “il principio di autosufficienza che impone l’indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre a specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull’osservanza del principio di autosufficienza del versante «contenutistico»” (cfr., Cass., Sez. I - Ordinanza n. 28184 del 10 dicembre 2020 (Rv.660090-01))”. Dunque, detta insufficienza preclude l’esame di tutte le questioni che il ricorrente assume di aver già prospettato in quel grado e non consente neppure di poter stabilire se vi sono eccezioni nuove, perciò inammissibili (laddove non ricollegabili al decisum di secondo grado in sé). È vero, infatti, che la Corte Federale di Appello, nella decisione gravata, dà conto di alcune di dette eccezioni, ma ciò non consente di poter esaminare la censurabilità di quanto ritenuto in ordine alle stesse da detto giudice di secondo grado, in quanto l’esame in questione andrebbe pur sempre rapportato al contenuto e alla ritualità delle eccezioni, così come prospettate dalla parte in quel grado (in argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 69/2018; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 89/2019; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 71/2021).

Massima: Emerge così anche un vizio di autosufficienza. In argomento, questo Giudice intende rimarcare come, proprio in relazione ai procedimenti disciplinari, se è vero che vanno osservate e verificate, con rigore, tutte le garanzie previste in sede ordinamentale per l’incolpato, nondimeno proprio detto rigore comporta, al contempo, il doversi esigere il massimo rispetto, anche dal punto di vista formale, dei principi che regolano il processo, a maggior ragione innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, e quindi non ci si può esimere, come è giurisprudenza più che consolidata di questo Giudice, da uno stringente scrutinio di ammissibilità, quale quello che domina la presente decisione. L’unica questione sulla quale può prescindersi dalla rilevanza formale di detta mancata allegazione è quella relativa alla addotta inammissibilità del gravame della Procura Federale Interregionale per carenza di interesse ad agire. La censura è infondata, in quanto, a fronte della richiesta della Procura, in primo grado, di rimessione in istruttoria per poter procedere ad una nuova audizione del Pellizzoni, il Tribunale dichiarava “l’improcedibilità dell’odierno procedimento”, così travolgendo tutti gli atti sino a quel momento compiuti. Non vi è dubbio che l’interesse alla impugnazione della decisione, poi adottata dal Tribunale, è scaturita da una pronuncia distonica rispetto a detta richiesta, avendo il Tribunale endofederale statuito, in pregiudizio del proposto deferimento, l’improcedibilità dello stesso, e quindi non aveva affatto accolto la richiesta da ultimo prospettata dalla parte requirente, facendo sorgere il conseguente interesse all’impugnazione, così come poi proposta dal Procuratore Federale Interregionale; donde, a tutto voler concedere, la censura de qua andrebbe comunque rigettata nel merito.

Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezioni Unite: Decisione n. 71 del 06/09/2021

Decisione impugnata: Decisione n. 84/CFA/2021 dell’11 marzo 2021, delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della FIGC;

Impugnazione Istanza: A. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio M. G./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Generale dello Sport presso il CONI/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Dilettanti L. B./Federazione Italiana Giuoco Calcio C.S. Scandicci 1908 S.r.l. Polisportiva Dilettantistica/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Generale dello Sport presso il CONI/Procura Federale FIGC/Lega Nazionale Dilettanti A. A./Procura Federale FIGC/Procura Generale dello Sport presso il CONI/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Massima:il ricorso in esame è inammissibile sotto un ulteriore ed autonomo profilo, ossia l’omessa indicazione dei fatti da cui si origina la controversia. Tale carenza integra una violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la cui vigenza nel giudizio sportivo è stata riconosciuta da questo Collegio richiamando quali referenti normativi l’art. 59, comma 3, CGS, sul contenuto del ricorso, in combinato disposto con l’art. 54, comma 1, CGS, sulla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, e con il rinvio di cui all’art. 2, comma 6, del Codice medesimo (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 69/2018). Sul principio invocato, si rammenta l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “Il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Tale requisito consiste in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata” (Cass. civ., ord. 4 giugno 2020, n. 10588). Mentre, nel caso di specie, il ricorso del sig. M. non fornisce alcuna esposizione dei fatti sostanziali e processuali.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda: Decisione n. 57/2020 del 17 novembre 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 118/CFA del 14 giugno 2019, con la quale, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado endofederale, assunta con C.U. n. 33/TFN del 30 ottobre 2018 (che aveva irrogato, nei confronti del sig. A., la sanzione dell’inibizione di 3 anni e l’ammenda di € 6.000,00), è stata inflitta, a carico del suddetto ricorrente, l’inibizione per 2 anni e l’ammenda di € 6.000,00, per la violazione dell’art. 1bis, comma 5, CGS - FIGC, in relazione agli artt. 21, commi 2 e 3, NOIF e 19 Statuto FIGC, per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati.

Parti: A. A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Occorre ricordare come l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva garantisca la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. Tuttavia, il ricorso appare infondato essendo assolutamente generico, in quanto è meramente esplorativo e non basato su allegazioni tali da dimostrare in concreto la fondatezza degli assunti formulati.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 56/2020 del 17 novembre 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 008/2020-2021 Registro Decisioni e n. 186-187/2019-2020 Registro Reclami del 10 settembre 2020, con la quale, in riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale c/o FIGC, emessa con C.U. n. 183/TFN - SD 2019/2020 del 12 agosto 2020, che aveva inflitto all'ASD Roccella la penalizzazione di 1 punto in classifica nel campionato di Serie D - Girone I, stagione sportiva 2019/2020, con conseguente retrocessione del predetto club in Eccellenza 2020/2021, è stato accolto il reclamo della società intimata, con annullamento delle relative sanzioni e ripristino, pertanto, della classifica finale del Campionato  di Serie D - Girone  I 2019/2020, così sancendo la salvezza dell'ASD Roccella e la retrocessione dell’ASD Corigliano Calabro; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e successivo, ivi inclusi il C.U. FIGC - LND n. 16 del 4 settembre 2020 e il C.U. FIGC-LND n. 20 del 16 settembre 2020.

Parti: ASD Corigliano Calabro/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Roccella

Massima: Il ricorso è inammissibile. Invero, parte ricorrente denuncia come unico motivo di gravame la violazione e falsa applicazione dell’art. 122, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC. Quest’ultima norma è precetto che contiene la previsione di una eccezione alla regola generale prevista per le tempistiche di svolgimento e chiusura delle indagini da parte della Procura Federale, rinvenibile nella possibilità di riapertura delle indagini laddove “emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il procuratore federale non era a conoscenza e che anche unitamente a quanto già raccolto si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato.” Orbene, il disposto normativo endofederale circoscrive due concetti di base, affinché si possa accedere alla deroga prevista, ovvero che “emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti” e che questi ultimi siano idonei “a provare la colpevolezza dell’incolpato.”…Orbene, lo scrutinio del Collegio di Garanzia, come è noto, circoscrive il suo perimetro alla sola legittimità del provvedimento impugnato che, ormai come jus receptum, è rinvenibile nella violazione di legge ovvero nella inesatta e/o contraddittoria o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Nella vicenda in esame non sono ravvisabili i caratteri di tali violazioni, atteso che la Corte d’Appello Federale non ha violato una norma, anzi, essa ha operato una esatta qualificazione della medesima declinandola come normativa di eccezione rispetto alla regola e, nel fare ciò, ha anche ben motivato il suo scostamento dalla nozione di fatto nuovo o circostanza rilevante laddove ha precisato che l’errore degli Uffici Federali per disallineamento informativo non può essere ricondotto, a scapito delle regole generali, a tutela degli incolpati, ad una rapida definizione delle posizioni anche al fine di legittimamente organizzare il proprio futuro percorso di club. Apertis verbis, la Corte d’Appello ha fornito una interpretazione logica ed esente da censura sul dettato normativo.Sul punto, si è correttamente affermato che “il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sè che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica con conseguente inammissibilità di ogni critica ricostruzione operata dal giudice del merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (Cass. Civ., sez. I^, 26 febbraio 2019, n. 5670). In buona sostanza, la parte che, in un giudizio di legittimità, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una norma, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezioni Unite :  Decisione n. 13/2020 del 28 febbraio 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello c/o la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 119/CFA del 14 giugno 2019, che, in parziale accoglimento del gravame proposto dal ricorrente, ha ridotto la sanzione allo stesso irrogata dal Tribunale Federale, con decisione di cui al C.U. n. 38/TFN del 6 dicembre 2018, rideterminandola nella inibizione pari a 3 anni e 6 mesi, in luogo della inibizione di 5 anni, per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, CGS FIGC, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF, "per avere determinato [in solido con altri dirigenti del Modena FC] con il proprio comportamento, sotto il profilo strutturale, il dissesto della Società [Modena FC], provocandone la decozione e la conseguente dichiarazione di fallimento; sotto il profilo sportivo, la revoca dell'affiliazione".

Parti: A. C./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile il ricorso avverso la decisione della CFA per come proposto …il sig. C. ha prospettato una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quanto accertato dai giudici di merito, con l’intento di ottenere un nuovo sindacato di merito. L’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva disciplina la competenza del Collegio di Garanzia, prevedendo la possibilità di pronunciarsi solo in caso di “violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.” Pertanto, è precluso al Collegio di pronunciarsi nel merito di controversie per le quali si siano già espressi i giudici endofederali di merito.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 69 del 12/10/2018

Decisione impugnata: Decisione di cui alla delibera n. 44 del 20 febbraio 2018, comunicata in data 10 marzo 2018, assunta dalla Commissione di Disciplina d'Appello della Associazione Italiana Arbitri (AIA -  FIGC), con la quale, nel respingere il ricorso promosso dal medesimo sig. S. contro la decisione di primo grado (delibera n. 19 del 27 novembre 2017 della Commissione di Disciplina Nazionale - CDN), è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi 5, dal 27 novembre 2017 al 26 aprile 2018, per la violazione dell'art. 40, commi 1 e 3, lett. a), del Regolamento dell'AIA, in relazione alla violazione degli oneri di amministrazione e gestione della Sezione AIA di competenza, nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

Parti: L. S./Associazione Italiana Arbitri

Massima: Le funzioni giurisdizionali - anche in unico grado - e consultive del Collegio di Garanzia dello Sport, delineate dall’art. 54 CGS, costituiscono la principale innovazione del disegno riformatore che ha condotto all’approvazione ed entrata in vigore del CGS, mediante l’istituzione di questo Collegio, destinato a sostituire gli organi di giustizia precedentemente istituiti presso il CONI, ossia l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS), i quali, peraltro, esercitavano, nel rispetto degli ambiti e dei limiti di competenza (alternativa) delineati dalla previgente formulazione dell’art. 12-bis dello Statuto del CONI, una funzione “giurisdizionale” di ultimo grado volta, però, ad un pieno e rinnovato esame di merito della controversia decisa dagli Organi di giustizia interni alle singole Federazioni (cfr. Farina M., “Il Collegio di Garanzia dello Sport: competenze e procedimenti. Note a prima lettura”, in Rivista di Diritto Sportivo, 2015). Di contro, l’esame dell’attuale art. 54 CGS esclude inequivocabilmente qualunque potere di esaminare il merito della controversia in capo al Collegio, ricavandosi agevolmente da tale disposizione l’intendimento del legislatore sportivo di attribuire all’Organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il CONI una funzione decisoria di natura prettamente impugnatoria e, per di più, limitata ad un sindacato di pura legittimità, equiparabile - con i dovuti accorgimenti ed adattamenti - alla funzione disimpegnata dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’ordinario sistema processualcivilistico.

Massima: I “vizi epigrafati della decisione impugnata”, di cui al ricorso in oggetto, attengono al merito della controversia ed ugualmente inammissibile è un riesame “degli elementi innanzi richiamati pacificamente emersi nel corso dell’attività istruttoria espletata sia dalla Procura Arbitrale…Sul punto ci si allinea al principio di diritto sancito - con formulazione a contrario - da codesto Collegio, a Sezioni Unite, con la decisione n. 63 del 3 dicembre 2015, con la quale “è stato ripetutamente avvertito che un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito” (CDS, SS.UU., n. 63/2015) e, prim’ancora, con la decisione n. 6 del 19 febbraio 2015, a mente della quale “attesa la già definita natura di giudice di legittimità del Collegio di Garanzia dello Sport, all’odierno Giudice non è, pertanto, consentita la <<nuova pronuncia sul fatto>> richiesta dal ricorrente, non essendo, in ogni caso, rinvenibili nella decisione impugnata profili di illegittimità rappresentati dalla adeguata incidenza causale di una manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti imputabile al giudice di merito (Cass.Civ., n. 347 del 10/1/2014)” (CDS, Prima Sezione, n. 6/2015). Anche accorta dottrina, sulla scorta di altra pronuncia dell’odierno Giudice (SS.UU., n. 4/2016), ha opportunamente e condivisibilmente rilevato come il giudizio riservato al Collegio di Garanzia non possa mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti nella decisione impugnata o ancora in una ricostruzione dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi e/o delle circostanze salienti (cfr. Santoro L., “La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport nei suoi primi due anni di attività”, anno 2017, in Rivista di Diritto Sportivo, ed. online www.coni.it).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 87 del 21/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C. – Sezioni Unite di cui al C.U. n. 007/CFA, 2017-2018, assunta nella riunione del 18 maggio 2017, C.U. n. 133/CFA, e pubblicata in data 4 luglio 2017

Parti: F. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:… va disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame in trattazione…per omessa analitica specificazione dei fatti di causa. Ciò in quanto nessuna norma del C.G.S. pone per il giudizio sportivo il principio formale di c.d. autosufficienza del ricorso, solo in base al quale potrebbe fondatamente invocarsi in questa sede l’inammissibilità del gravame per omessa indicazione dei fatti materiali da cui si origina la controversia; con il corollario che, nel difetto di una siffatta previsione normativa riferibile al presente procedimento, non può trovare automatica applicazione la notoria giurisprudenza in proposito elaborata dalla Corte di Cassazione; dovendosi viceversa affermare che l’inammissibilità del gravame sportivo per tal causa può predicarsi unicamente in quei casi – tra cui quello in esame palesemente non rientra – in cui risulti concretamente impossibile, anche all’esito di una ragionevole relatio ad altri atti del procedimento richiamati nell’atto processuale introduttivo, pervenire a un’adeguata comprensione dei fatti di causa che ne consenta lo scrutinio. Nel caso in esame è sufficiente leggere (doverosamente) l’impugnata decisione della Corte Federale di Appello per poter comprendere e quindi scrutinare le censure che il ricorrente ha svolto su di essa, in rapporto ai fatti materiali occorsi e per cui è causa. Sicché la pretesa di un’analitica esposizione di tali fatti in ricorso si risolverebbe in una non essenziale superfetazione del relativo contenuto, che non avrebbe altri effetti che quello (pernicioso) di un’ipertrofica lunghezza dell’atto introduttivo, sostanzialmente disallineata rispetto al sempre più generale principio di sinteticità degli atti processuali; ai quali – con specifico riferimento ai ricorsi a questo Collegio – non si richiede alcun contenuto che ecceda il minimo occorrente per rendere intellegibili le censure proposte.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Seconda Sezione: Decisione n. 39 del 12/05/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 112/CFA del 17 marzo 2017

Parti: R. T./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: …..la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questo Collegio (da ultimo, decisione n. 62 del 2016) ammette la deducibilità del vizio di motivazione anche sotto il profilo della contraddittorietà, affermandosi testualmente al riguardo che “il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è (…) preordinato all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contradditorietà della motivazione”. Lo stesso principio è stato più di recente riaffermato dalla Terza sezione del Collegio di Garanzia nella sentenza 3 marzo 2017, n. 18.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 9 del 27/01/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata, in capo al ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso proposto in appello in sede endofederale, la sanzione dell'inibizione di mesi 3, per l’asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC

Parti: F. M./ Federazione Italiana Giuoco Calcio – L.C./ Federazione Italiana Giuoco Calcio – D. G./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Accolti i ricorsi e rimessi gli atti alla CFA per il rinnovo della motivazione attese le numerose sviste contenute nella decisione (quali l’attribuzione di telefonate ad un soggetto in luogo di altro) che rendono contraddittoria la motivazione

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezione Seconda: Decisione n. 87 del 21/11/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello F.I.G.C. – Sezioni Unite – presidente il Dott. Sergio Santoro, di cui al C.U. n. 007/CFA, 2017-2018, assunta nella riunione del 18 maggio 2017, C.U. n. 133/CFA, e pubblicata in data 4 luglio 2017

Parti: F. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: L’art. 62, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva prevede che, “Se non dichiara l’inammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede all’accoglimento a norma dell’art. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale”. Letteralmente, dunque, questo Collegio, a tenore di detto art. 62, comma 1, decide “la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale”; sistematicamente, ciò va necessariamente inteso nel senso che la norma ha previsto due ipotesi alternative: 1)  si decide senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (anche se non vi sia stata concorde richiesta delle parti); 2) si decide comunque nel merito, in base al principio dispositivo, quando le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale (implicitamente rinunziando a ogni ulteriore accertamento di fatto). Diversamente opinando – ossia ritenendo che le due ipotesi siano concorrenti, nel senso della necessità del consenso di tutte le parti e della cumulativa non necessità di ulteriori accertamenti di fatto – il primo profilo (quello oggettivo) sarebbe fatto oggetto di una sorta di inammissibile interpretatio abrogans, la fattispecie unicamente incentrandosi sul secondo profilo (quello soggettivo) costituito dal consenso delle parti. Invero – dovendosi escludere che si verta in un ambito di giurisdizione oggettiva – non si vede come, in presenza di un consenso espresso di tutte le parti, il giudice potrebbe rifiutarsi di decidere la controversia senza rinvio, quand’anche ritenesse inadeguato il materiale istruttorio acquisito agli atti di causa (dovendo tuttavia decidere, in tal caso, secondo le regole dell’onere probatorio). Del resto, siffatta esegesi è quella più coerente con il significato, intrinsecamente disgiuntivo, della locuzione “ovvero” che si rinviene nella norma de qua.

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