F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 70/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 041/CSA del 09 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CRISTIANO MATTEO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017) RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLIZZI FRANCESCO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017) RICORSO A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL  CALC. CRISTIANO  MATTEO  SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  CALC.  PELLIZZI  FRANCESCO SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

RICORSO A.S.D.  F.C.  ISOLA  CAPO  RIZZUTO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLAMMENDA  DI  2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ RICORRENTE SEGUITO GARA  ISOLA  CAPO RIZZUTO/PORTICI DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

 

Con atto, spedito in data 7.11.2017, la Società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto ha proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 2.11.17 del predetto Dipartimento) con la quale, a seguito della gara Isola Capo Rizzuto/Portici, disputatasi in data 1.11.2017, erano state irrogate le seguenti sanzioni:

    • squalifica per 3 giornate effettive di gara a carico del calciatore della predetta Società, Cristiano Matteo; espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, protestava e ritardava l’uscita dal terreno di gioco”.
    • squalifica per 3 giornate effettive di gara a carico del calciatore della predetta Società, Pellizzi Francesco; espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso venendo allontanato solo grazie all’intervento di un proprio compagno di squadra”.
    • ammenda di2.000,00, oltre alla diffida, a carico della predetta Società,per avere, propri sostenitori, per la intera durata del secondo tempo ed al termine della gara, rivolto numerose espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Al termine della gara alcuni dirigenti locali protestavano con termini irriguardosi all’indirizzo della Terna Arbitrale. Per assembramento ostile nello spiazzo antistante gli spogliatoi di alcuni tesserati locali e persone non autorizzate che costringevano gli Ufficiali di gara a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine per raggiungere i locali ad essi destinati. Infine, mentre la Terna Arbitrale, si dirigeva verso la propria autovettura, una persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, gli rivolgeva espressioni irriguardose”.

Questa Corte ritiene, preliminarmente, di separare l’impugnazione in epigrafe in 3 distinti


ricorsi.


Questa Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato quanto alla determinazione della sanzione.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento della gara (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Cristiano.

Ciò premesso, in riferimento al ricorso riguardante il calciatore Cristiano, questa Corte ritiene che la condotta, posta in essere dal calciatore all’indirizzo del Direttore di Gara, sebbene censurabile, possa essere sanzionata con la squalifica per 1 ulteriore giornata di gara, rispetto a quella automatica discendente dall’espulsione per doppia ammonizione.

In riferimento al ricorso riguardante il calciatore Pellizzi, questa Corte ritiene che la condotta, posta in essere dal calciatore all’indirizzo del Direttore di Gara, meriti di essere sanzionata con la squalifica per 2 ulteriori giornate di gara, rispetto a quella automatica discendente dall’espulsione per doppia ammonizione.

In riferimento al ricorso riguardante la sanzione irrogata alla reclamante, questa Corte ritiene che la condotta, peraltro reiterata, posta in essere dai sostenitori della Società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto all’indirizzo del Direttore di Gara, meriti di essere sanzionata con l’ammenda di2.000,00.

Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello:

- in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cristiano Matteo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) per il calciatore Pellizzi Francesco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola di Capo Rizzuto (Crotone) per la sanzione dell’ammenda. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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