F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 048/CSA del 16 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO S.S.D. CITTA’ DI GELA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE RISERVATO AL PUBBLICO LOCALE PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/NOCERINA DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 08.11.2017)

RICORSO S.S.D. CITTA DI GELA AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE RISERVATO AL PUBBLICO LOCALE PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/NOCERINA DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 54 del 08.11.2017)

 

La società S.S.D. Città di Gela ha avanzato reclamo avverso la sanzione, inflitta, in data 8.11.2017, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale.

La indicata società, infatti, è stata sanzionata con l’obbligo di disputare 1 gara con il settore riservato al pubblico locale privo di spettatori, per i fatti accaduti in occasione della gara .S.D. Città di Gela/ Nocerina del 5.11.2017.

In particolare il Giudice sportivo ha sanzionato il comportamento della Società appellante : “ per avere propri sostenitori (circa 40) rivolto, per la intera durata della gara, espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore avversario.

Nei motivi di gravame la società non contesta il fatto, ma ha inteso fornire, al riguardo, ragioni esimenti della contestata responsabilità.

La società appellante segnala che gli autori dei cori discriminatori costituivano una sparuta minoranza rispetto alla stragrande dei tifosi che hanno tenuto un comportamento sportivo e corretto.

Che tale comportamento non è stato percepito dalla maggioranza dei tifosi.

Che la sanzione applicata, di fatto, ha costituito la sanzione massima applicabile, proprio perc lo stadio in questione è composto da una sola curva e dalla tribuna, così che a chiusura della curva comporta la chiusura dello stadio.

Che nella presente vicenda il giudice sportivo non ha rettamente interpretato l’art. 11 e l’art. 13 del C.G.S..

Infine che la sanzione andava sospesa, essendo, quanto contestato, il primo episodio discriminatorio contestato alla società appellante.

Osserva la Corte.

Preliminarmente è opportuno rilevare che l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 11, comma 3, in uno con l’art. 18, comma 1 lett. e) C.G.S, non può tenere conto delle dimensioni e della struttura dell’impianto sportivo.

Diversamente opinando per alcuni stadi la norma in questione non sarebbe mai applicabile.

Quanto al numero dei tifosi autori dei cori discriminatori e la loro percezione da parte degli altri tifosi, la Corte ritiene che tali argomenti non possono essere condivisi.

In primo luogo i cori discriminatori sono stati percepiti distintamente dai due assistenti dell’arbitro (il fatto che lo stesso non lo abbia riportato nel referto è irrilevante perc le due relazioni costituiscono un unicum con quella del direttore di gara), per cui, per un principio di logica elementare, le stesse erano percepibili anche all’interno dell’intero stadio.

Con riferimento all’esiguo numero dei tifosi accusati di tale comportamento, c non può costituire un motivo di esonero di responsabilità della società, anzi proprio il ridotto numero di tifosi avrebbe permesso l’intervento del personale a c preposto (steward) al fine di impedire o, quanto meno, di evitare il persistere di tali comportamenti.

Quanto alle reclamate esimenti di cui all’art. 13 C.G.S., la società non ha provato di aver adottato tutte le misure di salvaguarda previste che avrebbero consentito, in relazione alla entità e alla valenza delle stesse, di adottare, eventualmente, la misura interinale.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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