F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 048/CSA del 16 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TODIS LIDO DI OSTIA/POL. D. SAMMICHELE DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 141 del 26.10.2017)

RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TODIS LIDO DI OSTIA/POL. D. SAMMICHELE DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 141 del 26.10.2017)

 

Il giorno 21.10.2017, alle ore 18.00 era in programma la gara valevole per il Campionato Serie A2 Calcio a 5 tra Todis Lido di Ostia/D. Sammichele.

La gara in questione veniva sospesa al minuto 14 e 54” a causa della rottura di una delle due porte nonostante l’impegno profuso dalla società ospitante che si era adoperata per eliminare detto inconveniente, come dichiarato dal Direttore di Gara nel proprio rapporto.

Il Giudice Sportivo, pertanto, visto il referto arbitrale, rimetteva gli atti alla Divisione calcio a 5 per i provvedimenti di competenza finalizzati all’effettuazione della gara in argomento.

La società D. Sammichele proponeva impugnazione avverso detta decisione e chiedeva la punizione sportiva della società Todis Lido di Ostia con la perdita della gara, con il punteggio di 0-6, per responsabilità oggettiva della predetta società.

Rilevava, a sostegno delle motivazioni dedotte nel reclamo, che la società ospitante, in occasione della rottura del supporto di sostegno del palo della porta, non aveva posto in essere tutti i necessari accorgimenti in tema di manutenzione continua dei manufatti e della attrezzistica presente su ogni campo di gioco.

Osserva questa Corte che il ricorso è infondato.

L’episodio che ha decretato la sospensione della gara al minuto 14,54 del secondo tempo a seguito della rottura di una delle due porte della società ospitata, è scaturito unicamente per un caso fortuito come del resto è desumibile dalla lettura del referto arbitrale, nel quale, in particolare, si legge chela squadra di casa si è adoperata per sistemare la porta smontandola dagli ancoraggi così da poter cercare di raddrizzare il ferro con un martello. Il tentativo non è stato sufficiente a ripristinare la regolarità della porta dato che, rimessa in piedi e ancorata a terra, si presentava con il palo non perpendicolare al terreno ma spostato verso l’esterno di circa 10 cm e appena il palo veniva solo toccato si apriva maggiormente con la possibilità che in un contatto si rompesse del tutto il ferro danneggiato che teneva fissato il palo alla traversa rischiando in questo caso l’incolumità degli stessi giocatori. Appurato che la porta non poteva essere riparata, è stato chiesto alla società di casa se c’era la possibilità di reperire un’altra porta, anche da un altro impianto, ma la risposta che c non era possibile poic quello non era il loro campo e non avevano modo di reperirla. A questo punto, vista la irregolarità e pericolosità della porta la gara è stata sospesa.

Pertanto, risultando incontestabilmente acclarato che la società ha posto in essere tutto quanto possibile al fine di riparare la porta danneggiata e non rinvenendosi alcuna norma di settore che imponga la presenza di una porta di riserva, la decisione impugnata appare immune da censure e va, conseguentemente, confermata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge ricorso come sopra proposto dalla Società Pol. D. Sammichele di San Michele di Bari (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it