F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 048/CSA del 16 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORRENTINO GENNARO SEGUITO GARA ERCOLANESE/TROINA DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

RICORSO A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORRENTINO GENNARO SEGUITO GARA ERCOLANESE/TROINA DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale

Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

 

Con decisione del 2.11.2017 il Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva al calciatore Sorrentino Gennaro, in relazione alla gara A.C. Ercolanese/Troina del 1°.11.2017, la squalifica per 3 giornate effettive di garaper avere, a gioco fermo, colpito un avversario con uno sputo al volto.

Avverso tale decisione presentava reclamo la A.C. Ercolanese, società di appartenenza del calciatore, la quale, attraverso i motivi di gravame, si doleva della eccessività della sanzione inflitta, sostenendo, in particolare, che la condotta del Sorrentino, senz’altro ingiustificabile, non sia da ascriversi nell’ambito della condotta violenta, quanto da collocarsi nel diverso novero dell’atto gravemente antisportivo.

Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica a 2 giornate producendo, a sostegno della propria tesi difensiva, decisioni sia dell’allora Corte di Giustizia Federale che dell’attuale Corte Sportiva d’Appello che, per fattispecie analoghe, avevano irrogato sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Questa Corte rileva, come da giurisprudenza consolidata degli organi di Giustizia Sportiva, che il gesto dello sputo che attinge la persona di un avversario è assimilabile all’atto di violenza, in virtù del contenuto spregiativo della dignità fisica e morale della persona e, quindi, come tale, va punito.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni di Giustizia, si evidenzia che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e che, peraltro, non si ravvisa una analogia tra le condotte oggetto della presente decisione e quelle di cui ai precedenti richiamati dalla società appellante.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Somma Vesuviana (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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