F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 71/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 048/CSA del 16 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAMPILONGO SALVATORE SEGUITO GARA VIBONESE/ERCOLANESE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 dell’8.11.2017)

RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAMPILONGO SALVATORE SEGUITO GARA VIBONESE/ERCOLANESE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 54 dell’8.11.2017)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva all’allenatore Campilongo Salvatore la squalifica per 3 gare effettive a causa della condotta tenuta nella partita U.S. Vibonese Calcio/Ercolanese del 05.11.2017 (Com. Uff. n. 54 del 08.11.2017) in quanto allontanato per condotta non regolamentare, alla notifica del provvedimento disciplinare entrava sul terreno di gioco e con fare minaccioso si poneva a breve distanza dal viso del Direttore di gara e gli urlava espressioni offensive. Al riguardo nel rapporto di gara del 05.11.2017 si attesta:Al 37 del 1 T allontanavo il sig.

Campilongo Salvatore allenatore della società Vibonese per avere oltrepassato in maniera plateale l’area tecnica, lo stesso successivamente entrava sul terreno di giuoco avvicinandosi molto vicino al mio viso urlandomi con fare intimidatorio codeste parole: sei scandaloso, prevenuto, scarso, pezzo di merda. Lo stesso veniva allontanato da forzatamente da un suo calciatore.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la società U.S. Vibonese Calcio

S.r.l. lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione rispetto al comportamento tenuto dall’allenatore, che non corrisponderebbe a quanto riportato nel rapporto di gara, in quanto egli avrebbe sconfinato per errore scusabile e per pochi cm dall’area tecnica per una sola volta prima di essere espulso al 37 del 1’ tempo, senza pronunciare le espressioni ingiuriose riportate nel referto di gara e a causa dello stato di tensione emotiva legato alla importanza della partita, ai continui cartellini gialli emessi a carico dei giocatori della propria squadra, da lui ritenuti eccessivi, e della mancata sanzione da parte del direttore di gara dei tesserati della squadra avversaria nonostante gli stessi avessero superato continuamente l’area tecnica come da immagini della partita.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Infatti le argomentazioni poste alla base del reclamo non sono idonee a smentire i fatti riportati nel referto di gara né a sminuire la oggettiva gravità, a maggior ragione per chi riveste la posizione di allenatore, come tale costituendo punto di riferimento ed esempio per la propria squadra e relativa tifoseria, cosicc in alcun modo può giustificarsi o derubricarsi l’assoluta mancanza di rispetto che l’allenatore ha serbato verso la decisione e la figura arbitrale, avendo reagito alla notifica del provvedimento disciplinare entrando sul terreno di gioco, assumendo un atteggiamento minaccioso a breve distanza dal viso del direttore di gara e avendolo ingiuriato urlando.

Né ciò può trovare derubricazione o giustificazione quale reazione emotiva alla importanza della partita o alle precedenti decisioni assunte dal direttore di gara, nei confronti dei cui eventuali errori sono attivabili esclusivamente i rimedi previsti dall’ordinamento sportivo e non certo atteggiamenti minacciosi o ingiuriosi.

Ciò stante, la sanzione comminata dalla decisione del Giudice Sportivo impugnata come sopra appare congrua alla effettiva gravità dei fatti commessi dall’allenatore Campilongo Salvatore, con conseguente infondatezza del reclamo che va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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