F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 73/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 062/CSA del 22 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DEL SIG. ZENGA WALTER, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/CHIEVO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 117 del 19.12.2017)

RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO DURGENZA, DEL SIG. ZENGA WALTER, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL’AMMENDA DI5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/CHIEVO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 117 del 19.12.2017)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Crotone/Chievo, disputato in data 17.12.2017 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Walter Zenga le sanzioni della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e dell’ammenda di5.000,00 perc, al 47° del secondo tempo, benc più volte richiamato, contestava platealmente una decisione arbitrale e, in seguito alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolgeva al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

Avverso tale decisione, ha proposto impugnazione con richiesta di procedimento d’urgenza il Sig. Walter Zenga, il quale sostiene che, contrariamente a quanto indicato nel referto arbitrale, sarebbe stato richiamato dall’Arbitro una sola volta e che il suo nervosismo del Crotone sarebbe stato dovuto sia all’andamento della gara che vedeva il Crotone in vantaggio e, quindi, determinava il timore che tale risultato potesse mutare in un pareggio, sia alla valutazione difforme, da parte del Direttore di gara, di due episodi analoghi a scapito del Crotone. Il Sig. Zenga rileva, altresì, come l’espressione oggetto del presente procedimento non sarebbe stata rivolta all’Arbitro, ma avrebbe dovuto essere considerata esclusivamente come espressione di disappunto per l’espulsione, anche in ragione della presunta natura di termine ormai ritenuto di uso comune della parola pronunciata dal reclamante. Infine, il Sig. Zenga aggiunge che, ai fini della determinazione della sanzione irrogata, ritenuta eccessiva, si doveva tener conto anche della circostanza costituita dalla totale assenza di suoi precedenti disciplinari, non essendo mai stato espulso in carriera.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 22.12.2017, è presente l’Avv. Elio Manica, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, ribadisce come il referto arbitrale fornisca piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, con la conseguenza che la Corte stessa non può che confermare come l’espressione ingiuriosa oggetto del presente procedimento sia stata effettivamente rivolta, da parte del Sig. Zenga, verso il Direttore di gara ed accompagnata da gestualità conseguente. Ciò detto, la Corte precisa, altresì, che l’epiteto pronunciato dall’allenatore del Crotone deve essere ritenuto offensivo nei confronti dell’Arbitro, in quanto espressione molto lontana dall’essere considerata di uso comune e coincidente piuttosto con un insulto. Il nervosismo addotto dall’allenatore del Crotone, tra l’altro, non può di certo essere valutato come una giustificazione o un’attenuante della condotta dallo stesso posta in essere, la quale, pertanto, integra gli estremi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 19 C.G.S. In virtù di quanto sopra, quindi, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo dovrà necessariamente considerarsi congrua.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Zenga Walter Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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