F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 77/CSA del 22 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 075/CSA del 18 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE CALCIO A 5 REAL GRISIGNANO/LAZIO CALCIO A 5 DEL 13.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 364 del 30.12.2017)
RICORSO DELL’A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE CALCIO A 5 REAL GRISIGNANO/LAZIO CALCIO A 5 DEL 13.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 364 del 30.12.2017)
Con il gravame, proposto in data 12.12.2017, la reclamante avversava la decisione suindicata, assumendo che il reclamo che vi ha dato ingresso sarebbe inammissibile, perché rivolto ad ufficio federale non avente la forma e la sostanza di organo di giustizia sportiva, e, inoltre, in spregio delle norme sul diritto di difesa e sul contraddittorio, detto reclamo non le sarebbe stato in alcun modo reso noto, di talché la conseguente decisione sarebbe stata assunta a sua completa insaputa. Su ambedue i motivi, controparte non controdeduceva e non compariva alla riunione del 18.1.2018.
All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.
La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere. La necessità di assicurare un contraddittorio pieno su una vicenda dalla peculiare dinamica (quanto ai fatti materiali, sulla scorta della ricostruzione che emerge documentalmente), orienta il Collegio a ravvisare nella specie una palese (e, del resto, non contestata da controparte) violazione delle norme sul diritto di difesa e sul contraddittorio, di talché la decisione impugnata va annullata con rinvio al giudice di prime cure, per l’esame del merito, ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, ultima parte, C.G.S..
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lazio Calcio a 5 di Roma annulla la sanzione inflitta.
Rinvia al Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 29, comma 8bis C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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