F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 81/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 025/CSA del 14 settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LECCE DEL 26.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 9/DIV del 29.8.2017)
RICORSO DELLA SOCIETÀ VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/LECCE DEL 26.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 9/DIV del 29.8.2017)
La Società Virtus Francavilla Calcio S.r.l. ha avanzato ricorso in appello, avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiano Calcio Professionistico il 29.8.2017, per fatti relativi alla gara Virtus Francavilla Calcio S.r.l./ Lecce, del 26.8.2017.
In particolare il direttore di gara rilevava che, prima e durante lo svolgimento dell’incontro “persone non meglio identificabili, ma riconducibili alla società ospitante stazionavano all’interno del recinto di giuoco. Più volte invitati dagli stewart lasciare il recinto di giuoco, si rifiutavano…”.
Nei motivi di appello la società, non contesta il dato fattuale, ma segnala la presenza di molteplici circostanze attenuanti: la oggettiva collaborazione con le forze dell’ordine, il regolare svolgimento della gara e riporta, inoltre, una giurisprudenza che, per fatti analoghi, ha irrogato una sanzione pecuniaria inferiore a quella applicata all’appellante (€ 2.500,00).
In sede di discussione è emerso che i soggetti in questione erano atleti della società che avrebbero disputato, sullo stesso terreno di giuoco, un’altra gara.
La Corte, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che, comunque, era onere della società inibire la presenza di soggetti, comunque, estranei alla gara in corso, in parziale accoglimento del gravame oggetto del presente scrutinio, riduce l’ammenda ad € 1.500,00.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Virtus Francavilla S.r.l. di Francavilla Fontana (Brindisi), riduce la sanzione dell’ammenda in € 1.500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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