F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 81/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 025/CSA del 14 settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S. GIANA ERMINIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PINARDI ALEX SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/AREZZO DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico 14/DIV del 05.09.2017)

RICORSO DELLA SOCIE A.S. GIANA ERMINIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PINARDI ALEX SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/AREZZO DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico 14/DIV del 05.09.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Pinardi Alex.

Tale decisione è stata assunta perché, in occasione dell’incontro Giana Erminio/Arezzo disputato il 3.9.2017, il Pinardi reiterava un comportamento offensivo nei confronti di un assistente arbitrale.

vverso tale provvedimento la società A.S. Giana Erminio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 5.9.2017, formulando contestuale richiesta degli Atti Ufficiali.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l’11.9.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società A.S. Giana Erminio di Gorgonzola (Milano), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

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