F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 81/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 025/CSA del 14 settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE FINO AL 3.10.2017 AL SIG. VINCENZO GRECO; – INIBIZIONE FINO A 19.09.2017 AL SIG. SALVATORE BASILE; – INIBIZIONE FINO A 19.09.2017 AL SIG. VALERIO ZUDDAS; – SQUALIFICA PER 3 GARE AL SIG. ASSUMMA GIUSEPPE FABIO, SEGUITO GARA REGGINA/CATANZARO DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

RICORSO DELLA SOCIE URBS REGGINA 1914 AVVERSO LE SANZIONI:

    • AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ;
    • INIBIZIONE FINO AL 3.10.2017 AL SIG. VINCENZO GRECO;
    • INIBIZIONE FINO A 19.09.2017 AL SIG. SALVATORE BASILE;
    • INIBIZIONE FINO A 19.09.2017 AL SIG. VALERIO ZUDDAS;
    • SQUALIFICA PER 3 GARE AL SIG. ASSUMMA GIUSEPPE FABIO,

SEGUITO GARA REGGINA/CATANZARO DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 14/DIV del 5.9.2017)

Con reclamo del 12.9.2017, preceduto da rituale preannuncio spedito il 7.9.2017, la società URBS Reggina 1914 S.r.l. (di seguito Reggina”) ha impugnato i seguenti provvedimenti disciplinari comminati dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico il 5.9.2017 (Com. Uff. n. 14/DIV) in relazione alla gara del Campionato di Serie C Reggina/Catanzaro del 2.9.2017, disputatasi sul campo della Reggina:

      • ammenda di3.000,00 alla società Reggina perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, non inserita in distinta, al rientro negli spogliatori alla fine del primo tempo, profferiva espressioni minacciose nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, innescando una breve rissa; perché persona riconducibile alla società e inserita in distinta ma priva di tesseramento e di autorizzazione all’accesso in campo al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società (espulso); perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere alcuni petardi nel proprio settore, senza conseguenze”.
      • inibizione sino al 3.10.2017 al sig. Greco Vincenzo “perché al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società; perché si rivolgeva a un Delegato della Lega Pro strattonandolo e minacciandolo p volte”;
      • inibizione sino al 19.9.2017 al sig. Basile Salvatore “perché al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società;
      • inibizione sino al 19.9.2017 al sig. Zuddas Valerio perché al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società;
      • squalifica per 3 gare effettive al sig. Assumma Giuseppe Fabio perché alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, partecipava a una rissa con alcuni tesserati della squadra avversaria; perché, al rientro delle squadre in campo, nel tunnel di accesso al terreno di gioco, partecipava a una rissa tra alcuni tesserati delle due società.

I motivi di reclamo afferenti alle singole sanzioni verranno trattati separatamente.  La sanzione inflitta alla società.

La società reclamante, dopo aver illustrato la concitazione emotiva che aveva caratterizzato la gara (derby regionale), anche in considerazione dell’atteggiamento particolarmente aggressivo mantenuto in campo dai calciatori del Catanzaro, lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione pecuniaria inflittale dal Giudice Sportivo ( 3.000,00 di ammenda), sul presupposto della mancata considerazione di circostanze attenuanti, quali: la brevissima durata della rissa, anche per opera degli stessi dirigenti che vi avevano in un primo momento partecipato; la totale mancanza di conseguenze; la diffusione ad opera della società, nei giorni immediatamente antecedenti la gara, di importanti messaggi di rispetto e fair play.

La doglianza è priva di fondamento in quanto non viene sostanzialmente negato il fatto storico della rissa fisica e verbale (anche se di portata assai limitata, ma ripetutasi tra i due tempi sia all’uscita che al rientro in campo delle due squadre) cui hanno partecipato dirigenti della società e soggetti non autorizzati a stare in campo: possono valere come circostanze attenuanti i comportamenti tenuti dagli stessi e da altri dirigenti coinvolti, siccome finalizzati ad evitare che la rissa potesse ulteriormente degenerare, posto che trattasi di comportamenti assolutamente doverosi e utili tuttal più ad evitare l’aggravamento della sanzione. La reclamante, inoltre, omette di considerare che il Giudice Sportivo ha inteso sanzionare anche l’abusiva introduzione all’interno dello stadio e lo scoppio di alcuni petardi: sicchè l’ammenda comminata nella complessiva misura di3.000,00 appare congrua in relazione a tutti i fatti contestati e accertati.

La sanzione inflitta al sig. Greco Vincenzo

La società si duole del provvedimento irrogato a carico del sig. Greco Vincenzo (inibizione sino al 3.10.2017) siccome eccessivamente gravoso e afflittivo.

In particolare, la reclamante osserva che costui non avrebbe profferito alcuna ingiuria all’indirizzo dell’arbitro o del delegato di Lega e che il suo comportamento era stato apoditticamente ed erroneamente definito minaccioso, laddove invece il Greco si era limitato, quale addetto all’arbitro, a far valere le proprie rimostranze agli ufficiali di gara per alcune decisioni da costoro assunte durante la gara medesima. Lamenta inoltre la reclamante che il delegato di Lega avrebbe tratto indebite conclusioni circa il comportamento di esso dirigente, qualificandolo come ingiurioso e minaccioso pur in mancanza di alcun riscontro fattuale. Chiede pertanto la riduzione della sanzione, da contenersi nei limiti del presofferto e comunque in gg. 15.

Anche tale doglianza è priva di fondamento alla luce sia del referto arbitrale che del rapporto del collaboratore della Procura Federale, documenti entrambi assistiti da fede privilegiata.

In particolare, riferisce l’arbitro che il sig. Greco Vincenzo prendeva parte attiva alla rissa scoppiata tra i dirigenti delle due squadre, strattonando (ancorchè senza violenza) ed inveendo pesantemente all’indirizzo dei dirigenti catanzaresi (“siete delle merde, dovete morire”), tanto da venire espulso dall’arbitro medesimo. Riferisce inoltre il collaboratore della Procura Federale che, a seguito di tale espulsione, lo stesso Greco aveva inveito anche all’indirizzo del delegato della Lega Pro, strattonandolo con forza e cercando di strappargli il “badge dicendo fammi vedere il nome che dopo ti aggiusto io telefonando in Lega.

Ne consegue che non può essere negata la portata quantomeno offensiva e ingiuriosa del comportamento del sig. Greco nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria, così come non può essere negata la portata offensiva ed intimidatoria dello stesso comportamento nei confronti del delegato di Lega: il che, anche alla luce della funzione di addetto all’arbitro ricoperta dal Greco nell’occasione (che avrebbe imposto ben altra responsabilità e pacatezza), consente di ritenere congrua la sanzione dell’inibizione così come comminata dal Giudice Sportivo.

La sanzione inflitta ai sigg.ri Basile Salvatore e Zuddas Valerio

Lamenta la reclamante che i suddetti Basile e Zuddas, entrambi sanzionati con l’inibizione sino al 19.9.2017, non avrebbero partecipato ad alcuna rissa (nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione) dal momento che, lungi dall’esercitare violenza nei confronti di chicchessia, essi si sarebbero tutt’al più limitati a rivolgere qualche epiteto ingiurioso ai dirigenti avversari, intervenendo nella rissa” solo per separare i contendenti.

Tale ricostruzione fattuale, tuttavia, non trova riscontro nel referto arbitrale ove, pacifiche essendo per entrambi le ingiurie all’indirizzo dei dirigenti del Catanzaro (“pezzi di merda”) si riferisce di strattonamenti vari che, ancorchè privi del connotato della violenza, comprovano un contatto fisico da costoro attivamente cercato (ed effettivamente trovato) con i dirigenti avversari, , ancorchè senza conseguenze: il che depone per la congruità del provvedimento sanzionatorio adottato dal Giudice Sportivo.

La sanzione inflitta al sig. Assumma Giuseppe Fabio

Lamenta la reclamante che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente valutato le risultanze degli atti ufficiali, dai quali risulterebbe che il massaggiatore sig. Assumma avrebbe preso parte solo al parapiglia verificatosi alla fine del primo tempo mentre le due squadre rientravano negli spogliatoi e non anche al successivo parapiglia occorso al rientro il campo: siccconclude per una congrua riduzione della sanzione.

Lassunto è tuttavia infondato.

E difatti, se è ben vero che la relazione del collaboratore della Procura Federale individua il sig. Assumma siccome sicuramente partecipante all’episodio occorso durante il rientro negli spogliatoi, non altrettanto può dirsi del referto arbitrale, ove si riferisce di un episodio intervenuto durante l’intervallo nel tunnel che porta agli spogliatoi. Sicchè, mentre da un lato non può escludersi trattarsi di episodi intervenuti in tempi diversi (i referti, valutati nel loro complesso, individuano due diversi momenti critici, l’uno al rientro delle squadre negli spogliatoi, l’altro al loro rientro in campo), in ogni caso la squalifica irrogata per 3 gg. effettive risulterebbe congrua anche per quanto eventualmente avvenuto solo al rientro delle squadre negli spogliatoi, laddove il sig. Assumma non si sarebbe limitato ad inveire pesantemente all’indirizzo dei dirigenti catanzaresi (pezzi di merda, rientrate negli spogliatoi”), ma avrebbe anche partecipato attivamente alla rissa (si accendeva una breve rissa….anche con la partecipazione del fisioterapista della Reggina sig. Assumma Giuseppe”).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società URBS Reggina 1914 di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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