F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 039/CSA del 31 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/CARRARESE DEL 15.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 57/DIV del 17.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIE CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI

1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/CARRARESE DEL 15.10.2017

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 57/DIV del 17.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 57/DIV del 17.10.2017 ha inflitto la sanzione della ammenda di1.000,00 alla reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, in occasione dell’incontro Giana Erminio/Carrarese disputato il 15.10.2017, persone non identificate ma riconducibili alla società Carrarese Calcio 1908, tentavano di entrare indebitamente negli spogliatoi prima dell’orario consentito. A fronte del rifiuto degli addetti federali rivolgevano loro frasi irriguardose.

Avverso tale provvedimento il Calcio Padova ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 17.10.2017, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 30.10.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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