F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 83/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 039/CSA del 31 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERTOLO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA S.R.L./POTENZA CALCIO DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 25.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIE S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERTOLO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA S.R.L./POTENZA CALCIO DEL 22.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 45 del 25.10.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff.

n. 45 del 25.10.2017, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara al calciatore Bertolo Francesco.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Aversa Normanna S.R.L./Potenza, disputata il 22.10.2017, il Calciatore durante la stessa gara come riportato sul referto redatto dall'Arbitro sig. Matteo Centi "colpiva a gioco fermo con una testata volontaria un calciatore avversario.

Contro tale provvedimento la Società Potenza ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 25.10.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società Aversa Normanna S.R.L. deducendo i seguenti motivi:

  1. errata valutazione della condotta del calciatore. Contraddittorietà tra il rapporto del direttore di gara e la decisione del Giudice Sportivo;
  2. sussistenza di circostanze attenuanti e mancanza di recidiva;
  3. dispari di trattamento nel medesimo comunicato ufficiale. Conclusivamente la Società reclamante chiede la riduzione della squalifica.

Il reclamo è fondato e va accolto e, per l’effetto, il Collegio riduce la squalifica da 3 a 2 giornate


di gara.


In particolare, il Collegio all’odierna udienza ha sentito l’arbitro della gara Aversa Normanna


S.R.L./Potenza, sig. Matteo Centi, il quale ha ulteriormente approfondito e precisato la condotta antisportiva posta in essere dal Calciatore Bertolo Francesco.

Detta condotta si è manifestata attraverso una testata reciproca con altro calciaore, non avente quel carattere di violenza che appariva ad una prima ricostruzione della vicenda.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. A.r.l. Potenza Calcio di Potenza e, per l’effetto, riduce la sanzione della qualifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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