F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 84/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 04 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/PORTICI DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

RICORSO A.S.D. GELBISON VALLO DELLA LUCANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GELBISON/PORTICI DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

Con atto, spedito in data 20.12.2017, la Società A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017 del predetto Dipartimento) con la quale, a seguito della gara Gelbison/Portici, disputatasi in data 17.12.2017, era stata irrogata la sanzione dell’ammenda di2.500,00 e 1 gara a porte chiuse a carico della predetta Società, chiedendo la trasmissione degli atti ufficiali relativi alla gara in questione.

A seguito della trasmissione degli atti di gara, a cura della Segreteria di questa Corte, la società A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania faceva pervenire tempestivamente i motivi di ricorso.

Il ricorso è palesemente infondato.

Il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione in argomento in considerazione del gravissimo comportamento posto in essere dai sostenitori della società A.S.D. Gelbison Vallo della Lucania, consistito nel lancio, all’indirizzo del portiere della squadra ospite, di diverse pietre, una delle quali colpiva il predetto calciatore che, fortunatamente, non riportava serie conseguenze.

Trattasi, all’evidenza, di un comportamento, la cui gravità e pericolosità per l’incolumità fisica dei soggetti presenti sul terreno di gioco che merita di essere sanzionato quantomeno nella misura disposta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gelbison Vallo Della Lucania di Vallo della Lucania (Salerno)                                                 .

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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