F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 84/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 04 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI: 1. AMMENDA DI € 1.800,00 ALLA SOCIETÀ; 2. SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PAGANA GIUSEPPE, INFLITTE SEGUITO GARA TROINA/NOCERINA DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

RICORSO A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI:

  1. AMMENDA DI 1.800,00 ALLA SOCIETÀ;
  2. SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. PAGANA GIUSEPPE,

INFLITTE SEGUITO GARA TROINA/NOCERINA DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 74 del 20.12.2017)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Troina/Nocerina, disputato in data 17.12.2017 e valevole per il Campionato di Serie D, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto (i) al Sig. Giuseppe Pagana, allenatore della Troina, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per essersi, al termine della gara, avvicinato dapprima al Direttore di gara con atteggiamento irridente rivolgendogli espressioni irriguardose esuccessivamente ad un A.A. a cui profferiva espressioni offensive ed irriguardose; (ii) alla reclamante, l’ammenda di1.800,00per indebita presenza, nel corso dell’intervallo ed a fine gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone (circa 5) non autorizzateidentificate, una delle quali spintonava un dirigente della squadra avversaria e per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso un fumogeno nel settore loro riservato, nonché per aver, al termine della gara, i propri calciatori ostacolato il rientro negli spogliatoi di un A.A.. Nel determinare la sanzione di cui al precedente punto (ii), il Giudice Sportivo ha tenuto conto della recidiva specifica di cui al Com. Uff. n. 50.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la A.S.D. Troina (d’ora in avanti, per brevità, Società), la quale assume la presunta eccessiva onerosità di entrambe le sanzioni irrogate, sostenendo (i) non solo che le frasi rivolte al Direttore di gara sarebbero state pronunciate in maniera non aggressiva e che si sarebbe trattato di mere critiche all’operato dell’Arbitro,

(ii) ma anche che non ci sarebbero state conseguenze a seguito degli avvenimenti accaduti e che la Società, nella gare in case, sarebbe solita predisporre un servizio d’ordine composto da almeno 40 agenti. Per questi motivi, la Società chiede la revisione del provvedimento oggetto del presente procedimento, riducenti l’entità delle sanzioni irrogate.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 4.1.2018, per la Società nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, dispone la divisione del reclamo proposto in due ricorsi da decidersi separatamente e relativi rispettivamente alla condotta del Sig. Pagana ed al comportamento della tifoseria e dei calciatori del Troina.

In merito a quest’ultima fattispecie, questa Corte ritiene che, in ragione dell’assenza di conseguenze e della dinamica che ha caratterizzato gli eventi oggetto del presente procedimento, l’entità della sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportiva sia sproporzionata rispetto all’effettiva condotta posta in essere dalla tifoseria e dei calciatori della Troina, ritenendo, pertanto, più congrua la sanzione pari ad1.000,00.

In merito alle espressioni pronunciate dal Sig. Pagana nei confronti del Direttore di Gara, questa Corte rileva come, nonostante il carattere offensivo delle frasi in questione, la sanzione comminata non risulti congrua rispetto alla reale portata irriguardosa delle predette espressioni. Pertanto, in ragione di quanto sopra, ma tenendo in considerazione la reiterazione del comportamento del Sig. Pagana nel corso della medesima gara, la Corte precisa che l’entità della sanzione irrogata al predetto calciatore debba considerarsi eccessiva, ritenendo, pertanto, più congrua la sola squalifica per due giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., separato preliminarmente il ricorso in due distinti reclami:

  • accoglie il reclamo relativo alla sanzione inflitta al Sig. Pagana Giuseppe, riducendo la squalifica a 2 giornate effettive di gara;
  • accoglie il reclamo relativo alla sanzione dell’ammenda inflitta alla Società A.S.D. Troina di Troina (Enna), riducendola ad1.000,00.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

 

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