F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 84/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 064/CSA del 04 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. PONSACCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NEGRI MATTIA SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/PONSACCO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)
RICORSO A.S.D. PONSACCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NEGRI MATTIA SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/PONSACCO DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 20.12.2017)
Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale infliggeva al tesserato Negri Mattia la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara a causa della condotta tenuta nella partita Sestri Levante 1919 SSDRL/Ponsacco 1920 del 17.12.2017 (Com. Uff. n. 74 del 20.11.2017) in quanto “espulso per proteste accompagnate da comportamento minaccioso, nonostante il fattivo intervento dei dirigenti della sua squadra per farlo allontanare, si divincolava e urlava ripetutamente al Direttore di gara espressioni offensive”.
Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la Ponsacco 1920 lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione, chiedendone l’annullamento o la riduzione, rispetto al comportamento tenuto, che non sarebbe stato di minaccia bensì di protesta rispetto al comportamento dell’Arbitro che, come da Verbale di Gara, nel corso della partita è stato molto contestato dai giocatori di entrambe le società perché in più occasioni ha preso decisioni che hanno portato ad innescare un comportamento di protesta da parte dei calciatori, avendo emesso la sanzione dell'ammonizione per proteste (per il Sestri Levante al giocatore n. 6 e n. 4 e per il Ponsacco al giocatore n. 2 e n. 10). Lamenta la ricorrente che, mentre a questi calciatori è stata comminata la sanzione dell'ammonizione, al Negri Mattia è stata comminata sanzione dell'espulsione diretta, nonostante la sua condotta fosse anch'essa di protesta, leggendosi nel verbale che il Negri Mattia "protestava veementemente". L'arbitro invece ritiene erroneamente di essere stato minacciato ma non sarebbe dato sapere in cosa sia consistita la minaccia in quanto, leggendo il Verbale, la prima frase riportata dall'Arbitro è: "come fai a dare un rigore così", che non integrerebbe una condotta minacciosa, così come la seconda frase urlatagli più volte in faccia dal Negri Mattia "sei scarso". Ad avviso della ricorrente l'Arbitro, non appena ricevuta la prima protesta, avrebbe dovuto estrarre il cartellino giallo così come ha fatto nelle occasioni precedenti per altri giocatori e poi, in caso di insistenza delle proteste, comminare la sanzione dell'espulsione. Peraltro anche gli assistenti sul punto non dichiarano niente, deducendo la ricorrente che, se veramente vi fosse stato un fare minaccioso del Negri Mattia, gli altri assistenti sarebbero quantomeno intervenuti o avrebbero riportato sul verbale le loro osservazioni (cfr. Rapporti Assistenti).
Il reclamo è parzialmente fondato.
Invero nel rapporto di gara del 17.12.2017 si attesta: “A fine gara, dopo il triplice fischio, ma ancora sul terreno di gioco il sig. Negri Mattia n. 8 della società Ponsacco 1920 veniva espulso perché dapprima di avvicinava alla mia persona, con fare minaccioso, protestando veementemente e dicendo: “come fai a dare un rigore così!” Allontanato dai propri dirigenti, riusciva a divincolarsi e a tornare verso la mia persona urlandomi in faccia: “sei scarso!” Affermazione che ripeteva più volte”.
In effetti, dalle affermazioni riportate nel verbale di gara non emergono minacce da parte del giocatore, bensì proteste, sia pure ripetute e veementi nei riguardi dell’operato del direttore di gara.
Pertanto, se il reclamo non può essere pienamente accolto in quanto, come attestato dal Direttore di gara e come anche la ricorrente riconosce, il comportamento del calciatore è stato fortemente e veementemente irriguardoso nei riguardi del Direttore di gara, il che è contrario, oltre che alle regole, anche allo spirito sportivo, deve tuttavia convenirsi sulla eccessività della sanzione applicata, che appare congruo pertanto ridurre a due giornate effettive di squalifica.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Ponsacco di Ponsacco (Pisa), riduce la squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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