F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 85/CSA del 07 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 075/CSA del 18 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIOVANNI FEDERICO SEGUITO GARA PIANESE/CORREGGESE DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIOVANNI FEDERICO SEGUITO GARA PIANESE/CORREGGESE DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento InterregionaleCom. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

 

La Correggese Calcio1948 arl ricorreva avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale - Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018, con la quale veniva nflitta al calciatore Di Giovanni Federico, la squalifica per 3 giornate effettive di gara a seguito dell’incontro Pianese Asd/Correggese Calcio1948 arl del 7.1.2018, per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca per poi rivolgergli gesti irridenti che generavano un clima di tensione.

Con il gravame, proposto in data 14.1.2018, il reclamante avversava la sanzione suindicata, assumendola eccessiva in rapporto alle circostanze del caso concreto, ammettendo l'antisporitività della condotta ma non la sua violenza, per aver il Di Giovanni dapprima tentato di interrompere un poco edificante conciliabolo fra un compagno di squadra e un avversario e poi essersi lasciato andare a vicendevoli spintoni con l'avversario che discuteva animatamente con il suo compagno, nonc a (sempre vicendevoli) atteggiamenti irridenti.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso, in quanto teso alla riduzione della giornate di squalifica da 3 a 2, sia da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

S.S.D. Correggese Calcio 1948 di Reggio Emilia riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it