F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 87/CSA del 09 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 065/CSA del 12 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TEAM ALTAMURA/GRAVINA DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)
RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TEAM ALTAMURA/GRAVINA DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)
In data 3.12.2017 è stata disputata presso lo Stadio “T. D’Angelo” di Altamura la gara “Team Altamura / Gravina” valida per il Campionato di Serie D – Girone H;
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- al 25° minuto del primo tempo, a seguito di uno scontro di gioco, il giocatore del Gravina, Signor Giuseppe Gargiulo, rimaneva a terra privo di sensi, con fuoriuscita di sangue dal naso e dall’orecchio, e la gara veniva interrotta dall’arbitro;
- il calciatore a terra veniva prontamente soccorso dal medico della propria squadra e successivamente trasportato con urgenza, e sempre privo di sensi, presso l’”Ospedale della Murgia Fabio Perinei di Altamura ove veniva diagnosticato un trauma cranico commotivo con crisi convulsiva post-traumatica;
- l’intera squadra del Gravina, viste le disperate condizioni del suo giocatore, nel timore di un tragico peggioramento, e dichiarandosi non condizioni psicologiche non idonee per il proseguimento della gara, chiedeva all’arbitro la sospensione della stessa;
- il Direttore di gara chiedeva pertanto una richiesta congiunta da parte delle due squadre per la sospensione della gara; richiesta che, però, non veniva sottoscritta da parte della Team Altamura e pertanto la FBC Gravina consegnava una dichiarazione unilaterale con la quale determinava di non proseguire la gara;
- con Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017, il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale decideva per la punizione, a carico della squadra gravinese della perdita della gara per 3 a 0;
- in data 7.12.2017 la FBC Gravina preannunciava reclamo a questa Corte avverso tale decisione ed il seguente 17 dicembre inviava i relativi motivi, chiedendo l’annullamento o revoca dei predetti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo e di disporre la ripetizione della gara o, in subordine, l’effettuazione della restante parte.
IN DIRITTO
L’art.17, comma 4, C.G.S. prevede espressamente che la gara possa essere sospesa per cause di forza maggiore e successivamente ripetuta.
Dai fatti, come risultanti dal referto arbitrale, risulta che l’arbitro ha opportunamente e legittimamente interrotto l’incontro per gli eventi che accadevano in campo.
L’interruzione, prevista tra le prerogative del Direttore di gara, si protraeva per un lungo periodo di tempo.
La richiesta di sospensione della gara, da parte della FBC Gravina, causata dalla complessiva situazione che si era andata creando e che rendeva oggettivamente impossibile il proseguire del regolare andamento della gara, rientra, a giudizio di questa Corte, fra le ipotesi di causa di forza maggiore per le quali vi è l’obbligo di sospensione dell’incontro con ripetizione della gara.
La richiesta della FBC Gravina, pertanto, si sostanzia in una precisazione della situazione psicologica in cui si sono trovati i calciatori di entrambe le squadre.
La FBC Gravina non risulta quindi sanzionabile per avere legittimamente esplicitato al Direttore di Gara, in maniera formale, la causa di forza maggiore palese agli occhi di tutti i presenti.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina di Gravina in Puglia (Bari) annulla la sanzione inflitta disponendo la ripetizione della gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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