F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 87/CSA del 09 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 065/CSA del 12 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 17 SERIE C CARRARESE/OLBIA DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58/SGS del 29.11.2017)
RICORSO CARRARESE CALCIO 1908 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO UNDER 17 SERIE C CARRARESE/OLBIA DEL 17.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 58/SGS del 29.11.2017)
Con decisione del 19 dicembre 2017, Com. Uff. n. 69, il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, in relazione alla partita Carrarese/Olbia. del 17.12.2017, valevole per il Campionato Nazionale Under 17 – 13° giornata del girone di andata-, infliggeva alla società Carrarese la sanzione della ammenda di euro 300 con la seguente motivazione: ” rilevato che la società Carrarese al 40° del secondo tempo ha effettuato una sostituzione; rilevato vhe tale sostituzione è stata eseguita dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti di gara; visto l’art.11 del Regolamento del Campionato (Com. Uff. n. 15 del 6.9.2017) che stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo e che la violazione di tale norma comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del C.G.S. …….“.
Avverso tale decisione presentava reclamo la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. la quale sosteneva che il direttore di gara era incorso in un errore registrando come avvenuto al 40° del secondo tempo, e quindi quale quarto cambio, la sostituzione in realtà operata al 40° del primo tempo. A riprova dell’errore la ricorrente indicava, l’errata cronologia, nel referto arbitrale, dei cambi operati, eesendo stato riportata la sostituzione operata al 40° del secondo tempo prima di quelle effettuate al 18° ed al 28° della seconda frazione di gara.
Il reclamo della società Carrarese non può, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.
Quel che infatti rileva circa la decisione non ò il fatto che il direttore di gara abbia annotato le intervenute sostituzioni nel loro corretto succedersi cronologico, quanto la circostanza che si sia superato il limite di tre sostituzioni ammesse, operandone una quarta. E che questo sia effettivamente accaduto nel caso in questione risulta non solo dal referto arbitrale, ma anche dalle successive precisazioni fornite dallo stesso direttore di gara.
Quanto all’entità della sanzione inflitta, essa appare assolutamente in linea con la dosimetria ripetutamente adottata dalla giurisprudenza sul tema.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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