F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 90/CSA del 12 Febbraio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 074/CSA del 18 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. SODDIMO DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/FROSINONE DEL 16.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 18.12.2017)
RICORSO DEL CALC. SODDIMO DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CARPI/FROSINONE DEL 16.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 86 del 18.12.2017)
Con reclamo del 9.1.2018, preceduto da rituale preannuncio del 20.12.2017, il calciatore Soddimo Danilo, tesserato per il Frosinone Calcio S.r.l., ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti di Serie B del 18.12.2017 (Com. Uff. n. 86) con il quale gli è stata inflitta la sanzione della ammonizione ed ammenda di € 1.500,00 “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”: Ciò in occasione dalla gara Carpi – Frosinone del 16.12.2017, valida per il campionato di serie B.
Il calciatore lamenta, in sostanza, che il direttore di gara avrebbe travisato lo svolgimento dell’azione in quanto egli, venuto a contatto con il calciatore avversario Ligi del Carpi proprio nel momento in cui, in velocità, si apprestava ad entrare nell’area di rigore, sarebbe caduto all’interno dell’area stessa non per sua volontà ma solo perché sbilanciato dal contatto con l’avversario. A conferma di tale circostanza, il calciatore sostiene di non aver invocato la concessione del calcio di rigore e neppure di essersi abbandonato a proteste. Dichiara pertanto di accettare senza recriminazioni la sanzione dell’ammonizione, ma di non voler prestare acquiescenza alla sanzione accessoria dell’ammenda che, a suo dire, presupporrebbe l’accertamento di un elemento soggettivo del tutto inesistente.
Conclude pertanto in via principale per l’annullamento e, in via subordinata, per la riduzione, dell’ammenda di € 1.500,00 comminatagli dal Giudice Sportivo.
Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Il Direttore di gara, nel proprio referto, ha chiaramente qualificato l’episodio in termini di simulazione di situazione fallosa all’interno dell’area di rigore.
Premessa l’irrilevanza della sequenza fotografica contenuta nel ricorso (peraltro prodotta all’evidente fine di introdurre surrettiziamente nel procedimento un’inammissibile prova televisiva), in questa sede non può essere messa in discussione la percezione (evidentemente chiara) che l’arbitro ha avuto dello svolgersi dell’azione: del resto, lo stesso calciatore, non contestando la sanzione dell’ammonizione, presta sostanziale acquiescenza a tale percezione, posto che, diversamente, neppure l’ammonizione sarebbe stata giustificata.
In tale contesto, la condotta antisportiva che legittima la sanzione accessoria dell’ammenda è rilevabile nel fatto stesso della simulazione della situazione fallosa, a nulla rilevando l’assenza di proteste o della richiesta di concessione del calcio di rigore, circostanze queste che, se accertate, avrebbero tutt’al più rappresentato aggravanti suscettibili di un ulteriore inasprimento dell’ammenda di
€ 1.500,00 che, considerato l’episodio occorso ed il campionato (professionistico) di riferimento, appare comminata in misura congrua.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto del calciatore Soddimo
Danilo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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