F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 105/CSA del 15 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093-099/CSA del 23 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BREGANZE 2011 C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD SS LAZIO C5/FUTSAL BREGANZE 2011 C5 DEL 28.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 525 del 13.02.2018)
RICORSO DELL’A.S.D. FUTSAL BREGANZE 2011 C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD SS LAZIO C5/FUTSAL BREGANZE 2011 C5 DEL 28.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 525 del 13.02.2018)
Con reclamo del 15.2.2018 la ASD Futsal Breganze ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della L.N.D- Divisione Calcio a 5 di cui al Com. Uff. n. 525 del 13.02.2018 con la quale – in relazione alla gara del Campionato Femminile di Calcio a 5 contro la ASD SS Lazio C5 disputata il 28.1.2018 – era stato respinto il reclamo volto ad ottenere la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 17, comma 5, lettera A del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione la giocatrice Da Silva Borges Luisa Mayara in posizione ritenuta irregolare.
A sostegno della impugnazione la ASD Futsal Breganze sosteneva una serie di ragioni che possono così sintetizzarsi:
a) l’art. 40 quinquies delle NOIF in materia di tesseramento di calciatori stranieri per le società della divisione nazionale calcio a 5 prevede che ogni società affiliata possa chiedere il tesseramento di un solo calciatore o calciatrice che siano cittadini di paesi non aderenti all’U.E. (c.d. cittadini extracomunitari);
b) il Giudice Sportivo avrebbe errato in quanto ha ritenuto che il limite di un solo calciatore extracomunitario deve intendersi riferito a ciascun comparto di attività della società e non già alla società nel suo complesso che si presenterebbe come un unico soggetto dotato di un solo numero di matricola;
c) sotto diverso profilo il tesseramento della giocatrice avrebbe dovuto ritenersi nullo in quanto non richiesto presso l’unico ufficio competente (L’Ufficio tesseramento FIGC) bensì presso la Divisione con documentazione presentata a mano che sarebbe priva di protocollo.
Alla luce delle ragioni sopraesposte la reclamante chiedeva che, previa riunione del procedimento con quelli presentati da altre società per analoghi motivi, fosse annullata la decisione impugnata con conseguente accoglimento della richiesta di inflizione della punizione sportiva a carico della ASD SS Lazio C5 della perdita della partita con il risultato di 0-6.
Osserva la Corte che non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo e che, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Invero la ratio della disposizione in questione è quella di fissare un limite al tesseramento di atleti extracomunitari che non può essere riferito alla società sportiva nel suo complesso ma deve tener conto della attività che ciascuna società svolge articolandosi in più squadre che partecipano a competizioni diverse e sono iscritte a campionati diversi dotati certamente di una autonomia e svincolati l’uno dall’altro. Il limite previsto intende, con evidenza, porre un freno all’ingresso di calciatori esterni all’U.E. per ciascun campionato e finirebbe per penalizzare ingiustamente società che sono organizzate ed articolate in più squadre - sopportandone il correlativo sforzo tecnico-organizzato nella prospettiva della più ampia diffusione del fenomeno sportivo - che partecipano contemporaneamente a competizioni e campionati diversi l’uno dall’altro.
L’interpretazione di ogni disposizione deve infatti rispondere, in primo luogo, ad un criterio logico- sistematico e non fermarsi esclusivamente alla “lettera” della disposizione enucleandola e astraendola dal contesto normativo nel quale è complessivamente immersa.
Quanto infine alla asserita nullità del tesseramento la doglianza appare del tutto infondata. Dalla documentazione in atti si evince che la richiesta di tesseramento è dotata di protocollo, con indicazione della data, e la decisione di accoglimento della richiesta risulta comunicata con atto a firma della “responsabile ufficio tesseramenti”
Da qui la condivisibilità della decisione di prime cure che non può che trovare piena conferma. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal
Breganze 2011 C5 di Breganze (VI).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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