F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 107/CSA del 20 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 098/CSA del 01 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ ROBUR SIENA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/CARRARESE DELL’11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ ROBUR SIENA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROBUR SIENA/CARRARESE DELL’11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 134/DIV del 13.2.2018)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Robur Siena/Carrarese, disputato in data 11.2.018 e valevole per il campionato di Serie “C”, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto alla Robur Siena S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) l’ammenda di € 1.000,00 perché “propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore, due petardi, senza conseguenze”.
Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sostiene la presunta sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze di cui alle lett. “a”, “b” ed “e” del primo comma dell’art. 13 C.G.S. e, quindi, l’applicabilità dell’esimente di cui al primo comma del predetto articolo, in quanto la Società medesima avrebbe dimostrato al Giudice Sportivo, già prima della gara in questione, tutte le misure preventive adottate al fine prevenire comportamenti violenti della propria tifoseria.
Per questi motivi, la Società richiede, in via principale, l’annullamento della decisione oggetto del presente procedimento ed, in subordine, la riduzione della stessa nella misura che sarà ritenuta più equa.
Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 1.3.2018, è presente l’Avv. Carignani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.
La Corte, esaminati gli atti, rileva come la Società abbia effettivamente dimostrato di aver predisposto, in via preventiva, tutte le misure necessarie per prevenire eventi come quello oggetto del presente procedimento. La Società ha, infatti, provato di aver attuato, prima del fatto, un modello organizzativo e di gestione idoneo allo scopo sopra indicato, di aver cooperato con le forze dell’ordine e le autorità competenti ed, infine, di non aver omesso o posto in essere in maniera inefficiente attività di prevenzione e vigilanza. La Corte, pertanto, accerta la sussistenza, nel caso di specie, della condizione esimente prevista dall’art. 13.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Robur Siena S.r.l. di Siena annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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