F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 107/CSA del 20 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 098/CSA del 01 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. BERTOLONE GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/BRESCIA DEL 10.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 13.02.2018)
RICORSO DEL SIG. BERTOLONE GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PRO VERCELLI/BRESCIA DEL 10.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 13.02.2018)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 106 del 13.02.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 30.6.2018 al reclamante.
Tale decisione è stata assunta perché il Bertolone, al 51° del secondo tempo dell’incontro Pro Vercelli/Brescia disputato il 10.2.2018, colpiva volutamente e violentemente con diversi pugni al volto un collaboratore della squadra avversari procurandogli una ferita, per avere inoltre colpito con dei pugni un calciatore della squadra avversaria che, mentre era intento ad effettuare la fase di riscaldamento, interveniva per tentare di fermare la sua azione violenta; infrazione rilevata da un Assistente.
Avverso tale provvedimento il sig. Bertolone Giorgio ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 15.2.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 28.2.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal sig.
Bertolone Giorgio dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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