F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 107/CSA del 20 Marzo 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 098/CSA del 01 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/CROTONE DEL 18.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 168 del 20.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ F.C. CROTONE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/CROTONE DEL 18.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 168 del 20.2.2018)

Con atto, spedito in data 26.2.2018, la Società F.C. Crotone S.r.l. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 168 del 18.2.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Benevento/Crotone, disputatasi in data 18.2.2018, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell’ammenda di20.000,00, per avere, i sostenitori della società F.C. Crotone, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva a poca distanza del portiere della squadra avversaria il quale subiva, a seguito dello scoppio del petardo, un momentaneo stordimento.

La Società ricorrente chiede, in via principale, la revoca della sanzione e, in via subordinata, una congrua riduzione della stessa.

La Società F.C. Crotone sostiene che, nel caso in esame, il richiamo all’art. 14 C.G.S., operato dal Giudice Sportivo, sarebbe errato, dal momento che tale norma troverebbe applicazione esclusivamente con riferimento ai fatti violenti avvenuti all’interno di e/o presso le aree esterne adiacenti all’impianto sportivo proprio della società la cui tifoseria ha posto in essere la condotta sanzionabile ai sensi della norma in questione. Ne conseguirebbe, quindi, l’inapplicabilità del predetto articolo alla fattispecie in esame, in ragione della circostanza per cui il Crotone, nel corso della gara oggetto del presente procedimento, era ospite presso l’impianto sportivo del Benevento, impianto dove si è verificato il fatto violento in oggetto.

Questa Corte ritiene che il ricorso sia fondato atteso che, nel caso che ci occupa, viene in rilievo la violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 C.G.S. che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, sono applicabili esclusivamente ai comportamenti violenti posti in essere dai sostenitori all’interno o nelle adiacenze del proprio impianto sportivo (cfr., da ultimo, CSASez. I, decisione di cui al Com. Uff. n. 64/CSA del 13.1.2017 e relative motivazioni di cui al Com. Uff. n. 129/CSA del 9.5.2017).

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Crotone di Crotone annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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