F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 112/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 042/CSA del 09 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2017 E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. MARTONE ANIELLO SEGUITO GARA CASERTANA/SIRACUSA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETÀ CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2017 E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. MARTONE ANIELLO SEGUITO GARA CASERTANA/SIRACUSA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 64/DIV del 24.10.2017)

La Società Casertana F.C. S.r.l. ha avanzato ricorso in appello, avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiano Calcio Professionistico il 24.10.2017, per fatti relativi alla gara Casertana/Siracusa, del 21.10.2017.

Il Giudice di primo grado irrogava al Dirigente della società ricorrente la sanzione della inibizione sino al 31.12.2017 e l’ammenda di e 1.000,00, perché, in occasione della gara sopra indicata teneva un comportamento offensivo verso l’arbitro, pronunciando, altresì, espressioni blasfeme e tentando, una volta espulso, di venire a contatto fisico con il direttore di gara.

Contesta tale decisione la società Casertana perché la sanzione appare eccessivamente gravosa rispetto ai fatti.

Sostiene infatti la difesa che il comportamento posta in essere dal dirigente debba essere esattamente qualificato come meramente irriguardoso  e l’episodio debba essere  inteso nel suo contesto unitario in termini di continuazione come emerge dai precedenti della stessa Corte per episodi analoghi.

Osserva la Corte.

Invero gli episodi riportati nei motivi di gravame non possono  essere  ritenuti  conformi  a  quello  in esame, atteso che alle reiterate offese ed alle espressioni blasfeme, il dirigente della Casertana ha aggiunto un tentativo di aggressione dell’arbitro, impedito solo per l’intervento di altri componenti la panchina.

Tale evenienza, per la peculiare e grave dinamica offensiva, non solo verbale, comporta che la configurazione dell’episodio, nei termini riportati dal Giudice di prime cure, è esatta, per cui il ricorso deve essere  rigettato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Casertana F.C. S.r.l. di Caserta.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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