F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 113/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 058/CSA del 14 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 ALMA JUVENTUS FANO/TENAX CASTELFIDARDO DEL 28.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 273 del 30.11.2017)
RICORSO ALMA JUVENTUS FANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 19 ALMA JUVENTUS FANO/TENAX CASTELFIDARDO DEL 28.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 273 del 30.11.2017)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque decideva di sanzionare con l'ammenda di
€ 500,00 la società Alma Juventus Fano a causa della condotta tenuta nella partita di campionato Under 19 Alma Juventus Fano/Tenax Castelfidardo, disputata in data 26.11.2017, e segnatamente per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara (Com. Uff. n. 273 del 30.11.2017). Infatti, secondo il prefato Giudice Sportivo, a causa di ciò, un giocatore dell'Alma Juventus Fano, a seguito di uno scontro di gioco, non poteva essere soccorso nell'immediatezza dell'evento e si doveva attendere l'arrivo dell'ambulanza che giungeva sul posto circa 20 minuti dopo. In questo lasso di tempo la gara veniva sospesa dall'arbitro e riprendeva solo a seguito dell'intervento dell'ambulanza.
Avverso tale decisione, proponeva tempestivo reclamo il Presidente della Pol. ASD Alma Juventus Fano, in nome e per conto della stessa, rilevando in fatto: che il medico era presente in distinta ma era stato costretto successivamente a lasciare anzitempo il campo di gioco per motivi personali, non riuscendo a fare il riconoscimento; di aver provato a cercare un altro medico, invano; che la struttura è dotata di defibrillatore automatico; che sul posto era presente un Operatore Sanitario di Rianimazione. Il ricorrente aggiunge, in diritto, che la sospensione della gara, nelle more del sopraggiungere dell'ambulanza, non possa essere imputata alla società (ma ad una valutazione dell'arbitro), così come l'attesa di 20 minuti per l'arrivo della stessa. Per questi motivi, il ricorrente chiedeva l’annullamento o la rideterminazione della sanzione in misura minore.
Il reclamo proposto dalla società Pol. ASD Alma Juventus Fano è infondato e pertanto va rigettato per le seguenti considerazioni in
Le argomentazioni poste alla base del reclamo non fanno venire meno la circostanza di fatto dell'assenza di assistenza medica durante la gara.
La Corte, in primo luogo, precisa che l'obbligo di assistenza medica durante la gara è sancito dal Regolamento del Giuoco del Calcio, al n. 1 della Regola 5, rubricata "Decisioni Ufficiali FIGC - Persone ammesse nel recinto di gioco" (testualmente, "La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della società").
Ancora, l'obbligo di assistenza medica è menzionato nel recente Comu. Uff. n. 035, Stagione Sportiva 2017/2018, Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, paragr. "Assistenza Medica", in cui si specifica che "per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano [...omissis...] ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva".
Priva di pregio risulta essere, quindi, l'eccezione prodotta da parte ricorrente, secondo cui la struttura è comunque dotata di defibrillatore automatico, in quanto si tratta di autonomo e distinto obbligo a carico delle società a far data dal 01.07.2017, giusto Decreto del Ministero della Salute 24.4.2013.
Quanto all'eccezione, formulata da parte ricorrente, secondo cui la sospensione della gara, nelle more dell'arrivo dell'ambulanza, non possa essere imputata alla società, ma ad una valutazione dell'arbitro, deve evidenziarsi che rientra tra i doveri dell'arbitro (previsto dal Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, Regola 5 "Gli Arbitri", "Poteri e doveri", secondo cui "gli arbitri devono [...omissis...] interrompere il gioco se a loro giudizio un calciatore è gravemente infortunato ed assicurarsi che venga trasportato fuori dal rettangolo di gioco") l'interruzione del gioco in caso di infortunio ad un calciatore ritenuto grave, così come avvenuto nel caso di specie in quanto il giocatore "si trovava sul terreno di gioco privo di sensi e con un presunto trauma cranico" (cfr. Referto di Gara dell'Arbitro, Sez. "Svolgimento della gara"). Tale circostanza trova riscontro nell'Allegato del Cronometrista, secondo cui il calciatore de quo "in seguito ad uno scontro fortuito di gioco è caduto, picchiando la nuca contro il terreno di gioco" (cfr. Allegato Cronometrista). La gravità dell'infortunio è confermata anche dalla necessità del trasporto in ospedale del predetto giocatore ("gli operatori del 118 hanno soccorso il giocatore e lo hanno caricato nell'ambulanza", cfr. Allegato Cronometrista).
Peraltro, l'arbitro non può essere ritenuto responsabile per la decisione di interrompere o meno il gioco per consentire che un calciatore infortunato sia trasportato fuori dal rettangolo di gioco per ricevere le cure necessarie (cfr. Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque, Regola 5 "Gli Arbitri", "Responsabilità degli Arbitri").
Si aggiunga che la circostanza - comunque priva di pregio ai fini dell'annullamento o della riduzione dell'ammenda comminata - rappresentata nel reclamo, secondo cui il medico era presente in distinta ma successivamente era stato costretto a lasciare anzitempo il campo di gioco per motivi personali, non riuscendo a fare il riconoscimento, non trova riscontro nel referto arbitrale, dotato di fede privilegiata. Ma vi è di più.
Nella distinta risulta barrato, e quindi assente, il nominativo del medico, la cui assenza è puntualmente segnalata nel referto di gara da parte dell'arbitro, nella sezione "Svolgimento della gara".
Ciò stante, la sanzione comminata dalla decisione del Giudice Sportivo impugnata come sopra appare congrua e proporzionata, non soltanto con riferimento all'an ma anche nel quantum, valutando tutti i criteri dell’art. 16 e visto l’art. 19, comma 1 lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla natura ed all'effettiva gravità dei fatti commessi, con conseguente infondatezza del reclamo che va pertanto respinto.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Alma Juventus Fano di Fano (Pesaro-Urbino).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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