F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 114/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 063/CSA del 22 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.C.D. SANGIUSTESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANGIUSTESE/FABRIANO CERRETO DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)

RICORSO DELL’A.C.D. SANGIUSTESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SANGIUSTESE/FABRIANO CERRETO DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)

Ricorso della Sangiustese ACD avverso la sanzione della ammenda pari ad € 800,00, inflittagli a seguito della gara Sangiustese/Fabriano Cerreto del 3.12.2017, per aver i propri sostenitori, a seguito della segnatura di una rete, aperto un cancello consentendo ad uno dei medesimi l'ingresso sul terreno di gioco.

Con il gravame, proposto in data 13.12.2017, il reclamante avversava la sanzione suindicata, in considerazione della natura occasionale e non voluta del gesto, dipeso essenzialmente all'inatteso cedimento della chiusura del cancello scosso dai tifosi in segno di partecipazione all'esultanza dei giocatori accorsi dopo la segnatura proprio nei pressi del cancello medesimo.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto  arbitrale, appare infatti credibile che l'apertura del cancello sia  stata conseguenza imprevista di un semplice atto di esultanza, anziché risultato voluto frutto di un'azione intenzionalmente orientata a questo effetto.

Per questi motivi La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.C.D. Sangiustese di Monte San Giusto (Macerata) annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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