F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 114/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 063/CSA del 22 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. ESPOSITO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA S. TEODORO/LUPA ROMA DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)

RICORSO DEL CALC. ESPOSITO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA S. TEODORO/LUPA ROMA DEL 3.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 6.12.2017)

Con il gravame, proposto in data 12.12.2017, il reclamante avversava la sanzione inflittagli per avere, con fare intimidatorio, colpito l'arbitro ad una gamba con un calcio di lieve entità, assumendola eccessiva in rapporto  alle  circostanze  del  caso  concreto  e  a  precedenti  giurisprudenziali asseritamente analoghi, e deducendo altresì che l'arbitro, avendo dichiarato di essere  stato  colpito mentre dava le spalle all'autore del gesto, non poteva avere la certezza dell'identità del responsabile, nel quadro di una animata situazione di protesta da parte di più giocatori contemporaneamente.

All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.

La  Corte  ritiene che il ricorso sia parzialmente da accogliere. Sulla scorta della ricostruzione dei fatti, quale risultante dal referto arbitrale, appare infatti  appropriato  riquantificare  la  sanzione inflitta nella diversa misura di 3 giornate effettive di gara, comprensive del presofferto, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale si sono svolti i fatti, contraddistinta da forte concitazione (in una gara con 8 ammoniti e 3 espulsi) e da un non contestato accerchiamento da parte più giocatori della Lupa Roma nei confronti del direttore di gara (mentre quest'ultimo - come da dichiarazione resa alla Corte, all'udienza - rientrava verso il centrocampo). In questo quadro si colloca il gesto del tesserato, che appare connotato da un tratto di intenzionalità, più che propriamente da violenza, ed è esitato - stando anche al referto arbitrale - in un atto prevalentemente orientato a ostacolare il direttore di gara (che, nella sostanza, descrive quello che appare essere un tentativo di sgambetto) che non a recargli dolore o danno sul piano fisico.

Quanto alla riconoscibilità dell'autore, l'arbitro - audito dalla Corte -  affermava di essersi immediatamente voltato e di aver con certezza individuato l'unico giocatore che, per la sua posizione, poteva aver compiuto il gesto contestato.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Esposito Antonio e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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