F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’A.S.D. CIVITELLA SICUREZZA PRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITELLA SICUREZZA PRO/PRATO C5 DEL 17.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 692 del 20.03.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELL’A.S.D. CIVITELLA SICUREZZA PRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITELLA SICUREZZA PRO/PRATO C5 DEL 17.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 692 del 20.03.2018)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

•          Vista l’impugnata decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5-LND pubblicata in data 20.3.2018, con la quale è dichiarato inammissibile il ricorso d’urgenza presentato dalla ASD Civitella Sicurezza Pro con riferimento alla gara ASD Civitella Sicurezza Pro-Prato Calcio a Cinque, disputatasi il 17.2.2018;

•          Esaminato il reclamo presentato a questa Corte Sportiva d’Appello dalla ASD Civitella Sicurezza Pro e le relative contestazioni dedotte, in fatto e diritto;

•          Premesso che la odierna reclamante aveva promosso ricorso d’urgenza dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale chiedendo che, con riferimento alla gara ASD Civitella Sicurezza Pro-Prato Calcio a Cinque, disputatasi il 17.2.2018, alla società Prato Calcio a Cinque venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ex art. 17 comma C.G.S. e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a favore della Società ricorrente, ciò in quanto si evinceva, dalle risultanze della distinta di gara della Società Prato Calcio a 5, consegnata prima dell'inizio della partita agli Ufficiali di gara dal dirigente accompagnatore della Società, che il Prato Calcio a Cinque aveva violato l'obbligo di schierare in campo, nella gara da disputarsi, almeno due calciatori cittadini italiani, in aggiunta ai sette calciatori formati in Italia, così come previsto e disposto dal Comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5 n.1 del 07/07/2017;

- Appurato che il Giudice Sportivo Nazionale ha respinto il predetto ricorso d’urgenza, con la decisione qui oggetto di reclamo, affermando testualmente che la “società procedente, non ha avuto cura, come previsto dall'art.29 comma 8 lettera B del C.G.S., di preannunciarlo entro le 24:00 ore successive alla disputa dell'incontro,  provvedendo  invece  a  trasmettere  direttamente  nel  termine  dei tre giorni, il reclamo integrale";

-           Tenuto conto che la reclamante ritiene non corretta la valutazione espressa dall’organo giudicante di primo grado in quanto “in relazione all'incontro oggetto di giudizio, disputatasi sabato 17.2.2018, provvedeva a rimettere il ricorso al Giudice Sportivo nella giornata di Lunedì 19.2.2018 alle ore 18.24 con Posta Elettronica Certificata e a notificarla alla Società Controparte con PEC del 19.2.2018 delle ore 18:53, in conformità dei termini di decadenza previsti dall'art.29 comma 8 del C.G.S., ovvero la ricorrente, entro i termini delle ore 24:00 del giorno successivo alla disputa della gara, previste per il preannuncio presentava direttamente ricorso; ricorso che assorbiva formalmente anche il preannuncio, che và ricordato in questa sede è istituto posto nell'interesse del ricorrente” (così, testualmente, nel ricorso proposto);

-           Considerato che l’interpretazione dell’art. 29, comma 8, C.G.S. proposta dalla parte reclamante e sopra sintetizzata coglie nel segno, in quanto la previsione della richiamata norma è volta a consentire al ricorrente di esprimere in via d’urgenza il preavviso di ricorso per poi presentare successivamente l’atto recante il ricorso, ma non gli impedisce, ragionevolmente, di concentrare in un unico atto, che coaguli sia il preavviso che l’atto recante i motivi di doglianza, l’avvio della fase impugnatoria- contenziosa, assorbendo quindi in un unico mezzo di impugnazione lo strumento di proposizione del ricorso;

- Rilevato quindi che il Collegio ritiene fondato il reclamo, per le ragioni di cui sopra e ritenuto che l’accoglimento dello stesso impone di trasmettere il fascicolo del giudizio con tutti gli atti in esso contenuti al Giudice Sportivo Nazionale perché decida sul ricorso proposto, non avendo lo stesso con la decisione qui oggetto di reclamo assunto alcuna determinazione nel merito della controversia, disponendo nel contempo la restituzione della tassa;

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società A.S.D. Civitella Sicurezza Pro di Civitella Casanova (PE), rinvia gli atti al Giudice di primo grado perché proceda alla decisione nel merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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