F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA NORD PISANI” PRIVO DI SPETTATORI – SANZIONE SOSPESA PER 1 ANNO – INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 23.1.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA NORD PISANI” PRIVO DI SPETTATORI

– SANZIONE SOSPESA PER 1 ANNO - INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/NAPOLI DEL 21.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 143 del 23.1.2018)

La società Atalanta Bergamasca Calcio ha impugnato, con ricorso presentato nei modi e termini di legge, la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con la quale è stata sanzionata a disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord Pisani” privo di spettatori. Sanzione sospesa per anni uno.

Risulta, infatti, dalla relazione dei collaboratori della Procura Federale, che circa 4.000 sostenitori della società reclamante, occupanti la “Curva Nord Pisani, al 20° del secondo tempo indirizzavano al calciatore del Napoli n. 26  Koulibaly cori espressivi di discriminazione razziale.

Attraverso i motivi di gravame, la società reclamante sostiene che nessun illecito disciplinare sarebbe configurabile nel caso di specie, dal momento che non sarebbe sussistente il requisito della dimensione e percezione reale del fenomeno e, pertanto, chiede alla Corte, in via principale,  di annullare la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore privo di spettatori e, in via subordinata, di commutare la sanzione irrogata con l’ammenda.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

La Corte, esaminati attentamente gli atti, rileva che i cori, così come riportati nei rapporti ufficiali di gara, abbiano incontestabilmente natura discriminatoria e razziale e siano da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale.

Infatti, il provvedimento sanzionatorio si fonda principalmente sulle circostanze refertate dai collaboratori della Procura Federale, i quali hanno attestato che sostenitori della società Atalanta abbiano intonato espressioni di discriminazione razziale all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, costituenti, secondo il Giudice Sportivo, un evidente comportamento di contenuto razziale.

Detti cori sono, poi, come detto, da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale, in quanto intonati dalla maggioranza dei tifosi (circa 4.000 persone), assiepati nel settore denominato “ Curva Nord Pisani”, rispetto agli 8.068 occupanti lo stadio.

Le espressioni incriminate sono state chiaramente percepite dai Signori Pennisi, D’Onofrio e Bagnato, collaboratori della Procura Federale, che erano perfettamente collocati in varie posizioni del recinto di gioco e, precisamente presso la “Curva Nord Pisani”, al centro del campo e presso la “Curva Sud”, come risulta dal modulo federale dove, inoltre, gli stessi riferiscono di ulteriori cori di discriminazione razziale intonati da altre 300 persone al termine della gara sempre all’indirizzo del calciatore Koulibaly.

Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta, correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenuto conto anche del fatto che, trattandosi di gara disputata in casa, vi è l’esatta identificazione del settore e quantità di tifosi autori del coro.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo (BG).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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