F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE BELEC VID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE (ATTUALMENTE TESSERATO PER L’U.C. SAMPDORIA) SEGUITO GARA TORINO/BENEVENTO DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 151 del 30.1.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE BELEC VID AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE (ATTUALMENTE TESSERATO PER L’U.C. SAMPDORIA) SEGUITO GARA TORINO/BENEVENTO DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 151 del 30.1.2018)

La società U.C. Sampdoria S.p.A. ed il calciatore Belec Vid (attualmente tesserato per l’U.C. Sampdoria) hanno presentato in data 6.2.2018 reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara ad esso inflitta, seguito gara Torino/Benevento del 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 151 del 30.1.2018), per avere, al 34° del primo tempo, con il pallone tra le mani colpito volontariamente con un calcio ad una gamba un avversario che cercava di ostacolargli il rinvio rapido del pallone.

I ricorrenti ricostruiscono gli avvenimenti in modo differente rispetto a quanto riportato nel referto dell'arbitro. In particolare contestano la sproporzionalità della sanzione inflitta in relazione alla condotta del calciatore Belec secondo i quali non è da qualificarsi come “violenta” bensì “gravemente antisportiva”.

A supporto di quanto sopra, i ricorrenti fanno riferimento a precedenti decisioni di questa Corte in relazione ad altri fatti.

Chiedono pertanto la riduzione della sanzione della squalifica per una sola giornata, o, in subordine, per due giornate effettive di gara.

La Corte, letto ed esaminato il ricorso e udito l'arbitro, oltre a ribadire che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli eventi durante le gare, ritiene congrua la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo in ordine ai fatti accaduti

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Belec Vid. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

RICORSO DEL SIG. PETRACHI GIANLUCA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 12.2.2018 E AMMENDA DI € 3.000,00 SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 3.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale

Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018)

Con atto, spedito in data 6.2.18, il sig. Petrachi Gianluca, dirigente della Società Torino F.C.

preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Sampdoria/Torino, disputatasi in data 3.2.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso l’inibizione fino al 12.2.2018 e l’ammenda di € 3.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Petrachi faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all’entità della sanzione.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Petrachi; è, del pari indubbio che la condotta, posta in essere dal Petrachi, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara.

Peraltro, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non vi è dubbio che le espressioni irriguardose siano state rivolte all’indirizzo del Direttore di Gara e che le stesse riguardassero la conduzione arbitrale dell’incontro e non le conseguenze dell’infortunio occorso al calciatore De Silvestri; ne è prova il contenuto del referto arbitrale ove viene specificato che il Petrachi si rivolgeva al Direttore di Gara e proferiva le espressioni irriguardose riferendosi chiaramente allo stesso Direttore di Gara.

Purtuttavia, questa Corte, attesa l’assenza di qualsivoglia intento offensivo ovvero ingiurioso da parte del Petrachi, ritiene che la sanzione possa essere rideterminata nella sola inibizione.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig.

Petrachi Gianluca, limita la sanzione alla sola inibizione a tutto il 12.2.2018. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it