F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 116/CSA del 04 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 111/CSA del 30 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 3.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018)
RICORSO DEL SIG. MAZZARRI WALTER CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 3.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018)
Con atto, spedito in data 6.2.2018, il sig. Mazzarri Walter, allenatore della Società Toritno F.C.
preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 6.2.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Sampdoria/Torino, disputatasi in data 3.2.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 5.000,00.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Mazzarri faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all’entità della sanzione.
Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro e del Quarto Ufficiale di Gara che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alle condotte, poste in essere dal sig. Mazzarri; è, del pari indubbio che le due condotte, poste in essere dal Mazzarri, meritino una adeguata sanzione, trattandosi, nel primo caso, di un comportamento irriguardoso nei confronti degli Ufficiali di Gara, e, nel secondo, di una condotta ingiuriosa.
Purtuttavia, questa Corte ritiene che la sanzione possa essere, complessivamente, rideterminata nella squalifica per una giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 5.000,00, atteso che le espressioni, rivolte dal Mazzarri nei confronti degli Ufficiali di Gara e di cui viene fatta menzione nel rapporto del Quarto Uomo, non possono qualificarsi come gravemente offensive bensì come irriguardose; peraltro, la condotta, sebbene stigmatizzabile, è stata posta in essere dal Mazzarri in occasione dell’infortunio occorso al calciatore De Silvestri che, in uno scontro di gioco con un avversario, aveva riportato la frattura del setto nasale con copioso sanguinamento.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig.
Mazzarri Walter, riduce la sanzione della squalifica ad 1 giornata effettiva di gara, conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II - 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 121/CSA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 106/CSA del 19 Marzo 2018 (dispositivo) -
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